Incarti n. 80.2015.67 80.2015.68
Lugano 7 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 aprile 2015 contro la decisione dell’11 marzo 2015 in materia di IC/IFD 2011.
Fatti
A. In data 25.4.2014 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava ai coniugi RI 1 la decisione di tassazione inerente l’imposta cantonale (IC) e l’imposta federale diretta (IFD) per l’anno 2011. Il reddito imponibile per l’IC veniva fissato in fr. 1'512'800.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 2'218'100.-. La sostanza imponibile per l’IC era pari a fr. 187'505'000.- e quella determinante per l’aliquota a fr. 199'385’000.-.
Per l’IFD il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 1'524'100.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 2'266'700.-.
B. Contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2011, i contribuenti interponevano reclamo il 16.5.2014. Nel gravame gli insorgenti non censuravano gli elementi di reddito e di sostanza, ma lamentavano una tassazione di natura confiscatoria.
In merito, indicavano:
In effetti, sebbene non esista una giurisprudenza consolidata nel merito, la protezione della proprietà obbliga il legislatore a garantire il mantenimento della sostanza del patrimonio esistente e a mantenere la possibilità di formare nuovo capitale (...). Nel caso che ci interessa le proporzioni assunte dalla tassazione dovuta dei coniugi RI 1 a causa dell’imposta sulla sostanza oltrepassano il 100% del reddito imponibile (CHF 1'662'745.55 di carico tributario per IC/IFD/Icom vs. reddito imponibile IC di CHF 1'512'800), mentre la giurisprudenza lascia a nostro avviso percepire un limite che può aggirarsi attorno al 60%.
C. Con decisione dell’11.3.2015 l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
La decisione 2011 IC /IFD del 25 aprile 2014 contestata con reclamo del 16 maggio 2014 risulta formalmente e materialmente conforme alle disposizioni legali. L’Autorità di tassazione ha agito secondo quanto previsto dalla Legge Tributaria cantonale e dalla LIFD accertando redditi e sostanza, che non sono oggetto di reclamo. La contestazione sollevata non può essere presa in considerazione dall’Ufficio circondariale di tassazione. La decisione contestata viene quindi confermata.
D. Con tempestivo ricorso 9.4.2015 i coniugi RI 1 e RI 2, per tramite del loro rappresentante, RA 1 si aggravano avverso la decisione su reclamo ritenendo che la stessa sia contraria ai principi costituzionali dell’imposizione secondo la capacità contributiva e della garanzia della proprietà. In primo luogo, i ricorrenti citano autori di dottrina, i quali identificano nell’art. 127 cpv. 2 Cost. un limite assoluto all’imposizione in maniera tale che la stessa non possa essere talmente elevata da far perdere ai soggetti fiscali la fonte dei propri redditi. Tale limite e tale funzione di protezione esplicherebbero i loro effetti ancor prima di una violazione della garanzia di proprietà ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 Cost. Secondo gli insorgenti la funzione di protezione viene di fatto violata in quanto l’imposizione va ad intaccare direttamente la fonte dei propri redditi.
Gli insorgenti ritengono inoltre che la decisione di tassazione sia di natura confiscatoria per riferimento all’art. 26 cpv. 1 Cost. In particolare il loro rappresentante, nel gravame si appoggia ad autori di dottrina secondo cui “una tassazione è confiscatoria quando la sostanza del patrimonio viene intaccata o viene impossibilitata la formazione di nuova sostanza”. Nella giurisprudenza del Tribunale federale, si configurerebbero due direzioni di analisi. La prima escluderebbe l’esistenza di un’imposizione confiscatoria nel caso in cui il contribuente rinuncia volontariamente ad un reddito, per esempio con l’intenzione di ottenere a posteriori un capital gain più importante. In questa prima ipotesi, i ricorrenti non vedono quale cambiamento di comportamento da parte loro potrebbe contribuire a sanare una tassazione confiscatoria essendo il loro patrimonio investito in obbligazioni e fondi di investimento a reddito fisso che dovrebbero in teoria garantire reddito costante.
La seconda direzione di analisi è quella secondo cui non sussisterebbe tassazione confiscatoria quando l’imposizione è di corta durata. I contribuenti fanno riferimento alla dottrina, secondo cui, in presenza di imposte uniche e non periodiche, il Tribunale federale tende a negare un’imposizione confiscatoria. I ricorrenti ritengono che, nel caso di specie, non si sia confrontati ad una tale situazione, poiché il caso in disamina ha per oggetto un’imposizione su redditi e sostanza di natura ricorrente e periodica.
Nel ricorso viene citato parimenti l’art. 8 cpv. 1 lett. h della Costituzione della Repubblica e del Cantone Ticino il quale garantisce il diritto alla proprietà. Gli insorgenti ritengono che una tassazione che prevede un prelievo fiscale superiore al rendimento ordinario e adeguato della sostanza e che quindi impone un’alienazione di sostanza per assolvere l’onere fiscale viola palesemente tale garanzia e perciò risulta essere anticostituzionale.
I ricorrenti chiedono pertanto che la decisione su reclamo venga annullata per incostituzionalità, sia a livello cantonale che a livello federale, e che venga ordinata una riduzione dell’imposta sulla sostanza che permetta di ricondurre l’imposizione totale ad una percentuale non più confiscatoria, in ogni caso da giudicare fra il 50% e il 70% del reddito imponibile. In via subordinata viene postulato l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore affinché venga trovato un accordo sull’imposizione non confiscatoria del contribuente.
E. Con osservazioni al ricorso del 27.5.2015 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni indica che la giurisprudenza del Tribunale federale, in merito al carattere confiscatorio dei pubblici tributi, ha sempre assunto una posizione molto rigida. L’Alta Corte ritiene che non sia possibile stabilire, in modo univoco, il confine tra un carico fiscale ammissibile e un’imposizione confiscatoria, lesiva pertanto della garanzia della proprietà (art. 26 Cost). Il Tribunale federale ha osservato, a questo proposito, che il limite non può essere fissato in cifre attraverso una determinata aliquota. L’Ufficio giuridico indica che per giudicare se un’imposizione abbia un effetto confiscatorio, l’aliquota applicabile espressa in percentuale non rappresenta dunque l’unico elemento decisivo, ma occorre esaminare il carico che rappresenta l’imposizione su un periodo abbastanza lungo, facendo astrazione dalle circostanze straordinarie; a questo scopo occorre prendere in considerazione l’insieme delle circostanze concrete, la durata e la gravità del danno, il cumulo con altre tasse o contributi e la possibilità di trasferire l’onere contributivo su altre persone. Inoltre non basterebbe che tale effetto risulti casualmente una volta, in seguito al concatenamento di circostanze straordinarie. L’Alta Corte ha stabilito che un’imposizione eccessiva legata alle imposte sul reddito e sulla sostanza non viola la garanzia della proprietà (art. 26 Cost), quando la causa è ad esempio imputabile alla libera scelta del contribuente nell’ambito di una determinata politica di investimento del proprio patrimonio.
F. All’udienza del 17 febbraio 2016, la Divisione delle contribuzioni ha in particolar modo sostenuto che il confronto fra l’onere fiscale e il reddito dei contribuenti dovrebbe basarsi sul reddito determinante per l’aliquota e non su quello imponibile ed ha rilevato che quest’ultimo è comunque stato ridotto da importanti deduzioni per spese di manutenzione degli immobili. Gli insorgenti hanno ribadito che a loro avviso è determinante il reddito imponibile, sottolineando che in ogni caso l’onere fiscale eccerebbe il 76% del reddito determinante per l’aliquota.
G. Con scritto del 3.6.2016, __________ ha trasmesso alla Camera la “tabella riassuntiva dell’“Analisi gestione 2011” elaborata sulla base dei dati forniti dal gestore patrimoniale dei contribuenti, dalla quale si evince una perdita di capitale di Eur 5,2 milioni ed anche costi per imposte estere per Eur 13'449.60.
Diritto
In primo luogo, i ricorrenti contestano il fatto che la decisione impugnata sia carente dal profilo della motivazione, in quanto l’UT non si è confrontato alla censura sollevata, inerente la violazione della garanzia della proprietà, di cui all’art. 26 Cost.
1.2.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia mi-nima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luo-go dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
1.3.
La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione.
L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.4.
Va dato atto ai ricorrenti che, nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non ha praticamente preso posizione sulle censure contenute nel reclamo dei contribuenti, ma si è limitato a confermare di aver agito conformemente al diritto cantonale e federale, “accertando redditi e sostanza, che non sono oggetto di reclamo” ed a sostenere che “la contestazione sollevata non può essere presa in considerazione dall’Ufficio circondariale di tassazione”.
Con le osservazioni presentate nell’ambito della procedura di ri-corso, l’autorità fiscale – per il tramite dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni - ha tuttavia sanato la violazione del diritto di essere sentito dei contribuenti, proponendo una motivazione esauriente della propria decisione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre 2005; inoltre ASA 67 p. 722 consid. 3b). Inoltre, nell’udienza del 17 febbraio 2016 dinanzi a questa Corte, agli insorgenti è stato concesso ampio contraddittorio.
I ricorrenti, nel proprio gravame, non censurano un errato accertamento degli elementi imponibili per l’imposta sul reddito e per l’imposta sulla sostanza per l’IC e per l’IFD 2011. Essi ritengono tuttavia che l’imposta dovuta complessiva, superando i redditi conseguiti nel periodo fiscale 2011, sia di natura confiscatoria e come tale leda il principio costituzionale della garanzia della proprietà, consacrato all’art. 26 Cost. e 8 cpv. 2 lett. h Cost. TI, e del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).
Nel ricorso affermano fra l’altro quanto segue:
L’analisi degli elementi di reddito e di sostanza indica un carico fiscale complessivo di CHF 874'985.60 per l’IC, CHF 612'489.92 per l’imposta comunale e CHF 175'271.50 per l’IFD. Pertanto i contribuenti in oggetto dovrebbero pagare un’imposta di CHF 1'662'747.02 a fronte di un reddito imponibile di CHF 1'512'800. Risulta evidente che il pagamento dell’imposta necessita la vendita di parte della sostanza.
2.2.
2.2.1.
In applicazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.), ogni persona deve partecipare ai costi finanziari dello Stato a seconda dei suoi mezzi. Questo principio implica che i contribuenti che si trovano nella medesima situazione economica devono sopportare un carico fiscale uguale. Se all’inverso sono in situazioni di fatto differenti, che hanno delle ripercussioni sulla loro capacità economica, nell’accertamento del loro carico fiscale bisogna tenerne conto e lo stesso deve essere adattato di conseguenza (sentenza TF 2C_277/2008 del 26.9.2008 consid. 4.1 con riferimenti).
2.2.2.
In virtù dell’art. 26 cpv. 1 Cost. la proprietà è garantita. Secondo costante giurisprudenza, in ambito fiscale, questo diritto non va oltre al divieto di un’imposizione confiscatoria. Una pretesa fiscale non deve pregiudicare l’essenza stessa della proprietà privata (art. 36 cpv. 4 Cost). Spetta al legislatore preservare la sostanza del patrimonio del contribuente e lasciare a quest’ultimo la possibilità di formarne uno nuovo. Per determinare se un’imposizione ha un effetto confiscatorio, la sola aliquota d’imposta espressa in percentuale non è decisiva. Bisogna esaminare il carico che rappresenta l’imposizione su un periodo abbastanza lungo, facendo astrazione dalle circostanze straordinarie. A tal fine bisogna prendere in considerazione l’insieme delle circostanze concrete, la durata e la gravità del pregiudizio così come anche il cumulo con altre tasse o tributi e la possibilità di trasferire l’onere contributivo su altre persone. Il Tribunale federale ha stabilito che l’essenza della proprietà privata non viene toccata, se durante un breve periodo, il reddito a disposizione del contribuente non è sufficiente per far fronte all’onere fiscale, senza intaccare la sostanza (sentenze del TF n. 2C_826/2015 del 5.1.2017 consid. 5; n. 2C_277/2008 del 26.9.2008 consid. 4.1.).
2.3.
2.3.1.
In una recente sentenza (cfr. 2C_826/2015 del 5.1.2017, destinata a pubblicazione nella Raccolta ufficiale [DTF]), i giudici di Mon Repos, nel caso di due coniugi residenti nel Cantone Ginevra, hanno stabilito come l’imposta globale (cantonale e comunale) da loro dovuta al fisco, ammontante a fr. 439'869.80, per rapporto al reddito imponibile di fr. 204'307 ed ad una sostanza imponibile di fr. 39'803'827, non fosse di natura confiscatoria, nonostante la percentuale d’imposta dovuta al Canton Ginevra, per il periodo fiscale 2009 sorpassasse del 200% il reddito imponibile dei ricorrenti per il medesimo periodo.
2.3.2.
Nel caso citato, il Tribunale federale ha indicato come i ricorrenti avessero perso di vista il fatto che il loro onere fiscale per il 2009 fosse costituito in gran parte dall’imposta sulla sostanza prelevata sulla base del valore delle loro azioni. L’imposta sulla sostanza colpisce la sostanza netta a differenza dell’imposta sul reddito. Di conseguenza l’imposta non può vertere unicamente sul reddito della sostanza, escludendo il prelievo dell’imposta anche sull’ammontare della sostanza netta. Unicamente nel caso in cui l’imposizione, compresa l’imposta sulla sostanza, superi durevolmente i redditi, compresi i redditi provenienti dalla sostanza, bisogna constatare che la sostanza è intaccata a tal punto che l’imposizione si deve considerare confiscatoria. È questa la ragione per la quale l’esame del carattere confiscatorio dell’imposta deve essere esteso non ad un solo periodo fiscale, ma a più periodi. Se si dovesse prendere in considerazione un unico periodo fiscale per quanto attiene all’imposta sulla sostanza, limitando il suo onere al solo reddito di quest’ultima, in tal caso l’imposta sulla sostanza dovrebbe essere qualificata, contrariamente alla logica del sistema, non imposta sul patrimonio, come l’ha voluta il legislatore, ma imposta sul reddito.
Ne consegue che, siccome l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza in sé e in funzione dell’ammontare di quest’ultima si stabilisce la capacità contributiva, unicamente nel caso in cui i redditi della sostanza non sono più sufficienti - nella durata - per far fronte al carico fiscale, l’imposizione deve essere ritenuta confiscatoria. Non si può pertanto ritenere che la garanzia costituzionale della proprietà sia violata quando, in un unico periodo fiscale, l’onere fiscale supera il reddito della sostanza.
A ciò va aggiunto che, quando la sostanza aumenta, a dipendenza di una congiuntura economica favorevole oppure di buoni affari e l’imposta risulta essere al di sotto di tale progressione, si può di primo acchito negare il carattere confiscatorio dell’imposizione. Lo stesso accade per l’imposizione del valore di azioni, se esso aumenta poiché gli utili della società vengono tesaurizzati anziché essere distribuiti; in tal caso, il loro valore intrinseco progredisce senza alcuna imposizione del loro rendimento, di modo che, in tale ipotesi, un onere fiscale, anche importante ma che resta al di sotto dei rendimenti tesaurizzati, non può essere qualificato come confiscatorio (sentenza TF 2C_826/2015 del 5.1.2015 consid. 5.2.).
2.4.
In una sentenza della Corte fiscale del Tribunale cantonale del Canton Friborgo (RDAF 2013 II 160), i giudici cantonali hanno indicato che, nel caso in cui una sostanza che, in maniera durevole, non produce alcun oppure un debole rendimento, il Tribunale federale ha chiaramente sottolineato che non si tratta ad ogni modo di un’imposizione di natura confiscatoria, se il contribuente rinuncia in maniera volontaria ad un rendimento sufficiente, sia a causa per esempio di relazioni famigliari, sia nella speranza di realizzare ulteriormente un utile in capitale che supera largamente il reddito della sostanza. Tale è per esempio il caso per il possesso di oro oppure di altri metalli preziosi, ma anche di una speculazione immobiliare. Anche se il contribuente non ha la possibilità di trasformare la sua sostanza in attivi che producono un rendimento medio, un’imposizione confiscatoria non può essere ammessa se un carico fiscale, di per sé eccessivo, è limitato nel tempo. In tal caso la garanzia della proprietà non è violata se il reddito disponibile non permette di far fronte al carico fiscale globale senza intaccare la sostanza. Un caso diverso sarebbe quello in cui, eccezionalmente, in applicazione dell’art. 8 Cost., l’importante carico fiscale urta in maniera grave il sentimento di giustizia e di equità, per esempio se la sostanza è indispensabile al finanziamento del tenore di vita del contribuente. Sia come sia, bisogna sempre esaminare se l’onere fiscale ha come conseguenza l’assorbimento progressivo della sostanza oppure se impedisce l’aumento della sostanza. Ciò non è sempre il caso, come mostrano ad esempio gli acquisti di oro oppure il possesso di terreni che sono destinati alla costruzione. In questi casi, la sostanza del contribuente può crescere a dispetto del carico fiscale elevato. Il fatto, per esempio, che le imposte sul reddito e sulla sostanza superino a lungo termine il reddito dei titoli non permette di concludere che tale investimento del contribuente sia toccato nella sua sostanza. Ma al contrario, bisogna invece esaminare la relazione tra l’utile disponibile e la distribuzione dei dividendi decisa dalla società. Se, malgrado un utile netto elevato, il dividendo distribuito resta modesto al punto da non coprire le imposte sul reddito e sulla sostanza, tuttavia bisogna considerare che la sostanza non è toccata nella sua essenza, poiché il valore intrinseco della società, e quindi il valore delle sue azioni, sono migliorati parallelamente (RDAF 2013 II p. 160 consid. 4a).
Nel caso di specie la situazione dei qui ricorrenti risulta essere la seguente:
Imposta cantonale 2011
· imposta sul reddito: il reddito imponibile è stato determinato in fr. 1'512'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 2'218'100). L’imposta sul reddito cantonale ammonta a fr. 220'354.45;
· imposta sulla sostanza: la sostanza imponibile è stata determinata in fr. 187'505’000.-- (determinante per l’aliquota in fr. 199'385'000.--). L’imposta sulla sostanza cantonale ammonta a fr. 654'631.15.
Imposta federale diretta 2011
· imposta sul reddito: il reddito imponibile è stato determinato in fr. 1'524'100.- (determinante per l’aliquota in fr. 2'266.700.-). L’imposta sul reddito federale ammonta a fr. 175'271.50.
L’onere fiscale complessivo, comprensivo anche dell’imposta comunale (quantificato in fr. 612'489.92) è stato indicato dai coniugi in fr. 1'512'800.-.
3.2.
Dalla disamina del calcolo dell’imponibile, emerge dai dati accertati sia per l’IFD sia per l’IC che il reddito dei coniugi proviene per fr. 1'519'892 da reddito titoli e capitali e per fr. 1'538'048.- da valore locativo e affitti. A livello di deduzioni, significativa è la deduzione per le spese di gestione e manutenzione immobili, di fr. 1'017'563.-. Come visto sopra il reddito imponibile complessivo, determinante per l’aliquota, è stato determinato in fr. 2'216’1000.-.
A livello generale, buona parte dell’onere fiscale è costituita dall’imposta sulla sostanza.
3.3.
Con scritto 3/6.6.2016 __________ trasmetteva alla Camera la “tabella riassuntiva dell’“Analisi gestione 2011” elaborata sulla base dei dati forniti dal gestore, dalla quale si evince una perdita di capitale di Eur 5,2 milioni ed anche costi per imposte estere per Eur 13'449.60.
3.4.
Come visto, unicamente nel caso in cui l’imposizione, compresa l’imposta sulla sostanza, superi durevolmente i redditi, compresi i redditi provenienti dalla sostanza, bisogna constatare che la sostanza è intaccata a tal punto che l’imposizione si deve considerare confiscatoria. È questa la ragione per la quale l’esame del carattere confiscatorio dell’imposta deve essere esteso non ad un solo periodo fiscale, ma a più periodi.
Il Tribunale federale ha stabilito che l’essenza della proprietà privata non viene toccata, se durante un breve periodo, il reddito a disposizione del contribuente non è sufficiente per far fronte all’onere fiscale, senza far capo alla propria sostanza.
3.5.
3.5.1.
Se è vero che il reddito imponibile è stato per il periodo fiscale 2011 di fr. 1'512'800.-, quello determinante per l’aliquota è stato accertato in fr. 2'218'100.-. Sicché nel caso di specie non per forza i contribuenti devono intaccare la sostanza per far fronte all’intero carico fiscale elvetico per il 2011, che secondo il loro calcolo ammonta a fr. 1'662'747.02.
Ma quand’anche si volesse prendere in considerazione unicamente il reddito imponibile conseguito, pari a fr. 1'512'800 a fronte di un’imposizione complessiva di fr. 1'662'747.02 non sarebbe ancora dato il carattere confiscatorio. Come già indicato, questo è il primo periodo fiscale in cui viene sollevata tale problematica: non essendo dato il presupposto della durata, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, non si può dedurre che la sostanza venga intaccata in maniera durevole dal prelievo delle imposte nel 2011.
3.5.2.
Come visto, nel recentissimo caso giudicato dal Tribunale federale ed analogo alla fattispecie in discussione, i giudici di Mon Repos hanno ritenuto che la percentuale d’imposta dovuta al Canton Ginevra, che superava addirittura nella misura del 200% il reddito imponibile dei ricorrenti per il medesimo periodo fiscale (il 2009), non era tale da qualificare l’imposizione come confiscatoria, così come esatto dalla giurisprudenza.
Nel caso in disamina il raffronto tra l’importo complessivo dovuto a titolo di imposte per il 2011 confrontato al reddito imponibile per il 2011 è di poco superiore al 100%. Inoltre, diversamente dal caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte, gli insorgenti hanno incluso nel calcolo delle imposte anche quella federale diretta.
È vero che, nella fattispecie su cui si è pronunciato il Tribunale federale, l’imposta sulla sostanza era in gran parte riconducibile alla detenzione di una partecipazione azionaria corrispondente alla metà del valore di una società. I ricorrenti sottolineano per contro che il loro patrimonio sarebbe investito in obbligazioni e fondi di investimento a reddito fisso, che dovrebbero in teoria garantire reddito costante. Come ha rilevato l’autorità fiscale in udienza, non si può ignorare in tale contesto che la sola __________ SA, società di cui i contribuenti detengono la totalità delle quote, non ha distribuito alcun dividendo nel periodo fiscale litigioso, mentre ne ha distribuito uno di ben fr. 1'600'000.– nel periodo successivo. In una certa misura, vale dunque anche per gli insorgenti l’argomento secondo cui l’aumento del valore della sostanza dipende pure dalla tesaurizzazione degli utili della società.
In conclusione, quand’anche si volesse ritenere il carico fiscale complessivo per il 2011 superiore al reddito conseguito per il medesimo anno, secondo giurisprudenza ciò non è ancora sufficiente per ritenere il verificarsi di un’imposizione di natura confiscatoria per tale periodo fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 8’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 8’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
(per sé e per RI 1); -;
-;
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: