Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2015.208
Entscheidungsdatum
15.01.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2015.208 80.2015.209

Lugano 15 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 ottobre 2015 contro la decisione del 10 settembre 2015 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

  • la __________ SA, con sede a __________ e recapito in Via __________ 1 a __________, è stata costituita il 26 novembre 2012 ed amministratore unico è stato designato __________;

  • il 24 aprile 2014 il recapito a Registro di commercio è stato cambiato con l’indicazione Via __________ a __________;

  • il 12 maggio 2014, la società ha cambiato la ragione sociale in RI 1;

  • non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013 nel termine prorogato, il 4 dicembre 2014, l’RS 1 l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi, avvertendola che altrimenti le avrebbe inflitto una multa disciplinare e l’avrebbe sottoposta a tassazione d’ufficio;

  • essendo la suddetta decisione ritornata al mittente con la dicitura “irreperibile”, l’autorità fiscale ha proceduto a trasmetterne copia per posta A Plus all’indirizzo dell’amministratore unico __________ il 22 dicembre 2014;

  • con decisione del 15 gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha poi inflitto alla contribuente una multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali, attribuendole un ulteriore termine di trenta giorni prima di procedere alla tassazione d’ufficio;

  • anche tale decisione è ritornata al mittente con l’indicazione “irreperibile” e l’autorità fiscale ha proceduto ad un nuovo invio per Posta A Plus all’indirizzo dell’amministratore unico il 6 febbraio;

  • con decisione del 19 marzo 2015, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2013, allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 30'000.– per l’IC ed in fr. 27'400.– per l’IFD e il capitale imponibile in fr. 142'000.–;

  • la decisione, inviata per raccomandata il 20 marzo 2015, è ritornata al mittente il 26 marzo 2015 con l’indicazione che il destinatario era irreperibile all’indirizzo indicato;

  • con scritto del 28 luglio 2015, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, “allegando bilancio e conto economico della società dalla sua data di costituzione 27 novembre 2012 sino al 31 dicembre 2013”, sottolineando che la società era ancora inattiva;

  • la reclamante rilevava di aver ricevuto “copia della tassazione d’ufficio” e ringraziava l’Ufficio di tassazione “per la cortese collaborazione”;

  • con decisione del 10 settembre 2015, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 argomenta che “a causa della mancata presentazione, nei termini previsti dalla legge, della dichiarazione d’imposta, con allegato il bilancio 2012/2013, in data 19 marzo 2015 l’RS 1, Bellinzona, ha provveduto ai sensi di quanto previsto all’art. 204 LT, ha (sic) emettere la tassata (sic) d’ufficio ma non l’ha notificata alla ricorrente che ne è venuta a conoscenza nel solo mese di luglio 2015”;

  • di conseguenza, l’insorgente ritiene che il suo reclamo, interposto dopo aver ottenuto copia della tassazione d’ufficio, fosse tempestivo;

  • nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2015, l’autorità resistente propone di respingere il gravame, richiamandosi alla giurisprudenza secondo cui gli invii raccomandati si presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro giacenza e sottolineando di aver notificato correttamente la decisione di tassazione “all’indirizzo della società, come risultava da registro di commercio”;

  • la ricorrente ha replicato, con scritto del 9 novembre 2015, rilevando che “la Posta era ben a conoscenza dell’esistenza della società destinataria della raccomandata e del suo recapito in via __________, indirizzo che risulta anche a Registro di commercio ed al quale alla società tutt’ora giunge diversa corrispondenza”;

  • secondo l’insorgente, l’invio in discussione non è pertanto rimasto in giacenza sette giorni, cosa che le ha impedito di ritirarlo;

  • con ulteriore scritto del 9 dicembre 2015, la contribuente ha chiesto di “acquisire agli atti la raccomandata inviata[le] venerdì 20 marzo 2015 dall’RS 1, Bellinzona”.

Diritto

  • quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

  • essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

  • se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

  • nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dalla contribuente il 27 luglio 2015 per tardività;

  • ora, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

  • il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

  • gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

  • in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

  • nella fattispecie, l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, per il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata;

  • la ricorrente sostiene tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo nel mese di luglio del 2015, dopo averne chiesto ed ottenuto una copia dall’Ufficio di tassazione;

  • per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

  • la decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/ Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

  • nella fattispecie, la decisione è stata inviata alla contribuente, per raccomandata, il 20 marzo 2015 ed è ritornata al mittente il 26 marzo 2015, in quanto il destinatario risultava irreperibile;

  • secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale;

  • se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);

  • per gli invii raccomandati esiste infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta: tale presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario, ma spetta al destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009);

  • è immediatamente evidente che l’Ufficio di tassazione non può invocare la suddetta giurisprudenza, che presupporrebbe il corretto deposito dell’avviso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, che tuttavia non è avvenuto;

  • non vi sono pertanto le condizioni perché la decisione di tassazione si possa presumere notificata il settimo giorno di giacenza, proprio perché la lettera in questione non è rimasta in giacenza ma è ritornata subito al mittente;

  • d’altra parte, la notificazione di decisioni di tassazione alle persone giuridiche deve avvenire all’indirizzo della sede (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 43 ad art. 116 LIFD);

  • come già ricordato, la società ricorrente è stata costituita alla fine del 2012 ed ha chiuso il primo esercizio alla fine del 2013, sicché la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale qui in discussione era la prima;

  • l’Ufficio di tassazione ha pertanto correttamente inviato i formulari per la dichiarazione ed ha successivamente notificato le proprie decisioni (diffida, multa e infine tassazione d’ufficio) al recapito risultante dal Registro di commercio;

  • tutti gli invii in questione sono peraltro ritornati al mittente, con l’indicazione che il destinatario era irreperibile, e, almeno nei primi due casi, l’autorità di tassazione ha poi inviato copia delle decisioni all’indirizzo dell’amministratore unico;

  • quest’ultimo non poteva pertanto non conoscere le difficoltà incontrate dall’autorità di tassazione nell’eseguire la notificazione delle proprie decisioni, a causa verosimilmente di un’incompleta indicazione del recapito della società, la cui sede è presso lo studio professionale dell’amministratore unico, in via __________ a __________;

  • ciononostante, egli non ha intrapreso alcuno sforzo per evitare il ripetersi di simili problemi, in particolare indicando all’Ufficio di tassazione come dovesse essere completato l’indirizzo, vuoi con la menzione dello studio professionale presso cui la società ha sede vuoi con l’indicazione della casella postale dello studio stesso;

  • se ne deve concludere che la condotta dell’amministratore della società insorgente è stata decisamente poco rispettosa del principio della buona fede, tanto più che egli stava anche trascurando l’adempimento degli obblighi procedurali, come non poteva non sapere dal tenore delle decisioni (diffida e multa) che gli venivano inviate in copia dall’Ufficio di tassazione;

  • in queste circostanze, ci si potrebbe domandare se il fatto che la ricorrente, pur sapendo che le decisioni dell’autorità non potevano esserle notificate a causa dell’imprecisione dell’indirizzo, abbia omesso di prendere provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, non debba essere assimilato al rifiuto di accettare l'invio raccomandato con la conseguenza che la tentata consegna vale quale effettiva notifica (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_303/2009 del 25 maggio 2009 consid. 4, con riferimento a DTF 118 V 190 consid. 2b);

  • tuttavia, nonostante il carattere di diritto formale della notificazione, che come tale è compatibile entro certi limiti con il ricorso a presunzioni fondate sulla diligenza del destinatario, le conseguenze che ne discendono sono troppo gravi per ammettere che le autorità possano rifugiarsi dietro lo stretto paravento che separa in quest’ambito il diritto dalla più crassa ingiustizia (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 915, p. 451);

  • di conseguenza, se per esempio un invio ritorna al mittente con la menzione “partito senza lasciare indirizzo” o un’altra indicazione della stessa natura, il tribunale è tenuto a procedere alle ricerche necessarie, potendo anche ricorrere alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, e non può prevalersi di una mancanza del destinatario per ammettere la finzione che l’invio gli sia pervenuto (Donzallaz, op. cit., n. 917, p. 451 s.);

  • pur ammettendo pertanto che gli organi della ricorrente, ed in particolar modo il suo amministratore unico, abbiano contribuito in misura non trascurabile ad impedire che la notificazione della decisione di tassazione d’ufficio avesse luogo, il diritto alla conoscenza della decisione ed alla sua contestazione appare prevalente;

  • d’altra parte, ci si domanda perché, avendo inviato copia delle decisioni precedenti all’amministratore unico, dopo il loro ritorno al mittente, l’Ufficio di tassazione abbia rinunciato ad un’analoga spedizione proprio quando si trattava della decisione più importante;

  • nonostante il fatto che il destinatario degli invii precedenti non avesse poi mai provveduto ad indicare all’Ufficio di tassazione il recapito preciso al quale notificare le decisioni, se l’autorità fiscale avesse intrapreso un simile passo anche in questa occasione sarebbe stato ben difficile per la ricorrente negare di aver saputo che la decisione le era stata notificata;

  • la decisione impugnata è di conseguenza annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo della contribuente;

  • in considerazione della condotta processuale dell’insorgente, la tassa di giustizia e le spese sono poste a suo carico nonostante l’esito del ricorso sostanzialmente favorevole;

  • l’art. 231 cpv. 3 LT e l’art. 144 cpv. 2 LIFD consentono infatti alla Camera di diritto tributario di porre le spese totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 10 settembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • art. 138 CPC

DIFD

  • art. 74 DIFD

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 116 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 133 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 204 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

6