Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2015.194
Entscheidungsdatum
04.03.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2015.194 80.2015.195

Lugano 4 marzo 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Sabrina Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 17 settembre 2015 contro la decisione del 19 agosto 2015 in materia di IC e di IFD 2014

Fatti

A. Per il periodo fiscale 2014, l’avv. RI 1 dichiarava redditi per complessivi CHF 49'380.--, facendo valere deduzioni per CHF 24'471.-- di cui CHF 12’532.-- a titolo di spese professionali dei dipendenti [di cui CHF 2'380.– per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato e CHF 5'102.-- quali spese di perfezionamento].

B. Con decisione 1.7.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] riconosceva spese di trasporto per soli CHF 600.–. Non attribuiva alla contribuente alcuna deduzione per l’uso del veicolo privato, ma unicamente il costo dell’abbonamento del mezzo pubblico, e negava la deduzione delle spese di perfezionamento [siccome non erano adempiuti i parametri di legge].

C. Il 28.7.2015 l’avv. RI 1 presentava reclamo avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014.

La reclamante contestava il mancato riconoscimento sia delle spese di perfezionamento sia delle spese per l’uso del veicolo privato.

In particolare, quo all’utilizzo del veicolo privato, la contribuente precisava:

(...). Come già indicato nella dichiarazione fiscale la sottoscritta è impiegata presso lo Studio Legale __________ di __________ in qualità di avvocato.

L’utilizzo del veicolo privato è richiesto per motivi di lavoro (v. dichiarazione allegata). Non è possibile, né esigibile eseguire gli spostamenti richiesti (per udienze in tutto il Cantone, sopralluoghi, ecc.) con i mezzi pubblici e considerato che gli orari e le coincidenze sono sfavorevoli, diverse località vengono servite a orari improponibili e il tempo di viaggio si raddoppierebbe se non triplicherebbe. Inoltre si segnala che la sottoscritta è iscritta nell’elenco degli avvocati di picchetto per il Ministero pubblico. Ciò significa essere raggiungibili 24h su 24. Non sarebbe possibile raggiungere il Ministero Pubblico durante la notte senza utilizzare l’auto privata. (...).

L’avv. RI 1 postulava pertanto il riconoscimento delle deduzioni fatte valere per l’uso del veicolo privato (per un importo di CHF 2'580.--) nonché quelle relative al perfezionamento professionale (CHF 5'102.--).

D. Mediante decisione su reclamo 19.8.2015 l’UT respingeva entrambe le censure sollevate dalla contribuente con la seguente motivazione:

Reclamo deciso come a calcolo dell’imponibile: a norma di legge e giurisprudenza sono deducibili le spese di perfezionamento per essere in grado di svolgere la professione. I costi sostenuti per uno stage all’estero, non retribuito, non possono essere considerati di perfezionamento. La contribuente, dopo l’ottenimento del brevetto, è in grado di svolgere la professione con le conoscenze acquisite. I costi richiesti in deduzione sono quindi da considerare di mantenimento e non deducibili.

A norma di legge, prassi e giurisprudenza sono deducibili le spese di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro. La prassi si è sviluppata nel senso di accordare la deduzione delle spese di viaggio pari al costo di un abbonamento per l’uso dei mezzi pubblici, laddove è possibile farvi capo. Per la tratta in esame è senz’altro possibile effettuare la trasferta con i mezzi pubblici. Viene di conseguenza confermata la deduzione di Fr. 600 accordata in prima sede. Ulteriori spostamenti, a partire dal luogo di lavoro, sono regolati dal rapporto contrattuale con il datore di lavoro ed è quindi irrilevante, per la concessione della deduzione qui in discussione, l’uso del veicolo privato.

E. Con tempestivo ricorso 17/18.9.2015 l’avv. RI 1 insorge contro la decisione dell’UT per l’IC/IFD 2014 limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per l’utilizzo del veicolo privato [deduzione accordata limitatamente all’abbonamento del mezzo pubblico]. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti presentati dinanzi all’UT a suffragio della necessità del veicolo privato per svolgere il suo lavoro.

Secondo l’insorgente, contrariamente a quanto affermato dall’UT, la giurisprudenza di questa Camera ammetterebbe in deduzione le spese di trasporto con un veicolo privato, laddove alcun mezzo pubblico è a disposizione oppure il contribuente non può servirsene (inc. CDT __________ del 25.2.2015).

Inoltre,la ricorrente fa valere come l’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) sancisca che, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevolmente possibile pretendere che il contribuente ne faccia uso, possono essere dedotte le spese del veicolo privato.

Anche secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte svizzera, le spese di trasporto con un veicolo privato sarebbero considerate necessarie solo se non si può pretendere da un contribuente che si serva di un mezzo pubblico [sentenza TF 2C_807/2011 del 9.7.2012]. Tra i motivi addotti dall’Alta Corte a supporto della deduzione in parola vi sarebbe la dipendenza dal veicolo privato per l’esercizio della professione, rispettivamente l’obbligo di utilizzarlo per le trasferte professionali.

F. Con scritto 3.2.2016 questa Camera ha interpellato l’avv. RI 1 chiedendole di voler comprovare / documentare la necessità dell’utilizzo del veicolo privato per motivi professionali, segnatamente apportando giustificativi dei rimborsi delle trasferte da parte del datore di lavoro, ecc.

G. Con missiva 19/22.2.2016, l’insorgente ha prodotto la dichiarazione del datore di lavoro,lo Studio legale __________ – __________ – __________, dalla quale emerge come, nel periodo fiscale 2014 [da metà aprile a dicembre 2014] sono state rimborsate trasferte per 488 km per lo svolgimento di pratiche a quest’ultima assegnate.

Diritto

  1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013), segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come precisano ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

1.3.

Le spese necessarie all’acquisizione del reddito sono quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che sono essenzialmente legate all’ottenimento del reddito. In altri termini è sufficiente che la spesa sia economicamente necessaria all’ottenimento del reddito e che non possa essere esatto dal contribuente che se ne astenga (sentenza TF 2C_445/2008 del 26.11.2008, consid. 5.2.).

  1. 2.1.

La ricorrente fa valere come dal 15.4.2014 al 31.12.2014 ella abbia utilizzato il veicolo privato per spostarsi dal luogo di domicilio – ossia __________ – al luogo di lavoro __________ – percorrendo quotidianamente 20 chilometri al giorno, per 170 giorni lavorativi, e per un totale di 3'400 chilometri, facendo valere una deduzione di CHF 2'380.--.

La necessità del veicolo privato nell’ambito della dichiarazione fiscale veniva giustificata con la notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli.

2.2.

Secondo l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km).

Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2014: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

2.3.

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. le sentenze TF n. 2C_477/2009 dell’8 gennaio 2010, consid. 3.3.; n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

  1. 3.1.

Nel caso che qui ci occupa l’Ufficio di tassazione ha accordato CHF 600.-- come deduzione dell’abbonamento per il mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro. La ricorrente sostiene per contro di non potersi servire dei mezzi pubblici, sia a causa degli orari sfavorevoli di questi ultimi sia per la necessità di servirsi del veicolo privato durante lo svolgimento della sua attività professionale.

3.2.

Nel periodo fiscale litigioso, la ricorrente era domiciliata a __________ e, dal 15 aprile, lavorava a . Dalla consultazione del sito internet http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2014/62.311.pdf [sito internet consultato il 1°.3.2016] è emerso come – per il periodo fiscale oggetto del gravame – la linea dei bus 311 “– __________ – __________” collegava il domicilio, sito in via Cantonale 128 distante dalla fermata del bus, __________ – Posta, di soli cinque minuti a piedi [https://www.google.ch/maps/, sito internet consultato il 1°.3.2016], alla Stazione di __________ in 25 minuti di tragitto, con partenze a scadenza di 30 minuti.

In particolare, per quanto attiene alla mattina, gli orari di partenza dalla posta di __________ erano molteplici: 5:54/6:24/6:50/7:24/7:54/8:10/8:54. Per quanto attiene alla sera, la linea 311 “__________– __________ – __________” aveva orari di partenza alle 17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/20:30 con tempo di tragitto di 25 minuti.

3.3.

Nel caso di specie, si può certamente ammettere che la località di __________ fosse ben servita dai mezzi pubblici che permettevano all’insorgente di potersi spostare sino a __________ / __________ in tempi di percorrenza brevi e con una sufficiente frequenza di corse sia al mattino sia alla sera. Inoltre il domicilio della qui ricorrente dista soli cinque minuti a piedi dalla fermata del bus.

Il riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto essere giustificato con la distanza delle fermate del mezzo pubblico o con l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro.

3.4.

Dalla consultazione del sito internet http://www3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/calcolatore/default.php# (sito internet consultato il 1°.3.2016) e che riporta le tariffe in vigore da dicembre 2014, risulta che l’abbonamento per adulti per percorrere il tragitto tra __________ e __________ ha il costo di CHF 621.-- per anno.

3.5.

Resta da esaminare l’argomento costituito dalla pretesa dipendenza della contribuente dall’impiego del veicolo privato per l’esercizio della professione.

Nella dichiarazione rilsciata alla ricorrente dal datore di lavoro risulta che le sono state rimborsate spese di trasferta per complessivi 488 chilometri. Non è stato fornito alcun dettaglio in merito al numero delle trasferte e segnatamente al numero di giorni in cui si sono verficate. Ammettendo una percorrenza media di 25 chilometri per trasferta, i giorni in cui la contribuente ha necessitato del veicolo privato si riduce a meno di venti. L’attestazione indica poi una trentina di trasferte da una sede all’altra dello studio legale (da __________ a __________). Ci si può domandare se per questi spostamenti la ricorrente necessitasse effettivamente dell’automobile, se si considera che la sede di __________ dello studio legale è addirittura più vicina al suo domicilio ed è pertanto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Per economia di giudizio, non mette conto tuttavia approfondire ulteriormente la questione e pertanto si può ammettere che l’avv. abbia abbisognato del veicolo privato, per trasferte professionali, per cinquanta giorni.

Ritenendo CHF 0.70 per un tragitto di 20 km [andata e ritorno tra __________ e __________, http://fr.viamichelin.ch, sito internet consultato il 1°.3.2016] per cinquanta giorni lavorativi, si ha una somma di CHF 50 x 14.– ossia CHF 700.–.

Per le dichiarazioni fiscali dei prossimi periodi fiscali, è tuttavia auspicabile che l’insorgente produca documentazione più precisa in merito alle trasferte rimborsate dal datore di lavoro, allo scopo di provare la necessità del veicolo privato per lo svolgimento della sua attività lucrativa.

3.6.

Ne consegue quindi come visto quanto sopra può apparire corretta la somma di CHF 600.-- (abbonamento ritenuto dall’Ufficio di tassazione) in aggiunta a CHF 700.-- (tragitto domicilio – posto di lavoro per cinquanta giorni), per complessivi CHF 1'300.--.

  1. Il gravame è quindi parzialmente accolto.

Ritenuto come la ricorrente postulava il riconoscimento della deduzione di CHF 2'580.-- a titolo di deduzione per le spese di trasporto ed in definitiva viene ammessa una deduzione di CHF 1'300.--, la tassa di giustizia e le spese processuali vengono poste a carico dell’insorgente nella misura della sua soccombenza, stabilita in ½.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo 19.8.2015 è riformata nel senso che viene ammessa una deduzione per spese di trasporto di CHF 1'300.--.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 300.–).

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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