Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2015.19
Entscheidungsdatum
07.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2015.19 80.2015.20

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 21 gennaio 2015 contro la decisione del 12 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

A. Nel periodo fiscale 2013, RI 1, divorziato, allora domiciliato ad __________, lavorava ancora come regista presso la Pic Film SA.

Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2013, nonostante un richiamo e la diffida del 17 giugno 2014, l’RS 1, con decisione del 17 luglio 2014 gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.- e gli attribuiva un termine di 20 giorni per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Decorso infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 17 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2013, allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 95'000.-, mentre il valore della sostanza imponibile complessivo era pari a fr. 0.- .

L’autorità osservava di aver proceduto con la tassazione d’ufficio, poiché il contribuente non aveva dato seguito alla diffida del 17 giugno 2014. Avvertiva il contribuente che poteva impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa fosse manifestamente inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, il che significava che doveva allegare la “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 novembre 2014, a cui accludeva la dichiarazione d’imposta 2013. Comunicava di essere rientrato da pochi giorni da un viaggio all’estero e di essere stato licenziato dalla __________ SA a far tempo dal mese di maggio. Indicava fra l’altro di essersi trasferito a __________, nel Canton __________, dove era alla ricerca di un nuovo impiego fisso, non offrendo il Canton Ticino grandi sbocchi professionali nel suo settore.

D. Con lettera del 28 novembre 2014 l’autorità comunicava al contribuente che il reclamo era tardivo e gli assegnava un termine scadente il 9 dicembre 2014 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del reclamo”, avvertendolo che in caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. Con scritto del 9 dicembre 2014, il contribuente comunicava che il reclamo era “giunto tardivamente” a causa della sua assenza all’estero per ragioni professionali. Dopo essere rimasto senza lavoro a far tempo dal mese di maggio, aveva trovato un impiego provvisorio presso la __________ di __________, con la quale aveva lavorato a partire dal mese di settembre fino a novembre in qualità di assistente regista per la produzione di un documentario. Adduceva di aver dato la priorità alle sue problematiche professionali, “data l’impellente necessità di far quadrare i conti”, e aveva di conseguenza inviato la documentazione fiscale “con un certo ritardo”.

F. Con decisione del 12 dicembre 2014, l’Ufficio si tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto era tardivo. Osservava che lo scritto inoltrato dal contribuente il 9 dicembre 2014, volto a giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente a sanare il vizio di forma.

G. Con scritto del 21 gennaio 2015 indirizzato all’Ufficio di tassazione, RI 1 ribadiva, per quanto qui di interesse, che la tassazione effettuata era sbagliata e che aveva presentato reclamo in ritardo a causa del suo trasloco nella Svizzera Interna e della sua assenza all’estero per ragioni professionali. Indicava che per giustificare la sua assenza aveva inviato copia delle ricevute dei suoi viaggi e che, se fosse stato necessario, avrebbe prodotto anche la lettera di licenziamento della __________ S.A. e i prospetti degli alberghi presso i quali aveva alloggiato. Chiedeva che venisse considerata la sua difficile situazione personale e professionale.

H. Con lettera del 23 gennaio 2015 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente, chiedendogli se il suo scritto del 21 gennaio 2015 fosse da considerare quale ricorso contro la decisione su reclamo del 12 dicembre 2014. Lo avvertiva che in tal caso la lettera in questione sarebbe stata trasmessa per competenza alla Camera di diritto Tributario.

Il contribuente rispondeva al suddetto scritto dell’autorità il 29 gennaio 2015, confermando che la sua lettera del 21 gennaio era da considerare quale ricorso.

L’Ufficio di tassazione trasmetteva pertanto a questa Camera lo scritto del 21 gennaio 2015 dei contribuenti.

I. Con osservazioni del 10 febbraio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il gravame, confermando la validità del proprio operato.

L. Con replica dell’11 febbraio 2015, presentata insieme alla compagna __________ (che aveva a sua volta presentato reclamo contro la propria tassazione 2013), il contribuente ribadisce di avere inviato all’autorità fiscale già nel mese di novembre 2014 tutta la documentazione necessaria ad “attestare la verità” di quanto avevano dichiarato. Indicano che sono entrambi senza impiego e di essere di fatto nulla tenenti. Pertanto ritengono iniqua la decisione di tassazione d’ufficio che non corrisponde alla loro reale situazione finanziaria. Osservano che le loro ragioni sono “state comprese ed accettate” dall’autorità fiscale di __________, con la quale vi era un problema simile, e che di conseguenza non hanno versato alcun tributo.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

  1. 2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.3.

Nella fattispecie il contribuente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2013. Come visto, l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova. A prima vista, il contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo (finalmente) allegato con il reclamo del 25 novembre 2014 la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi. L’Ufficio di tassazione ne ha tuttavia contestato la tempestività, considerando tale scritto del 25 novembre come un reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio del 17 settembre 2014. Ne consegue che a questa Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.

2.4.

Richiestogli di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva delle decisioni di tassazione, il contribuente ha spiegato di essere stato assente all’estero per ragioni professionali e che poi, una volta rientrato in Ticino e aver in seguito perso il posto di lavoro, si era trasferito in Svizzera interna per cercare un nuovo impiego.

Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Anche in questo frangente l’art. 133 cpv. 3 LIFD trova applicazione; il contribuente deve fare valere l’impedimento nei trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.

2.5.

In concreto, proprio poiché la partenza per l’estero è avvenuta per ragioni lavorative, è evidente che non si tratta di un’assenza imprevista, che non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio, incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Per gli stessi motivi non può essere ritenuto una giustificazione valida nemmeno il susseguente trasloco in Svizzera interna per cercare nuovi sbocchi professionali. Certo, il contribuente non poteva prevedere di essere licenziato e di trasferirsi poi a __________ nel Canton __________; ciò non è comunque sufficiente a giustificare una restituzione del termine per interporre reclamo. Il contribuente avrebbe potuto, se del caso, anche qui conferire procura ad un’altra persona, affinché si occupasse delle questioni fiscali.

D’altronde un impedimento passeggero non può essere preso in considerazione, a maggior ragione quando quest’ultimo non si presenta alla scadenza del termine per presentare reclamo (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 14 ad art. 134 LIFD, p. 1284). Il contribuente ha indicato di aver traslocato ad inizio settembre. Al Comune di __________ tuttavia il trasferimento di domicilio è stato annunciato per il 22 settembre 2014. La decisione di tassazione d’ufficio è stata intimata il 17 settembre 2014, quando cioè il trasferimento del domicilio non era ancora effettivo. In ogni caso tale circostanza non è sufficiente a giustificare una restituzione dei termini: l’eventuale impedimento sarebbe comunque cessato ben prima dello spirare del termine per interporre reclamo. Pur comprendendo le preoccupazioni che le intervenute difficoltà professionali abbiano generato nel contribuente, le stesse non sono certamente state tali da impedirgli di tutelare i suoi interessi fiscali, né, se del caso, di incaricare una terza persona di occuparsene.

Va altresì ricordato che il contribuente ha una certa abitudine a trascurare i suoi obblighi fiscali. Difatti, sia per il 2011 che per il 2012 gli era stata inflitta una multa disciplinare e nel 2011 era già stato tassato d’ufficio.

  1. 3.1

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare nel merito delle censure sollevate dal contribuente.

3.2

Per quanto attiene alle difficoltà economiche invocate del contribuente, gli si ricorda che le stesse non sono in grado di giustificare una modifica della tassazione, ma vanno semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo l’art. 246 cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.

Va comunque rilevato che l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-;

-;

-;

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

14

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • Art. 130 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 133 LIFD
  • art. 134 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD
  • art. 167 LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 195 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT
  • art. 246 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

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