Incarti n. 80.2014.8 80.2014.9
Lugano 12 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2014 contro la decisione del 11 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1 è amministratore unico e dipendente della __________ di __________, società che gestisce esercizi pubblici. Della stessa società detiene inoltre il 51% delle azioni.
Il 28 giugno 2011, il contribuente ha acquistato il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 345'000.–.
B. Nella dichiarazione d’imposta 2011, il contribuente e la moglie RI 2 indicavano un reddito netto del lavoro del marito di fr. 58'122.–; la moglie aveva inoltre guadagnato fr. 2'744.–. Dichiaravano inoltre redditi immobiliari per fr. 118'150.– e redditi da titoli per fr. 243.–.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 23 maggio 2013, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 250'200.– per l’IC ed in fr. 264'800.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva aggiunto un reddito della sostanza mobiliare di fr. 18'000.–, corrispondente a “vantaggi economici goduti nell’ambito della __________” sia per il 2010 sia per il 2011, e “altri redditi” per fr. 116’000.–, giustificati da “insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 maggio 2013. Dapprima contestavano l’imposizione dei vantaggi provenienti dalla società, che, oltre ad essere sopravvalutati, a loro dire erano già stati parzialmente assoggettati all’imposta nel periodo precedente. Per quanto attiene alla insufficiente disponibilità finanziaria, allegavano un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, dal quale risultava una disponibilità annua di fr. 21'840.50. A tale riguardo, spiegavano che __________ aveva rimborsato un debito di fr. 5'000.– il 7 dicembre 2011 e che __________, residente a __________ (I), aveva prestato loro fr. 60'000.–.
L’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 14 ottobre 2013, nel quale sottolineava che i vantaggi dalle tassazioni della__________ per i periodi fiscali 2010 e 2011 ammontavano a fr. 20'000.– annui; li invitava inoltre a documentare l’esistenza del prestito menzionato nel reclamo e le modalità di finanziamento dell’acquisto del mapp. n. __________ di __________.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione dell’11 dicembre 2013 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente sia la misura dei vantaggi economici provenienti dalla __________ sia l’imposizione del reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità finanziaria. La motivazione del ricorso ricalca sostanzialmente quella del reclamo.
E. All’udienza del 4 luglio 2014, le parti hanno convenuto di riesaminare il calcolo delle entrate e delle uscite allegato al ricorso. I ricorrenti si sono impegnati, a tal fine, a trasmettere la documentazione già richiesta dall’Ufficio di tassazione con lettera del 14 ottobre 2013. I contribuenti hanno inoltre ritirato la contestazione in merito ai vantaggi economici provenienti dalla __________ SA.
Ricevuta la documentazione dei ricorrenti, l’Ufficio di tassazione, con scritto del 15 luglio 2014, ha sottolineato che ancora non era stata “presentata la documentazione bancaria attestante prelevamento dell’importo di fr. 60'000.– dal conto della sorella __________ e relativo trasferimento in Svizzera”. Ha poi rilevato che dai documenti prodotti il calcolo del dispendio era ancora più sfavorevole, risultandone un ammanco di ben 121'000 franchi. Infine, lo spostamento di alcune entrate dal 2010 al 2011 aveva prodotto un ammanco di 24'000 franchi nel periodo fiscale 2010.
Le osservazioni in questione sono state trasmesse agli insorgenti il 18 luglio 2014.
Diritto
Solo con il reclamo, i contribuenti hanno argomentato di aver beneficiato di un prestito di fr. 60'000.– da parte di __________, sorella dell’acquirente, domiciliata a __________ (I). Inoltre, il debitore __________ aveva rimborsato parzialmente (fr. 5'000.–) il debito nei confronti del contribuente (fr. 53'000.–).
Alle richieste di presentare ulteriore documentazione, sottoposte ai contribuenti nel corso della procedura di ricorso, i reclamanti non hanno dato seguito.
In un caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
2.2.
Analogamente, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
2.3.
In un altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).
Tornando al caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo aver constatato che RI 1 aveva acquistato, nel corso del periodo fiscale, il mapp. n. __________ di __________. Dagli atti si evince che, già durante la procedura di tassazione, l’autorità fiscale si era rivolta al rappresentante dei contribuenti, sottoponendogli il calcolo del dispendio per una presa di posizione, senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Solo con il reclamo, i contribuenti hanno fatto riferimento all’esistenza del prestito della sorella dell’acquirente, residente in __________. Quale prova del mutuo, si sono tuttavia limitati a produrre un avviso di accredito della Banca __________ di __________, con il testo “accredito __________, __________” per un importo di fr. 60'000.–.
L’autorità di tassazione si è allora nuovamente rivolta ai reclamanti, chiedendo loro in particolare “documentazione bancaria attestante il prelevamento dell’importo del debito di fr. 60'000.– dal conto della sorella __________ e relativo trasferimento in Svizzera”. Inoltre, i contribuenti venivano invitati a “indicare e documentare, in modo dettagliato, le modalità di finanziamento e pagamento dell’importo pattuito per l’acquisto della particella __________ del Comune di __________ e delle relative spese accessorie”. Tuttavia, nessuna risposta è pervenuta.
Solo dopo l’udienza del 4 luglio 2014, i ricorrenti hanno inviato documentazione bancaria e un calcolo del finanziamento dell’acquisto immobiliare.
Per quanto concerne la prova dell’esistenza del preteso mutuo nei confronti di __________ è stato prodotto ancora solo l’avviso di accredito. Questo solo documento non è tuttavia sufficiente a comprovare l’esistenza di un contratto di mutuo né la provenienza dei capitali dalla pretesa mutuante.
In simili circostanze, non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti della sorella, che avrebbe messo a disposizione del ricorrente l’importo servito al finanziamento immobiliare.
3.2.
Mancando la prova dell’esistenza del preteso mutuo della sorella, i ricorrenti non sono in condizione di poter contestare il calcolo delle entrate e delle uscite che l’Ufficio di tassazione ha allestito e che gli ha sottoposto nel corso della procedura di tassazione. L’ammanco di disponibilità finanziaria impone quindi l’aggiunta, ai redditi dichiarati, dell’importo corrispondente.
Anche con l’importo del preteso mutuo, tuttavia, non si sarebbe colmato il divario fra le entrate e le uscite, risultante dalla decisione impugnata, che aveva commisurato l’ammanco in fr. 116'000.–.
Sulla base della nuova documentazione, prodotta durante la procedura di ricorso, l’Ufficio di tassazione ha aggiornato il calcolo delle entrate e delle uscite, tenendo conto sia delle entrate precedentemente non considerate (il versamento di salari e affitti del 2010 nel 2011) sia delle uscite che peraltro risultano dagli estratti bancari e dalle fatture allegate (spese legali, per una servitù, premi assicurativi, locazione di un box ecc.).
Il risultato è che l’ammanco cresce addirittura a fr. 121'012.–. Come ricordato, il relativo calcolo è stato sottoposto ai ricorrenti, che non hanno preso posizione.
3.3.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr. 116'000.–, così come calcolato dall’autorità di tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2011.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: