Incarti n. 80.2014.330 80.2014.331
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 dicembre 2014 contro la decisione del 12 novembre 2014 in materia di IC/IFD 2007 e 2008.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2, cittadini __________, hanno preso domicilio nel Cantone Ticino alla fine del 2005.
Con lettere del 12 ottobre e del 1° dicembre 2011, allo scopo di definire le prime tassazioni, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città invitava i contribuenti a produrre, fra l’altro, una copia del contratto di acquisto delle azioni della __________ AG di __________, società con scopo la consulenza informatica nel campo degli investimenti e della gestione patrimoniale, una copia del contratto di prestito concluso con la medesima società e le dichiarazioni d’imposta presentate in __________, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. I coniugi __________ non facevano seguire alcuna risposta. Con decisioni del 21 novembre 2012, l’autorità fiscale gli notificava le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, basandosi sui dati a sua disposizione.
Per quanto qui di interesse, l’autorità aggiungeva ai proventi dichiarati “altri redditi” di, rispettivamente, fr. 250'000.– (nel 2007) e fr. 60'000.– (nel 2008), spiegando nelle motivazioni allegate che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. I coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 19 dicembre 2012. Contestavano l’aggiunta di “altri redditi”, sostenendo di disporre di sufficiente sostanza per il loro mantenimento.
D. Con scritto del 21 maggio 2014, l’autorità di tassazione sottoponeva ai contribuenti i calcoli delle entrate e delle uscite degli anni 2007 e 2008, dai quali emergeva un ammanco finanziario di 146'280 franchi nel 2007 e una disponibilità di appena 10'950 franchi nel 2008, chiedendogli di presentare le loro osservazioni e di comprovare ogni rettifica apportata. Riproponeva inoltre l’invito a produrre la seguente documentazione:
Ø il contratto di acquisto delle azioni della __________ AG;
Ø il contratto di prestito concluso con la medesima società;
Ø le dichiarazioni d’imposta presentate in __________ negli anni 2006, 2007 e 2008;
Ø il dettaglio del numerario indicato 2006, 2007 e 2008;
Ø il contratto d’affitto privato 2007 e 2008 e professionale 2008 per l’attività indipendente;
Ø il genere d’attività indipendente svolta nel 2008 con il dettaglio delle entrate, delle spese generali e dei costi AVS;
Ø la suddivisione per anno di pagamento dei costi di costruzione relativi alla sostanza immobiliare di __________.
La medesima richiesta, rimasta disattesa, veniva riproposta con raccomandata del 30 settembre 2014.
E. I ricorrenti rispondevano con scritto del 16 ottobre 2014, producendo solo parte della documentazione richiesta. Essi sostenevano in particolare quanto segue:
Ø non sarebbe mai esistito un contratto d’acquisto della società __________ AG e neppure un contratto di prestito: RI 1 avrebbe acquistato un mantello giuridico per fr. 34'000.–, mentre il debito esposto a bilancio corrisponderebbe al correntista attivo della società medesima;
Ø il numerario dichiarato corrisponderebbe ai liquidi nella disponibilità dei ricorrenti;
Ø non sarebbe mai esistito un contratto d’affitto per il 2007, avendo i ricorrenti alloggiato presso un hotel di __________;
Ø nell’attività indipendente, relativa alla consulenza in ambito informatico e delle telecomunicazioni, sarebbe stata registrata una parte del costo della casa privata in quanto utilizzata per l’attività lavorativa.
F. L’autorità di tassazione, con decisioni del 12 novembre 2014, accoglieva parzialmente il reclamo, rettificando prudenzialmente gli “altri redditi” in, rispettivamente, fr. 200'000.– (nel 2007) e fr. 40'000.– (nel 2008). Entrambe le decisioni erano così motivate:
Tenuto conto che la relativa risposta (del 16.10.201) non comprova in alcun modo la mancanza di disponibilità finanziaria il nostro ufficio, riesaminato il calcolo sul dispendio, rettifica prudenzialmente il reddito d’altra fonte in fr. 200'000 (rispettivamente fr. 40'000.–).
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 lamentano nuovamente l’aggiunta di “altri redditi”, opponendosi ai calcoli del dispendio proposti dall’autorità di tassazione.
Per quanto concerne l’anno 2007, essi ribadiscono di avere acquistato un mantello giuridico per fr. 34'000.–. Contestano quindi l’aggiunta, fra le uscite, del valore nominale del pacchetto azionario della __________ AG di fr. 500'000.–. In merito al calcolo del 2008 censurano invece alcune spese indicate nel piano di ristrutturazione della loro casa, ed in particolare gli importi di fr. 40'000.– (ditta __________ Sagl) e fr. 180'000.– (ditta __________ SA). Il primo sarebbe stato pagato unicamente al momento della vendita dell’immobile, avvenuta nel 2012, mentre il secondo non sarebbe mai stato onorato.
H. Nelle proprie osservazioni del 17 dicembre 2014, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, contestando ai ricorrenti di non avere prodotto le necessarie pezze giustificative a sostegno delle proprie argomentazioni.
I. I ricorrenti, così richiesti da questa Camera, con lettera del 12 febbraio 2015 hanno prodotto una ricevuta a comprova dell’acquisto del pacchetto azionario della __________ AG per il prezzo di fr. 34'000.–, un accordo di componimento bonario con la ditta __________ Sagl e un riconoscimento di debito a favore della __________ SA.
L’Ufficio di tassazione, con scritto del 30 settembre 2015, pone nuovamente l’accento sulla mancanza di documentazione atta a giustificare l’ammanco finanziario calcolato, sostenendo in particolar modo, che non risulterebbe chiaro il totale esatto dell’in-vestimento immobiliare di __________.
L. Con lettera del 16 ottobre 2015, i ricorrenti osservano di avere venduto, il 20 giugno 2009, una parte del terreno di Comano per poter far fronte alle spese della casa e al proprio sostentamento. Allegano inoltre la corrispondenza inviata alle autorità fiscali nell’ambito della procedura di tassazione dell’utile immobiliare, che a loro dire illustrerebbe la gestione dell’intera liquidità.
Diritto
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
2.3.
Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ha intrapreso due distinti calcoli della disponibilità finanziaria dei coniugi __________ e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per, rispettivamente, fr. 250'000.– (nel 2007) e fr. 60'000.– (nel 2008), che ha poi prudenzialmente ridotto a fr. 200'000.– (nel 2007) e fr. 40'000.– (nel 2008).
Pur ritenendo che le dichiarazioni presentate dai ricorrenti non fossero corrette, l’autorità ha rinunciato a delle vere e proprie tassazioni d’ufficio, che avrebbero presupposto dapprima una diffida e che avrebbero poi limitato il diritto di reclamo da parte dei contribuenti (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisioni del 21 novembre 2012 ha infatti notificato ai ricorrenti due tassazioni ordinarie, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
Come esposto in narrativa, alle puntuali richieste di informazione del 21 maggio 2014 e del 30 settembre 2014, i contribuenti hanno risposto solo parzialmente, non comprovando in alcun modo la mancanza di disponibilità finanziaria prospettatagli. La decisione di definire in via di apprezzamento il reddito imponibile dei ricorrenti non presta quindi il fianco a critiche.
Tassazione IC/IFD 2007
Dall’esame del calcolo delle entrate e delle uscite del 2007 colpiscono in particolar modo gli attivi (“Titoli, capitali, numerario”), aumentati nel corso di un solo anno di fr. 594'904.– (dagli iniziali fr. 841'041.– ai finali fr. 1'435'945.–). Tale aumento è sostanzialmente riconducibile all’acquisto della __________ AG di __________, nel frattempo fallita e radiata dal registro di commercio, il cui pacchetto azionario aveva un valore nominale di mezzo milione di franchi.
Con lettera del 16 ottobre 2014, così richiesti, i ricorrenti hanno spiegato di avere acquistato il mantello giuridico della società per il prezzo di fr. 34'000.–, senza peraltro sottoscrivere alcun contratto. Con successivo scritto del 12 febbraio 2015, nuovamente invitati da questa Camera a comprovare l’acquisto del pacchetto azionario della __________ AG, hanno infine prodotto la copia di una ricevuta sottoscritta il 26 febbraio 2007 da un certo __________, nella quale attestava di avere ricevuto la summenzionata somma in contanti esclusivamente per l’acquisto del capitale azionario della società e nella quale si precisava inoltre che RI 1 era “consapevole del fatto che con l’acquisto delle azioni, prenderà a suo carico anche la quota del correntista della suddetta AG”.
Negli atti dell’incarto fiscale non si trova nulla di più.
3.2.
Troppo poco. Pur non essendoci a norma di legge alcun vincolo di forma per tali acquisizioni, appare quantomeno curioso e contrario agli usi comuni che per la compravendita di una società, il cui valore nominale ammonta a fr. 500'000.–, le parti non abbiano sottoscritto alcun contratto scritto.
Più di una perplessità desta inoltre la ricevuta del 26 febbraio 2007, prodotta dopo ripetute richieste. In primo luogo perché nulla permette di identificare __________, mediatore della transazione, né di comprenderne il ruolo (egli, da quanto allo scritto del 16 ottobre 2014, parrebbe essere il vecchio consulente dei coniugi RI 1). Allo stesso modo, dalla breve ricevuta, nemmeno si capisce su quale conto vada trasferita la somma in questione, né per quanto riguarda il passaggio da RI 1 ad __________, né per il passaggio da quest’ultimo alla società compravenduta. È inoltre impossibile tracciare la provenienza di questi soldi, che i ricorrenti sostengono di aver versato quale prezzo d’acquisto del pacchetto azionario. In simili circostanze, la ricevuta prodotta dai ricorrenti non ha nessun valore probatorio. Ciò che rende l’intera operazione poco limpida e finanche sospetta.
Ma anche presupponendo che la ricevuta fosse attendibile, nulla prova che la somma in questione corrisponda effettivamente al prezzo della compravendita. Anzi, dalla stessa ricevuta risulta che RI 1 si è assunto anche il debito correntista nei confronti della __________ AG, che nel modulo 5 allegato alla dichiarazione d’imposta ha indicato in fr. 460'729.– (cfr. elenco debiti). Tale importo rappresenta chiaramente una controprestazione dell’acquirente e come tale è pure stato considerato nel calcolo delle entrate e delle uscite allestito dall’autorità di tassazione. Tanto è vero che lo stesso importo viene considerato sia fra le uscite (quale aumento degli attivi) sia fra le entrate (quale aumento dei debiti privati). Non si capisce quindi come i ricorrenti possano pretendere di giustificare una sufficiente disponibilità finanziaria riducendo le sole uscite (diminuzione degli attivi), senza intaccare nel contempo anche le entrate (diminuzione dei debiti privati). Non può infine essere dimenticato che i ricorrenti non hanno mai portato la prova della situazione patrimoniale della società acquistata, in particolare producendo il bilancio della stessa al momento dell’acquisto.
3.3.
Al di là delle considerazioni che precedono, anche altri elementi della dichiarazione d’imposta appaiono poco limpidi e i relativi giustificativi alquanto lacunosi.
Quanto al numerario, per esempio, lo stesso è passato nel giro di tre anni da 50'000.– (nel 2005) a fr. 580'000.– (nel 2006) a fr. 325'000.– (nel 2007). Anche a questo proposito la risposta fornita dai ricorrenti alla precisa domanda sottopostagli dall’autorità di tassazione è insoddisfacente. Essi si sono infatti limitati a definire il numerario quale “soldi liquidi che la famiglia __________ aveva nelle sue disponibilità”, senza fornire alcuna spiegazioni in merito agli importanti flussi di capitale. Mal si capisce infatti come gli stessi potessero conservare una così ingente somma di denaro senza, quantomeno, depositarlo in una cassetta di sicurezza o in altri luoghi documentabili. Altrettanto inverosimile appare la mancata tracciabilità del flusso di capitale e dei relativi movimenti.
Poco chiaro appare inoltre quanto sostenuto dai ricorrenti in merito alle spese da essi sopportate per l’alloggio durante tutto l’anno. Se è vero e comprovato che essi hanno alloggiato in albergo dal 28 dicembre 2007 al 10 maggio 2008 ed in seguito a __________ fino al 8 giugno 2008, non è dato sapere dove gli stessi abbiano soggiornato in precedenza. Nella già citata lettera del 16 ottobre 2014 i ricorrenti sostengono di avere alloggiato in un appartamento messogli a disposizione dal loro vecchio consulente __________, dietro corresponsione di una pigione mensile di fr. 500.–. Come per l’acquisto della __________ AG, anche in questo caso appare quantomeno curioso che le parti non abbiano sottoscritto alcun contratto scritto. Ancor più difficile da credere è che i ricorrenti, dopo l’ennesima richiesta dell’autorità fiscale, non siano stati nemmeno in grado di produrre una dichiarazione del proprietario dell’ente locato.
3.4.
A questa Camera non resta quindi che confermare il calcolo della disponibilità finanziaria allestito dall’autorità di tassazione, dal quale emerge, prima ancora di considerare il tenore di vita dei ricorrenti, un ammanco annuo di fr. 146'380.–.
La decisione impugnata, con la quale l’autorità ha prudenzialmente ridotto a fr. 200'000.– gli “altri redditi” aggiunti ai proventi dichiarati, deve essere conseguentemente confermata, tenuto conto del fabbisogno per un decoroso stile di vita. Soprattutto se si considera che i coniugi, oltre al loro sostentamento, dovevano provvedere pure al mantenimento della figlia minorenne agli studi fuori cantone.
Tassazione IC/IFD 2008
Dal calcolo della disponibilità finanziaria del 2008 spiccano, fra le uscite, costi di costruzione per complessivi fr. 1'275'792.–, riferiti al mapp. __________ di __________.
Tale fondo, costituito in due proprietà per piani (PPP), è stato acquistato il 28 agosto 2008 (data di iscrizione a registro fondiario) e intestato ai figli __________ e __________, in ragione di un mezzo ciascuno.
L’importo considerato di fr. 1'275'792.– corrisponde alle spese indicate dagli stessi ricorrenti nel piano di ristrutturazione della casa. Nel gravame, come visto, essi sostengono tuttavia di non avere onorato tutte le fatture degli artigiani, a causa della difficile situazione finanziaria in cui si trovavano allora. Si tratta, in particolare, dell’importo di fr. 40'000.– rivendicato dalla ditta __________ Sagl (pagato unicamente al momento della successiva vendita dell’immobile, avvenuta nel il 26 ottobre 2012) e dell’importo di fr. 180'000.– a favore della ditta __________ SA, mai onorato. I ricorrenti giustificano così l’ammanco finanziario stimato dall’autorità di tassazione in fr. 40'000.–.
4.2.
Con lettera del 12 febbraio 2015, così richiesti da questa Camera, i ricorrenti hanno (finalmente) prodotto una copia dell’accordo di componimento bonario sottoscritto con la ditta __________ Sagl e il decreto di stralcio della Pretura del Distretto di Lugano del 6 dicembre 2012. Dalla documentazione prodotta risulta che le parti in causa sono giunte a una soluzione extragiudiziale, nella quale RI 1, committente dei lavori di gessatura in questione, si è impegnato a riconoscere l’importo netto e omnicomprensivo di fr. 43'000.– a tacitazione di ogni reciproca pretesa e la ditta __________ Sagl a far cancellare l’ipoteca legale di fr. 103'819.10 iscritta a carico delle due unità di PPP.
I ricorrenti hanno inoltre prodotto un riconoscimento di debito sottoscritto il 1° marzo 2012, con il quale lo stesso RI 1 dichiarava di dovere alla ditta __________ SA l’importo complessivo di fr. 222'109.65, ridotto a fr. 180'000.– in via transattiva a condizione che lo stesso venisse onorato entro la fine dell’anno. Il debito, da quanto risulta dal documento prodotto, si riferisce a una richiesta d’acconto del 2 luglio 2009 e a quattro distinte fatture del 18 gennaio 2012. Le stesse non vengono tuttavia allegate né viene allegato il dettaglio dei lavori eseguiti nella casa di __________.
4.3.
Tali documenti non bastano a fare luce sulla reale entità dei lavori di costruzione e di miglioria riferiti al mapp. __________. I ricorrenti non hanno in particolare dato seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione di suddividere i diversi interventi edili per anno di pagamento, contenuta nelle lettere del 21 maggio e del 30 settembre 2014, limitandosi a richiedere, come visto, lo stralcio degli importi di fr. 40'000.– e fr. 180'000.–.
Troppo poco, soprattutto in considerazione delle importanti incongruenze che emergono dall’incarto fiscale. Come accennato sopra, i figli __________ e __________ hanno venduto le due unità di PPP il 26 ottobre 2012 (data di iscrizione a registro fondiario) alla __________ SA, per il prezzo complessivo di fr. 3'300'000.–. Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, compilata il 6 novembre 2012, gli alienanti hanno indicato costi di costruzione e miglioria per un totale di fr. 1'834'143.–, sulla base di un nuovo piano di ristrutturazione. Pur ammettendo che l’importo totale rivendicato in deduzione dal prezzo di alienazione sia stato sostenuto nel corso di più anni, in mancanza delle singole fatture e dei relativi bonifici non è tuttavia possibile suddividere i lavori per anno di pagamento. Gli unici documenti agli atti dell’incarto fiscale rimangono quindi due diverse distinte, l’una dell’importo di fr. 1'834'143.– (dichiarato nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari) e l’altra di fr. 1'275'792.– indicato nell’ambito della tassazione ordinaria del 2008.
Nel dettaglio non si capisce, per esempio, per quale ragione i lavori di gessatura della __________ Sagl siano stati dichiarati in fr. 73'000.– per l’imposta sugli utili immobiliari, visto che il già citato accordo di componimento bonario è stato sottoscritto qualche giorno prima della relativa dichiarazione. In merito all’importo dovuto alla __________ SA, per contro, mancano le necessarie fatture e i relativi dettagli. Confrontando quanto dichiarato per l’imposta sugli utili immobiliari (fr. 577'225.–) e quanto sostenuto nell’ambito della tassazione ordinaria del 2008 (fr. 463'431.–) risulta nondimeno una discrepanza di fr. 113'994.–. Tale importo potrebbe essere effettivamente riconducibile a lavori eseguiti negli anni successivi e, per quanto più di interesse in questa sede, oggetto del riconoscimento di debito sottoscritto dal ricorrente il 1° marzo 2012. Se così fosse non si giustificherebbe allora il postulato stralcio dell’intero importo di fr. 180'000.– rivendicato nel gravame.
4.4.
Al di là delle considerazioni che precedono, anche altri elementi della dichiarazione d’imposta appaiono tutt’altro che cristallini, come più volte segnalato dall’autorità di tassazione.
Per quanto concerne il numerario si rimanda a quanto osservato per la tassazione IC/IFD 2007. Appare infatti difficilmente credibile che i ricorrenti non siano in grado di fornire ulteriori dettagli in merito. Quanto all’alloggio, in base alle fatture prodotte, i contribuenti risultano aver vissuto in albergo a __________ prima e a __________ poi, fino all’8 giugno 2008. In seguito, stando a quanto ricostruibile dalle documentazioni agli atti, essi si sarebbero trasferiti nella casa di __________ acquistata il 28 agosto 2008 e intestata ai figli __________ e __________. Dove hanno soggiornato durante il periodo intercorso tra l’uscita dall’albergo e l’acquisto della summenzionata casa non è però dato a sapere.
4.5.
A questa Camera non resta quindi che confermare anche il calcolo della disponibilità finanziaria del 2008. La decisione impugnata, con la quale l’autorità ha prudenzialmente ridotto a fr. 40'000.– gli “altri redditi” aggiunti ai proventi dichiarati, deve essere conseguentemente confermata, tenuto conto ancora una volta del fabbisogno per un decoroso stile di vita.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: