Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2014.221
Entscheidungsdatum
03.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2014.221 80.2014.222

Lugano 3 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 5 settembre 2014 contro la decisione del 7 agosto 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

A.RI 1 H. Con scritto del 21 gennaio 2015, la contribuente ha trasmesso la dichiarazione fiscale per il 2012 compilata nonché il bilancio, il conto economico e l’allegato per il medesimo anno.

I. All’udienza del 25 novembre 2015, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, non avendo quest’ultima adempiuto i presupposti stabiliti dalla legge per contestare una tassazione d’ufficio. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d’ufficio.

  1. La censura, in ordine, della violazione del diritto di essere sentito, malgrado l’esplicita richiesta contenuta nel reclamo, non è di nessun rilievo.

In effetti, né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., dal momento che la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica, secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n. 2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006).

  1. 3.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

3.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3; DTF 121 I 117 consid. 3a; DTF 122 I 70 consid. 1c).

  1. 4.1.

La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2c_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

4.2.

La contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. Questo è reso evidente dal fatto che la motivazione del reclamo è supportata da dati generici e da nessuna prova, non avendo la reclamante presentato alcun documento che certificasse quanto da essa asserito. Questa inadempienza si è verificata nonostante l’Ufficio di tassazione avesse, con la tassazione d’ufficio del 19 giugno 2014, avvisato la contribuente della possibilità di interporre reclamo avverso la tassazione d’ufficio “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbero dovuto essere allegati il bilancio, il conto economico e l’allegato; in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

Per il fatto che la reclamante non ha adempiuto le condizioni previste dalla legge ed espressamente richiamate nella decisione notificatale, il reclamo è correttamente stato dichiarato irricevibile.

4.3.

È vero che, in seguito al ricorso, la contribuente ha inoltrato la dichiarazione fiscale per il 2012 corredata da bilancio, conto economico e allegato per il medesimo anno, rimediando alla propria precedente totale mancanza di collaborazione. Tali documenti sono stati inviati in modo palesemente tardivo, dopo che la decisione di tassazione d’ufficio era ormai da tempo passata in giudicato, e non possono di conseguenza venir considerati nella presente procedura. Gli stessi infatti avrebbero dovuto essere presentati in allegato al reclamo e non quasi 7 mesi dopo.

Ne viene pertanto che la ricorrente non ha adempiuto i presupposti per comprovare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

  1. 5.1.

La ricorrente ritiene che l’autorità fiscale, applicando per analogia l’art. 227 cpv. 2 LT, avrebbe dovuto assegnargli un congruo termine per presentare i documenti richiesti.

5.2.

Secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità.

Lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale.

Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, gli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD si applicano solamente alla procedura di ricorso e non anche a quella di reclamo. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 206 ss. LT e 132 ss. LIFD.

5.3.

Proprio perché la decisione di tassazione del 19 giugno 2014 conteneva già tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione poteva subito dichiarare irricevibile il reclamo, constatando semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4).

  1. 6.1.

Alla luce di quanto sopra, si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.

A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

6.2.

L’autorità fiscale, vista la mancata cooperazione della contribuente, è stata obbligata a procedere ad una stima. Dopo aver visionato i rendiconti degli anni precedenti, ed in particolare quelli del 2011 che a fronte di ricavi per fr. 568'035.- ed acquisti per fr. 539'065.- chiudevano con un utile netto di fr. 1'397.-, ha quindi stabilito in via valutativa l’utile in fr. 30'000.- ed il capitale imponibile in fr. 50'000.-.

Nella fattispecie, la ricorrente oppone alla suddetta stima la media dei risultati degli anni precedenti che egli presenta sotto forma della seguente tabella:

Risultati/Anni

2008

2009

2010

2011

Cifra d’affari

1'126'306

734'874

706’203

568’035

Perdite

-2'236.70

-27'675.92

-6'561.04

Utile

1'397.65

La ricorrente inoltre, come esposto in narrativa, sostiene che la cifra d’affari sia scesa nel periodo fiscale litigioso a fr. 266'400.- ciò che, a suo dire, comporterebbe inevitabilmente una diminuzione dell’utile. Questa pretesa diminuzione della cifra d’affari, come si è visto, è stata tuttavia affermata solo con il reclamo, senza peraltro essere suffragata da alcun elemento probatorio, e non è quindi potuta entrare in considerazione per la stima dell’utile.

6.3.

È certamente vero che l’utile stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione è superiore a quello dei periodi precedenti, che si erano chiusi spesso con delle perdite. Non si può tuttavia negare che, affiancando i dati riguardanti il risultato degli anni precedenti, risulta pur sempre un trend positivo: si è infatti passati da un risultato di fr. -27'675.92 nel 2009, a fr. -6'561.04 nel 2010, fino a fr. 1'397.65 nel 2011. Un utile pari a quello stimato dall’autorità fiscale appare quindi quantomeno plausibile.

Le stime su cui si fondano le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle apparire manifestamente inesatte. Secondo la giurisprudenza, peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b).

6.4.

La decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, appare di conseguenza ineccepibile, non essendo la tassazione d’ufficio manifestamente inesatta.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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