Incarti n. 80.2014.196 80.2014.197
Lugano 7 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 agosto 2014 contro la decisione del 30 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, al beneficio di una rendita AI, svolge inoltre l’attività indipendente di calzolaio. Sua moglie RI 2 è impiegata di commercio.
Nella dichiarazione fiscale 2012, i contribuenti indicavano di aver conseguito i seguenti redditi:
reddito aziendale del marito fr. 13'500.–
reddito dell’attività dipendente della moglie fr. 34'538.–
rendite AVS/AI fr. 17'232.–
totale fr. 65'270.–
B. Con scritti del 3 marzo 2014 (inviato per lettera semplice) e dell’11 aprile 2014 (inviato tramite posta APlus), l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva direttamente ai contribuenti, invitandoli a presentare:
Ø le ricevute e/o ordini d’accredito attestanti l’ammontare della rendita incassata nel corso dell’anno;
Ø copia del contratto di acquisto del veicolo immatricolato nel 2012, indicando e documentando le modalità di finanziamento e pagamento.
Entrambi gli scritti rimanevano senza risposta.
C. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 maggio 2014, l’autorità di tassazione commisurava i redditi come segue:
reddito aziendale del marito fr. 25'000.–
reddito dell’attività dipendente della moglie fr. 34'538.–
rendite AVS/AI fr. 17'232.–
valore locativo, affitti fr. 33'400.–
altri redditi fr. 10'000.–
totale fr. 120'170.–
Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere rettificato in fr. 25'000.– il reddito aziendale di avere aggiunto altri redditi per fr. 10'000.– sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale risultava un ammanco in considerazione del fabbisogno occorrente per vivere.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 4 giugno 2014, contestando sia la rivalutazione del reddito aziendale che l’aggiunta di altri redditi.
Con scritto del 6 giugno 2014 (inviato tramite posta APlus), l’autorità invitava nuovamente i contribuenti a produrre, entro il termine del 30 giugno 2014, la documentazione e le informazioni già richieste nelle precedenti comunicazioni. Il 24 luglio 2014, a termine ormai scaduto, inoltravano un documento della __________ SA, attestante la conclusione di un contratto di finanziamento.
Con successiva decisione del 30 luglio 2014, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo “in mancanza di nuovi elementi”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente sia la rettifica del reddito aziendale del marito che l’aggiunta di altri redditi.
Diritto
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Tale regola non è però assoluta, dal momento che nella procedura fiscale vanno pure considerate le effettive possibilità probatorie oppure i comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece laddove il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
Indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano, in definitiva, i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria dei contribuenti e, su questa base, ha rivalutato il reddito aziendale del marito in fr. 25'000.– ed aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–.
Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dai ricorrenti non fosse corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte dei contribuenti (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 28 maggio 2014 ha infatti notificato ai coniugi __________ una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
Di fronte alla mancata collaborazione dei contribuenti, che non hanno prodotto la benché minima documentazione a riprova del reddito aziendale dichiarato e non si sono neppure degnati di rispondere agli scritti del 3 marzo 2014 (inviato per lettera semplice) e dell’11 aprile 2014 (inviato tramite posta APlus), l’autorità di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione dei loro redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD).
3.2.
La decisione di definire in via di apprezzamento il reddito imponibile dei contribuenti non presta il fianco a critiche. In questo senso, bene ha fatto l’autorità di tassazione ad allestire un calcolo delle loro entrate e delle loro uscite, dal quale emerge un ammanco annuale di liquidità di quasi 23'000.– franchi:
Entrate
Uscite
Attivi
Attivi aziendali
200
Passivi
Passivi aziendali
400
Privati
4'500
Redditi
Salario moglie
34'538
Aziendale marito
13'500
Rendite d’invalidità
17'232
Affitti
21'400
3° pilastro b
10'473
Oneri:
Oneri assicurativi
12'000
Spese professionali
9'000
Spese di manutenzione
8'350
Affitto della moglie (valutato)
6'400
Interessi passivi
12'099
Ricavo vendita auto (valutato)
16'000
Acquisto auto (valutato)
51'000
Imposte
2'126
Spese di mantenimento
30'000
Totale entrate/uscite
113'143
136'075
Ammanco annuo
22'932
3.3.
A destare perplessità è semmai la scelta di esporre la mancanza di liquidità solo parzialmente sotto forma di rivalutazione del reddito aziendale (portandolo da fr. 13'500.– a fr. 25'000.–), aggiungendo poi ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–. In simili casi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’intero ammanco di disponibilità finanziaria andrebbe esposto come reddito aziendale (cfr. p. es. la sentenza del 23 novembre 2004 n. 2A.426/2004, in: RF 60/2005 p. 441, consid. 2.3).
Ma a colpire è soprattutto il fatto di non avere preventivamente sottoposto ai contribuenti il suddetto calcolo delle entrate e delle uscite, in ossequio al loro diritto di essere sentiti, limitandosi a richiedere le ricevute e gli ordini d’accredito attestanti l’ammontare delle rendite d’invalidità e una copia del contratto d’acquisto del nuovo veicolo __________, immatricolato nel 2012. Senza con questo voler giustificare il comportamento poco collaborativo dei ricorrenti, è infatti probabile che se avessero avuto conoscenza del calcolo allestito dall’autorità di tassazione – nel quale l’uscita più importante è proprio rappresentata dall’acquisto del nuovo veicolo – non avrebbero aspettato il 24 luglio 2014, a termine ormai scaduto, per presentare il contratto di finanziamento concluso con la __________ SA.
Certo, gli art. 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. I ricorrenti, per contro, non hanno prodotto la benché minima documentazione contabile a giustificazione del reddito aziendale dichiarato di fr. 13'500.–, contravvenendo in tal modo a queste normative. D’altra parte è però altrettanto importante ribadire che nell’ambito di una tassazione ordinaria l’onere di provare la verosimiglianza della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del diritto rimane comunque a carico dell’autorità fiscale (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Spettava quindi a quest’ultima sottoporre il calcolo delle entrate e delle uscite ai contribuenti e solo successivamente, preso atto della loro reazione, procedere a una tassazione per apprezzamento.
Visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 30 luglio 2014 è annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di Locarno per ulteriori accertamenti e per nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: