Incarti n. 80.2014.181 80.2014.182
Lugano 8 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 luglio 2014 contro la decisione del 7 luglio 2014 in materia di revisione IC e IFD 2010.
Fatti
A. Il 12 febbraio 2010 è stata costituita la RI 1, con sede a __________.
Nonostante un richiamo ed una diffida, la contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010. Con decisione del 27 ottobre 2011, l’RS 1 le ha pertanto inflitto una multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali, attribuendole un termine di 30 giorni per presentare la dichiarazione ed avvertendola che altrimenti avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con decisione del 15 dicembre 2011, l’autorità fiscale ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2010 per il periodo dal 15 febbraio al 31 dicembre 2010, allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 150'000.– per l’IC e fr. 170'800.– per l’IFD ed il capitale in fr. 149'000.–.
Non impugnata, la decisione è passata in giudicato.
C. Con istanza del 20 settembre 2012, la RI 1 ha chiesto all’Ufficio di tassazione la revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2010, sostenendo che l’amministratore __________ era “venuto a conoscenza della manifesta maggiore imposizione solo lunedì 17 settembre”, quando il nuovo rappresentante fiscale gli aveva presentato il bilancio 2010. La reclamante attribuiva la responsabilità per il ritardo nell’adempimento dei suoi obblighi fiscali in parte al precedente consulente fiscale ed in parte alla moglie dell’amministratore, cui quest’ultimo aveva “sempre delegato le questioni amministrative”, ma con la quale “è ed era già in fase di divorzio nel periodo durante il quale gli è stata recapitata la notifica d’imposta 2010”.
L’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con decisione del 26 luglio 2013, nella quale ha rilevato che non si verificava “nessuno dei motivi legittimanti la revisione previsti dalla legge”.
D. La contribuente ha interposto reclamo contro quest’ultima decisione, ribadendo che la separazione in atto aveva tolto all’amministratore “la lucidità necessaria per poter espletare i normali compiti richiesti per una sana gestione della propria attività”. Ha inoltre sostenuto che, nella tassazione d’ufficio, l’autorità non aveva tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere e che pertanto si giustificava la revisione; infatti, la società era stata appena costituita e “più o meno gli stessi importi, venivano pure tassati d’ufficio dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________”. A suo avviso, __________ era pertanto “stato tassato due volte (una volta privatamente e una volta tramite la Sagl) e dunque in modo iniquo”.
L’RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 7 luglio 2014. In merito alle ripercussioni della separazione sulla lucidità dell’amministratore, ha argomentato che si trattava di “osservazioni soggettive e non supportate da nessun certificato medico”. Ha poi contestato di non aver tenuto conto della tassazione d’ufficio nei confronti dell’amministatore, sottolineando che la decisione dell’Ufficio circondariale nei confronti di quest’ultimo è stata adottata solo in un momento successivo.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede nuovamente la revisione della tassazione d’ufficio, contestando le argomentazioni proposte dall’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata. In relazione all’assenza di un certificato medico, ribatte che “se per ogni separazione o divorzio dovessimo necessitare di un certificato medico per appurare uno stato non ottimale della salute mentale in quel momento, non avremmo sufficienti studi medici in Ticino”. Circa la questione della successione delle due decisioni, osserva che “questo fatto è inconfutabile”, ma che nondimeno “il signor __________ è stato di fatto tassato ‘senza accorgersene’ due volte”.
Diritto
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la revisione sarebbe giustificata dallo stato “alterato” e dalla mancanza di “lucidità” del socio e gerente __________, che al momento della notifica della tassazione d’ufficio si stava separando dalla moglie.
Non è chiaro quale dei motivi di revisione previsti dalla legge sarebbe in tal modo adempiuto. Tutt’al più, si potrebbe esaminare la censura dal punto di vista dei motivi di restituzione dei termini.
2.2.
La restituzione dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.3.
Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).
2.4.
Nella fattispecie, è immediatamente evidente che la situazione di salute del socio e gerente della ricorrente, è ben lontana dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. Lo stato di “alterazione”, che sarebbe stato provocato dalla situazione personale, a dipendenza della separazione dalla moglie, non gli ha certamente impedito di tutelare gli interessi fiscali della sua società. Si rileva inoltre che egli non era impedito nello svolgimento regolare della sua attività lavorativa. Ragione per cui il socio, pur ammettendo lo stato di disagio psichico in cui versava, sarebbe almeno stato in grado di conferire una procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.
A tale proposito, va anche sottolineato che, nell’istanza di revisione del 20 settembre 2012, la contribuente aveva affermato che __________ “si era avvalso della collaborazione di uno studio fiduciario della zona”, presso il quale si trovavano “i documenti cartacei per la preparazione del suddetto bilancio”. Se questo studio professionale non ha adempiuto correttamente il mandato, si tratta evidentemente di una questione che attiene ai rapporti contrattuali fra le parti e non può certo essere imputata all’autorità fiscale.
2.5.
Si potrebbe anche condividere l’affermazione della ricorrente, secondo cui “se per ogni separazione o divorzio dovessimo necessitare di un certificato medico per appurare uno stato non ottimale della salute mentale in quel momento, non avremmo sufficienti studi medici in Ticino”. Forse però ne conseguirebbe che, se ogni separazione o divorzio dovesse giustificare l’inosservanza degli obblighi fiscali, questi ultimi finirebbero per trovare applicazione in ben pochi casi.
La ricorrente sostiene poi che sarebbe adempiuto il motivo di revisione costituito dalla mancata considerazione da parte dell’autorità fiscale di fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere. Più precisamente, affermava nel reclamo all’Ufficio di tassazione che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto del fatto che il socio __________ veniva imposto più o meno per gli stessi importi dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________.
3.2.
La giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Inoltre il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario di una prova o la sussunzione mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido di revisione (Casanova, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, art. 147 LIFD, n. 8).
3.3.
Nella fattispecie, dopo che le è stata notificata la decisione di tassazione per il periodo fiscale contestato, la contribuente ha omesso di interporre reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione.
Deve allora essere ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa della sua inadempienza. Nella procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità deve prendere in considerazione tutti gli elementi a sua disposizione. Deve altresì considerare tutte le circostanze di cui ha conoscenza, anche se non dovessero risultare dai documenti agli atti; infatti la tassazione d’ufficio deve essere intrapresa sulla base di una valutazione coscienziosa.
In questo contesto, non si può ignorare la circostanza che la società e il socio sono due soggetti fiscali ben distinti, per la cui tassazione sono competenti uffici diversi della Divisione delle contribuzioni.
Non si può dunque escludere che la valutazione intrapresa in tale contesto, considerando anche la tassazione d’ufficio in seguito adottata nei confronti della persona fisica del socio e gerente, abbia raggiunto proporzioni di rilievo.
L’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza citata).
3.4.
Come ha sottolineato l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, le sarebbe stato praticamente impossibile tener conto della tassazione d’ufficio nei confronti del socio, anche solo perché quest’ultima è stata notificata in un momento successivo.
In ogni caso, una volta notificatale la tassazione d’ufficio, RI 1 avrebbe potuto sollevare le argomentazioni qui proposte con un reclamo o almeno delegare questo compito ad un professionista, inoltrando una dichiarazione d’imposta completa, cosa che non è avvenuta se non al momento dell’inoltro dell’istanza di revisione. Tuttavia, si è già rilevato che la revisione è esclusa quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli.
3.5.
Inoltre, nel caso in esame non appare ravvisabile un fatto decisivo che l’autorità giudicante conosceva o doveva conoscere, che possa sostanziare la domanda di revisione. Come precedentemente esposto, neppure l’apprezzamento errato o arbitrario di una prova, così come l’errore sui fatti e l’applicazione errata del diritto, costituiscono un motivo valido di revisione.
Di conseguenza, non si vede come la contribuente possa pretendere che la semplice circostanza che le autorità competenti per la tassazione della società, da una parte, e del socio, dall’altra, non si siano consultate durante la procedura di tassazione d’ufficio, costituisca un valido motivo di revisione che l’autorità giudicante doveva conoscere.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: