Incarti n. 80.2014.10 80.2014.11
Lugano 26 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2014 contro la decisione del 11 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Nel corso di un’udienza del 16 luglio 2012 dinanzi alla Pretura di __________ i coniugi __________ __________ e RI 1 venivano autorizzati a vivere separati. Le parti stabilivano che la separazione aveva effetto retroattivo a partire dal 1° aprile 2012. Pattuivano inoltre che l'abitazione coniugale fosse attribuita alla moglie, la quale aveva la custodia dei due figli della coppia, __________ ed __________. A RI 1 veniva invece assegnata l'abitazione sita sulla particella __________ RFD di __________ di comproprietà tra i coniugi.
In merito ai contributi per il mantenimento dei figli, il padre si impegnava a versare mensilmente per la figlia __________ fr. 1'295.-, oltre agli assegni famigliari, e per il figlio __________ fr. 1’315.- al mese, oltre agli assegni famigliari. A titolo di contributo per il mantenimento della moglie, RI 1 si obbligava poi a versare, all'inizio di ogni mese, fr. 1'420.-.
B. Notificando a RI 1 la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 16 ottobre 2013, l’autorità fiscale commisurava il reddito imponibile di fr. 37'800.- per l’IFD e fr. 36'600.- per l’IC. In particolare, non erano riconosciuti i contributi per il mantenimento dei figli e della moglie per l’intero anno fiscale, ma unicamente da luglio 2012, cioè a partire dal momento dell’udienza tenutasi davanti al Pretore di __________. L’Ufficio di tassazione correggeva pure il valore locativo e quello relativo alla sostanza immobiliare.
C. Il contribuente impugnava suddetta decisione, con reclamo del 22 ottobre 2013, lamentando che, tenendo conto solo degli alimenti versati a partire da luglio 2012 sulla base del verbale di udienza, l’autorità fiscale “dimenticava” di fatto i primi sei mesi dell'anno. Chiedeva pertanto che si prendesse in considerazione pro rata temporis quanto pagato per il mantenimento dei figli prima della separazione di fatto intervenuta il 1° aprile 2012 (fr. 11’100.-
Il contribuente contestava inoltre la mancata deduzione delle spese di malattia ed infortunio.
D. Con decisione dell'11 dicembre 2013, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, riconoscendo in deduzione unicamente gli alimenti versati ai figli ed alla moglie a partire dal 1° luglio 2012 per un totale di fr. 31'010.-. Non erano considerati deducibili i prelevamenti dai conti cointestati antecedenti la decisione del giudice civile.
Per ciò che concerne la deduzione per figli a carico, l'autorità fiscale precisava che la stessa spettava al coniuge presso il quale i minori si trovavano alla fine del periodo fiscale (il 31 dicembre dell'anno in causa).
Infine, l'autorità fiscale precisava che "la sostanza immobiliare in comproprietà (mappale __________ di __________) è stata assegnata al reclamante, tutti i fattori ad essa collegata sono da imporre, rispettivamente dedurre, nella partita fiscale del reclamante".
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l'imposizione dell'intero valore locativo della particella __________ RFD di __________, così come il fatto che il valore di stima sia stato addizionato alla sua sostanza. Chiede poi nuovamente la deduzione per figli a carico pro rata temporis, così come la deduzione dei "prelevamenti spontanei del coniuge o versamenti del sottoscritto" per il periodo di separazione prima della decisione del 16 luglio 2012 del giudice civile. Contesta altresì la mancata deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato e delle spese di malattia.
Il contribuente chiede infine come mai non sia “stata nemmeno presa in considerazione la possibilità di tassazione intermedia, che suddivida p. es. l'anno contabile 2012 nei due periodi 1 gennaio - 16 luglio e 17 luglio - 31 dicembre)?”.
Diritto
In primo luogo, è litigiosa l’attribuzione del valore locativo del mapp. n. __________ RFD di __________, di cui i coniugi erano comproprietari, nel periodo fiscale, nella misura di un mezzo ciascuno.
1.2.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LT e l'art. 21 cpv. 1LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b). Per la sola imposta cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT).
1.3.
Nel caso di comproprietà, se l'immobile è abitato da tutti i comproprietari insieme, se l'immobile è locato a uno solo di esse oppure ancora a una terza persona, ognuno dei comproprietari deve per principio lasciarsi imputare il valore locativo, rispettivamente il reddito della locazione, in funzione della sua quota di partecipazione (decisione del TF n. 2A.508/2001 del 26 giugno 2002, in: StR 2002 p. 564). Però, se un contribuente è al beneficio di un usufrutto a titolo gratuito, è imponibile per il valore locativo degli immobili sui quali dispone di tale diritto reale limitato (art. 20 cpv. 1 lett. b LT e art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD).
1.4.
In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di "Nutzungsrecht für Eigengebrauch" e non di "Nutzniessung", di "droit de jouissance" e non di "usufruit' (cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28).
Per l'imposizione del valore locativo non è pertanto determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. l/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l'usufrutto, espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 I CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all'usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 79 ad art. 21 LIFD, p. 374).
1.5.
Indipendentemente dalla suddivisione della proprietà dal punto di vista del diritto civile, le conseguenze fiscali vanno analizzate considerando la situazione economica. Dal verbale di udienza del 16 luglio 2012 risulta che l'abitazione appartenente in comproprietà ai coniugi è stata assegnata ad uso del marito (punto 3 della transazione). È quindi chiaro che, nonostante i coniugi siano comproprietari in ragione del 50% ciascuno della particella, è RI 1 ad averne l'usufrutto in senso fiscale, poiché è il ricorrente ad esercitare di fatto il diritto di godimento, elemento che non viene neppure contestato. La sostanza immobiliare deve essere quindi imputata al contribuente, così come il relativo valore locativo.
Poiché la separazione è intervenuta il 1° aprile 2012, per i primi tre mesi dell’anno il valore locativo va suddiviso per metà con la moglie. Il reddito dell’immobile si riduce così a fr. 6'300.–; di riflesso, anche la deduzione (forfetaria) delle spese di gestione e di manutenzione scende a fr. 1'575.– per l’IC ed a fr. 1’260.– per l’IFD.
Secondo gli articoli 9 cpv. 1 LIFD, 3 cpv. 3 LAID e 8 cpv. 1 LT, il reddito (per l’imposta cantonale anche la sostanza) di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. In caso di divorzio o separazione legale o di fatto, il cumulo degli elementi imponibili viene pertanto meno.
2.2.
Fintantoché era in vigore il sistema di tassazione praenumerando biennale, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto veniva intrapresa una tassazione intermedia.
Il sistema preanumerando era caratterizzato dal fatto che l’imposta era calcolata prima della fine del periodo fiscale biennale in modo che, per il calcolo dell’imposta dovuta, si faceva riferimento ai dati del biennio precedente presumendo che tale reddito rispecchiasse ancora la sitazione esistente nel biennio successivo (cfr. p. es. Bugnon, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 1 ad art. 45 LIFD, p. 600).
Un problema sopraggiungeva quando la reale capacità contributiva del contribuente cambiava nel corso del periodo di tassazione a causa dell’evoluzione economica, di variazioni della congiuntura, o ancora, di una modifica della situazione personale e famigliare. I parlamentari avevano quindi previsto una tassazione intermedia quale correttivo quando vi era un divorzio o una separazione di fatto o legale, quando il contribuente iniziava, cambiava o cessava un’attività lucrativa e quando vi era una devoluzione a causa di morte (Bugnon, op. cit., n. 2 ad art. 45 LIFD, p. 600).
Con l’introduzione del sistema postnumerando in tutti i cantoni, l’imposizione intermedia è sparita poiché, con questa base temporale d’imposizione, vi è identità tra il periodo di calcolo ed il periodo di tassazione (Bugnon, op. cit., n. 3 ad art. 45 LIFD, p. 600).
Il Canton Ticino ha abbandonato il sistema d’imposizione biennale a partire dal 2003.
2.3.
Dopo il passaggio al sistema di tassazione postnumerando annuale, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 16 settembre 1992 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche, in vigore fino al 31 dicembre 2013; dal 1° gennaio 2014, cfr. art. 42 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale, cfr. art. 53 cpv. 2 LT).
Sia in caso di matrimonio sia in caso di divorzio o separazione, la situazione personale alla fine del periodo fiscale è quindi determinante per l’intero periodo fiscale. Lo stesso criterio vale del resto anche per il riconoscimento delle deduzioni sociali (art. 213 cpv. 2 LIFD, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2013; dal 1° gennaio 2014, cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale, cfr. art. 34 cpv. 3 LT) come pure per stabilire l’aliquota applicabile (art. 35 cpv. 4 LT; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 2.2).
2.4.
In una recentissima sentenza, confrontandosi con il ricorso di un contribuente che si era separato nel mese di ottobre e che aveva potuto dedurre solo gli alimenti pagati negli ultimi tre mesi dell’anno, il Tribunale federale ha ammesso che le regole concernenti le basi di calcolo temporale in caso di divorzio o separazione possono avvantaggiare o svantaggiare i singoli contribuenti, a dipendenza del momento in cui interviene la separazione. Ha tuttavia escluso che la disciplina legale in sé sia in contrasto con i principi costituzionali della giustizia fiscale ed in particolar modo con quello di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). L’Alta Corte ha rilevato che si deve considerare la situazione complessiva dei coniugi e non quella del singolo coniuge, poiché le disposizioni legali in discussione concernono sempre l’inizio o la fine della tassazione congiunta. Nella misura in cui la penalizzazione del marito era compensata dal vantaggio che derivava alla moglie dal fatto l’unico reddito imponibile era per lei costitiuito dagli alimenti ricevuti negli ultimi tre mesi del periodo fiscale, i giudici hanno escluso una violazione del principio di capacità contributiva (sentenza del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 5.2.1).
Il Tribunale federale ha anche escluso che una violazione del principio di capacità contributiva fosse rinvenibile nella rilevante differenza fra l’onere fiscale del periodo fiscale durante il quale era intervenuta la separazione e quello dei periodi precedente e successivo. L’aumento delle imposte (soprattutto dell’IFD) nel corso dell’anno della separazione era riconducibile infatti alla circostanza che i coniugi erano stati imposti separatamente sebbene solo per tre mesi fossero stati separati e quindi il versamento di alimenti fosse avvenuto solo durante questi tre mesi. Secondo la Corte federale, le regole in discussione rientrano fra quelle semplificazioni e quegli schematismi, che si riscontrano nel diritto tributario nell’interesse della praticabilità e che sono ammessi fintantoché – come in questo caso – non entrano in contrasto troppo forte con il principio di uguaglianza (sentenza cit., consid. 5.2.2).
2.5.
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non è pertanto possibile procedere ad una tassazione intermedia, per tener conto della mutata situazione che dipende dalla sopravvenuta separazione dalla moglie. Al contrario, la situazione personale del contribuente al 31 dicembre 2012 è determinante sia per stabilire se procedere al cumulo degli elementi imponibili dei coniugi sia ai fini della definizione dell’aliquota applicabile e del riconoscimento delle deduzioni sociali.
Come poc’anzi anticipato, per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento”.
3.2.
Di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al 31 dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel periodo, alla deduzione sociale (integrale e tantomeno parziale) richiesta. Ciò anche se avesse provveduto al sostentamento dei figli e della moglie durante la maggior parte dell'anno; inversamente, l'ammontare della deduzione non viene ridotto se le condizioni per il suo ottenimento, adempiute solo al 31 dicembre, non lo sono state durante l'intero anno (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 213 , p. 1678).
3.3.
Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 all'art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.111, con riferimento a DTF 120 la 337).
Nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/ Bosshard/Lüdin, loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112).
3.4.
Inoltre, come ricordato dal Tribunale federale, l'uso di parametri schematici e deduzioni forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione personale (cfr. sentenza n. 2A.683/2006 consid. 4.1; sentenza n. 2A. 107/2007 consid. 5.1). Per quanto la suddetta regola penalizzi il ricorrente, essa va quindi considerata giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.112 e p. 199).
3.5.
Va inoltre sottolineato che l'Alta Corte ha precisato che, dal momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per i figli. Questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi dell'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l'utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.140; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 26 ad art. 213).
3.6.
Nel caso in esame, i coniugi si sono separati nel corso dell'anno 2012. Dagli atti risulta che l'insorgente ha versato alla coniuge ed ai figli 4'430 franchi di alimenti a partire dal mese di luglio 2012. Alla fine del periodo fiscale 2012, era la madre a vivere in comunione domestica con i figli. Pertanto, il contribuente non adempiva i presupposti per beneficiare della deduzione per figli a carico. Inoltre, poiché egli ha versato alimenti, che ha potuto dedurre dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per i figli; secondo la giurisprudenza, non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai sensi degli articoli 213 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT e non ha quinidi diritto alla deduzione sociale per figli a carico.
Per le ragioni già evocate, è esclusa una deduzione “pro rata temporis” di un quarto dell’ammontare della deduzione per figli, per tener conto del fatto che nei primi tre mesi del periodo fiscale il ricorrente era “coniugato e responsabile del mantenimento del nucleo famigliare”. Le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia costituiscono spese non deducibli secondo gli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT (cfr. anche la sentenza del 20 settembre 2014, n. 2C_1145/2013 e 2C_1146/2013, consid. 3.2).
Il ricorrente lamenta inoltre la mancata deduzione "degli alimenti prelevati in contanti dalla moglie o versati dal sottoscritto [il contribuente] nel periodo precedente al verbale di udienza". Si riferisce al fatto che, prima dell’udienza dinanzi al pretore, nella quale è stata autorizzata la separazione dei coniugi, ha sostenuto le spese di mantenimento dei figli e della consorte senza poter dedurre gli alimenti.
4.2.
Generalmente i contributi alimentari sono stabiliti in una convenzione o ordinati mediante una decisione giudiziaria. La dottrina ritiene che la LIFD non ponga, quale condizione espressa per la deduzione dei contributi di mantenimento, e quindi per la loro imposizione, che essi siano previsti da una decisione o da una convenzione ratificata da un giudice o da un'autorità tutoria (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 26 ad art. 33 LIFD, p. 532; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 56 ad art. 33, p. 550; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. l/2a, 2a ediz., n.18a ad art. 33, p. 515).
Il Tribunale federale ha finora lasciato la questione aperta, senza mai adottare una chiara posizione al riguardo (cfr. decisione n. 2A.37/2006 del 1° settembre 2006 consid. 3.3) e non risulta necessario risolvere la questione in questa sede poiché la deduzione degli alimenti pagati a partire dal momento della separazione effettiva appare comunque giustificata.
4.3.
Applicando a contrario l'art. 9 cpv. 1 LIFD i redditi dei coniugi smettono di essere cumulati, e sono quindi imposti separatamente, dal momento in cui i contribuenti sono separati legalmente o di fatto. Per stabilire il momento in cui due coniugi vivono separatamente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è necessario che non vi sia più convivenza e che non vi sia più comunione dei mezzi di esistenza (Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 9 LIFD, p. 139; Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. l/2a, 2a ediz., n. 10 ad art. 9 LIFD, p.102). Il sistema adottato dalla legislazione federale consiste dunque nell’imporre quale reddito del contribuente, che percepisce gli alimenti per far fronte al proprio mantenimento, i contributi di mantenimento, versati in adempimento di obblighi fondati sul diritto di famiglia, fra coniugi non più imposti congiuntamente (Zigerlig/Jud, op. cit., n. 23 ad art. 23 LIFD, p. 342). Pertanto i contributi per il mantenimento dei figli e del coniuge dovrebbero essere deducibili, per il coniuge che li versa, a partire dal momento in cui è cessata la convivenza ed è venuta meno la comunione economica.
4.4.
Nel caso concreto il verbale di udienza, datato 16 luglio 2012, prevede, tra le altre misure cautelari per la protezione dell'unione coniugale, la separazione legale dei coniugi con effetto retroattivo al 1° aprile 2012. Visto il corto lasso di tempo trascorso tra la separazione di fatto e l’udienza dinanzi al pretore, si ritiene che si possa accordare l'effetto retroattivo anche al versamento dei contributi per il mantenimento dei figli e della consorte. Va però sottolineato che la deduzione è riconosciuta soltanto per l'ammontare stabilito dal verbale di udienza, cioè nella misura di fr. 4’430.- mensili.
Pertanto va accordata una deduzione per gli alimenti al coniuge di fr. 12’780.-, mentre gli alimenti versati ai figli ammontano a fr. 27'090.- per il periodo fiscale 2012.
Quanto alla deduzione dei costi di trasporto con il veicolo privato, il contribuente aveva chiesto inizialmente una deduzione totale di fr. 19'340.-, corrispondente ad un tragitto dal luogo di domicilio a quello del lavoro di 65 km. L'Ufficio di tassazione riduceva la deduzione a fr. 17'910.- motivando che la rettifica era stata fatta in funzione dei chilometri effettivi.
5.2.
Sebbene nel reclamo il contribuente non abbia contestato questa rettifica, ciò non impedisce comunque alla Camera di entrare nel merito di contestazioni nuove, rispetto a quelle sollevate con il reclamo. Con il ricorso, infatti, possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD).
Con il ricorso possono quindi essere censurati tutti i vizi del provvedimento impugnato e della precedente procedura. L'autorità di ricorso deve dunque entrare nel merito anche delle contestazioni che riguardano lo stadio di procedura che precede il reclamo e che non erano state sollevate con quest'ultimo (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.1999.00250 del 2 maggio 2000).
5.3.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Le stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 qui in esame è del 20 dicembre 2011), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l'imposta federale diretta, dall'ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l'art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l'art. 1 dell'ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.
5.4.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) [...]
c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per l'imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l'appendice dell'ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2012: fr. 700 - all'anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l'automobile).
5.5.
Nella fattispecie è litigiosa la quantificazione dei chilometri giornalieri percorsi dal contribuente per recarsi al luogo di lavoro, mentre l'uso del veicolo privato non è messo in causa. Facendo riferimento al sito www.tcs.ch risulta che la distanza tra il comune di domicilio, quindi , ed il luogo di lavoro () è di 67 km. Va quindi considerato che il tragitto quotidiano è di 134 chilometri. Annualmente il contribuente percorre 29'480 chilometri (134 km * 220). Applicando i costi al chilometro sopracitati si giunge ad una deduzione totale di fr. 19'921.–.
Su questo aspetto, il ricorso deve pertanto essere accolto.
L’ultima contestazione dell’insorgente concerne la mancata deduzione delle spese per malattia.
6.2.
In virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale.
L’art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.
La stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1 lett. i LT, secondo cui le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32.
6.3.
Tenuto conto delle modifiche dipendenti dal parziale accoglimento del ricorso, il reddito netto intermedio per il periodo fiscale 2012 ammonta a fr. 25’028.- per l’IC ed a fr. 26'091.- per l’IFD. Poiché le spese mediche documentate dal contribuente ammontanto a soli fr. 1'043.–, la deduzione non è ammessa, in quanto tale importo è inferiore alla franchigia del 5% del reddito netto intermedio, che corrisponde a fr. 1’251.– per l’IC ed a fr. 1'305.– per l’IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 dicembre 2013 è riformata nel senso che:
· il reddito della sostanza immobiliare è ridotto a fr. 6'300.–;
· le spese di trasporto solo elevate a fr. 19'921.–;
· le spese di gestione e manutenzione dell’immobile sono ridotte a fr. 1’575.– per l’IC ed a fr. 1'260.– per l’IFD;
· gli alimenti versati al coniuge separato sono elevati a fr. 12'780.–;
· gli alimenti per figli minorenni sono elevati a fr. 27'090.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: