Incarti n. 80.2013.89 80.2013.90
Lugano 4 giugno 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 marzo 2013 contro la decisione del 27 febbraio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1 è docente di educazione fisica alle dipendenze del Canton Ticino presso il __________. La moglie RI 2 è docente a tempo parziale alle dipendenze del Canton Ticino.
Nella dichiarazione fiscale 2011 i coniugi, tra le deduzioni per spese professionali del marito, indicavano l’importo di fr. 10'027.– a titolo di “altre spese professionali”, tra cui fr. 3'600.– per l’uso di un locale nella propria abitazione per scopi professionali. A tale riguardo allegavano documentazione comprovante l’acquisto di libri, articoli sportivi, vestiario, un lettore MP3, un PC portatile ed una dichiarazione sottoscritta dal direttore del __________ attestante la mancata disponibilità di spazi presso l’istituto per la preparazione delle lezioni a favore del docente.
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 10 luglio 2012, l’RS 1 non riconosceva tali costi posti in deduzione, ed applicava d’ufficio la deduzione forfettaria di fr. 2'500.– per l’imposta cantonale e di fr. 3'090.– per l’imposta federale diretta. In motivazione veniva espresso come parte delle spese richieste in deduzione non potessero essere dedotte perché spese private causate dalla posizione professionale del contribuente. In particolare il costo dei vestiti doveva essere valutato come una spesa ordinaria di mantenimento, mentre per l’uso di un locale nella propria abitazione per scopi professionali la deduzione era stata rettificata in base a più recenti disposizioni ed in mancanza di documentazione precisa sulla cifra esposta.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo datato 18 luglio, contestando il mancato riconoscimento della deduzione delle spese professionali effettive. In particolare sostenevano che le spese per l’abbigliamento e l’acquisto di attrezzatura sportiva fossero necessarie per l’attività di insegnamento, la spesa di fr. 300.– mensili per l’uso di un locale nella propria abitazione per scopi professionali fosse del tutto ragionevole, avuto riguardo ai costi di mercato delle locazioni, e sottolineavano inoltre che nelle dichiarazioni precedenti l’autorità di tassazione avesse accettato la deduzione delle spese effettive, seppur in misura parziale. In definitiva, si opponevano all’applicazione della deduzione forfettaria in quanto minore rispetto all’applicazione della deduzione secondo le spese effettive, ancorché mediante riconoscimento parziale delle medesime, secondo i criteri delle tassazioni precedenti.
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 27 febbraio 2013, respingeva il reclamo in quanto i beni, i cui costi d’acquisto o mantenimento erano stati posti in deduzione, non rappresentavano degli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale, essendo irrilevante che analoghe deduzioni fossero state ammesse nelle tassazioni degli anni precedenti. Per il PC portatile, il lettore MP3, i libri e le riviste specializzate, l’attrezzatura sportiva, l’acquisto veniva ricondotto ad un interesse personale del contribuente. Per il vestiario veniva escluso che si trattasse di capi d’abbigliamento ad utilizzo esclusivamente professionale e per il locale d’abitazione veniva rilevato come il contribuente non fosse obbligato a riservarlo a titolo principale e regolare a scopi professionali. In conclusione l’autorità fiscale confermava le deduzioni forfettarie e non secondo le spese effettive.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’applicazione delle deduzioni forfetarie e postulano l’ammissione della deduzione secondo le spese effettive, seppur in misura parziale, conformemente ai criteri seguiti nella tassazione dell’anno precedente (tassazione IC/IFD 2010). Sottolineano come la destinazione di un locale ad utilizzo esclusivamente professionale fosse stata preventivata fin dai lavori di progettazione della loro abitazione ed a tale riguardo allegano la dichiarazione dell’archittetto __________, che ha seguito i lavori. Ribadiscono come le spese sostenute si giustifichino per lo svolgimento sia dell’attività didattica, che deve comunque adeguarsi alle esigenze dei tempi e della società, sia della correlata attività amministrativa. Nelle proprie osservazioni del 3 aprile 2013, l’autorità di tassazione si riconferma nelle proprie argomentazioni.
Diritto
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 10 dicembre 2010).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2’000.– l’anno e un massimo di fr. 4’000.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
A titolo di “altre spese professionali”, i ricorrenti hanno fatto valere una lunga lista di acquisti e spese attinenti allo sport ed all’attività didattica: libri e riviste specializzate, articoli di abbigliamento ed accessori, un paio di sci, una bicicletta, abbonamenti a club ed associazioni sportive, un lettore mp3, un PC portatile, ed infine l’utilizzo di un locale nella propria abitazione a scopi professionali, per un importo complessivo di fr. 10'027.–
Tuttavia i ricorrenti mancano nel dimostrare la necessità professionale di tali spese, in base al consolidato principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).
2.2.
Con riferimento alle attrezzature sportive ed alla strumentazione informatica, come ben osservato dall’autorità di tassazione, se è previsto il loro utilizzo durante le lezioni, di norma è la scuola che se ne assume i costi, e l’eventuale acquisto autonomo del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a conservarli personalmente (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2007.38 del 10 giugno 2008). Lo stesso dicasi per gli abbonamenti a club ed associazioni sportive.
I ricorrenti sottolineano di aver acquistato il PC portatile anche perché è previsto dalla scuola un sistema di gestione telematica dell’attività amministrativa dei docenti. A tale proposito occorre tuttavia osservare che le scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi didattici, compresi i supporti informatici, né d’altronde i ricorrenti hanno sostenuto il contrario. In ogni caso, anche volendo ammettere la deduzione, questa andrebbe considerata solo parzialmente e, secondo un ragionevole apprezzamento, nella misura della metà del costo di acquisto, tenuto conto dell’uso anche privato del bene (decisione CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000). In concreto la deduzione ammonterebbe quindi tutt’al più a fr. 399.50 (fr. 799.– /2).
2.3.
In merito all’acquisto di libri e riviste, va invece evidenziato che non è sufficiente che si tratti di pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale: per esempio, sono state considerate parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di un docente di lingue e di un cancelliere di tribunale (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 34 ad art. 26 LIFD e giurisprudenza citata).
Nella fattispecie, a parte il fatto che gli insorgenti non offrono alcuna indicazione in merito alla natura dei libri acquistati ed alla loro pretesa utilità per lo svolgimento delle lezioni, è tuttavia il caso di osservare che la spesa complessiva per il loro acquisto ammonta a fr. 161.–. Anche volendo ammettere il loro carattere prevalentemente professionale (nella misura di 2/3), la deduzione ammonterebbe a fr. 107.–.
2.4.
Per i capi di abbigliamento sportivo, è sufficiente ricordare che costituiscono abiti professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma e abiti protettivi
(decisione TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 33 ad art. 26). Per il resto, il costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34 lett. a LIFD). Solo eccezionalmente le spese per abiti civili che vengono indossati durante il lavoro, possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 26 LIFD).
È immediatamente evidente che le importanti spese sostenute dai ricorrenti per l’acquisto di capi d’abbigliamento non sono giustificate dalle esigenze legate allo svolgimento dell’attività di docente di educazione fisica del marito. Molto più verosimilmente tali costi sono legati all’intensa attività sportiva di quest’ultimo, che non è tuttavia direttamente legata alla sua professione.
2.5.
Con riferimento all’utilizzo di un locale nella propria abitazione a scopi professionali, i ricorrenti fanno valore la spesa di fr. 3'600.– annui sulla base di un ipotetico valore commerciale di locazione. Anche volendo ammettere, per ipotesi, tale deduzione, occorrebbe rettificare l’importo, sulla base del metodo di calcolo applicato dal Cantone ed analogo, seppur con talune differenziazioni, ai criteri seguiti dagli altri Cantoni. La spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la sentenza CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000, in RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2).
Nel caso concreto, ritenuto che il valore locativo della casa monofamiliare in oggetto ammonta a fr. 16'100.–, la deduzione dovrebbe essere calcolata in fr. 1'610.– ([16'100/8 ]*80%).
2.6.
In definitiva, nel caso in esame, anche ammettendo le deduzioni per l’acquisto del PC portatile, per l’acquisto dei libri e l’utilizzo di un locale nella propria abitazione a scopi professionali, l’importo complessivo, di fr. 2’116.–, sarebbe inferiore alla deduzione forfettaria di fr. 2'500.– annui per l’imposta cantonale e di fr. 3'090.– per l’imposta federale diretta. Pertanto l’operato dell’Ufficio di tassazione risulta corretto.
Di conseguenza non è perché negli anni precedenti l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione voci di spesa sostanzialmente analoghe senza apparentemente esperire alcuna verifica ulteriore che i ricorrenti possano vantare un’aspettativa tutelabile in tal senso anche per il periodo fiscale 2011 (decisione TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: