Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2013.67
Entscheidungsdatum
26.04.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2013.67 80.2013.68 80.2013.69 80.2013.70

Lugano 26 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorsi del 25 febbraio 2013 contro le decisioni del 13 febbraio 2013 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.

Fatti

A. RI 1, nato il 6 gennaio 1959, vive a __________ con la moglie RI 2 e i loro due figli.

Di professione impiegato in logistica, negli anni 2008 e 2009 ha lavorato alle dipendenze di due diverse società: la __________, filiale di __________ (dal 21 aprile al 7 ottobre 2008), e la __________, succursale di __________ (dal 13 ottobre 2008 al 31 dicembre 2009).

B. Nelle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

2008

2009

Veicolo privato

fr. 51'675.–

fr. 92'400.–

Pasto principale fuori casa

fr. 3'200.–

fr. 3'200.–

Spese supplementari per il vitto

fr. 6'400.–

Altre spese professionali

fr. 9'542.–

fr. 2'500.–

Attività accessoria dipendente (forfait)

fr. 800.–

fr. 800.–

Totale deduzioni

fr. 71'617.–

fr. 98'900.–

C. Notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, con separate decisioni del 19 dicembre e del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

2008

2009

Abbonamento mezzo pubblico

fr. 600.–

fr. 3'500.–

Veicolo privato

fr. 3'480.–

Pasto principale fuori casa

fr. 1'380.–

3'200.–

Spese supplementari per il vitto

fr. 1'334.–

Altre spese professionali

fr. 2'400.–

fr. 2'500.–

Totale deduzioni

fr. 9'194.–

fr. 9'200.–

Per l’imposta federale diretta, la deduzione complessiva ammontava a, rispettivamente, fr. 6'794.– (nel 2008) e fr. 8'700.– (nel 2009), in considerazione del fatto che le altre spese professionali sono state ammesse unicamente nel secondo anno e per un importo forfettario di fr. 2'000.–.

Nelle motivazioni allegate alle decisioni, l’autorità spiegava anzitutto che l’uso del veicolo privato era stato concesso in relazione al periodo di lavoro svolto a __________ e rettificato in base ai chilometri effettivi percorsi nel 2008. Quanto alle spese per il pasto principale fuori casa, le stesse venivano ammesse in deduzione per il periodo dal 21 aprile al 7 ottobre 2008 e per l’intero anno 2009. Le spese supplementari per il vitto venivano invece concesse unicamente nel 2008, per il periodo lavorativo dal ottobre al 31 dicembre 2008.

D. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 2 gennaio 2013, nei quali contestavano la mancata deduzione degli importi complessivi di, rispettivamente, fr. 29'610.– (nel 2008) e fr. 118'440.– (nel 2009) per spese di trasporto dal domicilio di __________ al luogo di lavoro di __________ e viceversa, sostenendo che il marito aveva intrapreso quotidianamente la trasferta durante tutto il periodo trascorso oltralpe (dal 13 ottobre al 31 dicembre 2008 e l’intero anno 2009). I reclamanti specificavano in particolare che la località di __________ era difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, sottolineando inoltre che il marito prestava servizio ad orari insoliti, soprattutto la sera molto tardi. Contestavano inoltre l’ammontare delle deduzioni per il pasto fuori casa e per le spese supplementari di vitto, chiedendo che venissero riconosciuti i dati da loro dichiarati.

E. L’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 13 febbraio 2013, ammetteva parzialmente i reclami. Nel 2008 aggiungeva alle deduzioni già riconosciute un ulteriore importo di fr. 1'500.– a titolo di spese supplementari per l’alloggio. Nel 2009 stralciava le spese di doppia economia domestica, ma nel contempo ammetteva in deduzione spese supplementari per l’alloggio (fr. 7'200.–) e per il vitto (fr. 6'400.–).

Per contro, l’autorità negava la deduzione delle postulate spese di trasporto con il mezzo privato da e per __________, spiegando nelle motivazioni allegate di essere impossibilitata a concedere il rientro giornaliero al proprio domicilio, in quanto “non prevista dai disposti di legge, indipendentemente dal non essere praticabile nella realtà”.

F. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la deduzione delle spese di doppia economia domestica (fr. 3'200.–), delle spese supplementari di vitto (fr. 6'400.–) e delle spese di trasferta con il mezzo privato per il tragitto giornaliero da e per __________ di, rispettivamente, fr. 29'610.– (nel 2008) e fr. 118'440.– (nel 2009). I ricorrente ribadiscono che il comune di __________ è difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, ponendo poi l’accento sugli orari di lavoro “particolari” del marito.

Diritto

  1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

1.2.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 dei decreti esecutivi del 20 dicembre 2007 e del 23 dicembre 2008 concernenti l’imposizione delle persone fisiche, validi per il periodo fiscale 2008 e 2009, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. (per il periodo fiscale 2008) rispettivamente fino a 70 cts. (per il periodo fiscale 2009) il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreti esecutivi citati).

Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.

1.3.

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682-683).

  1. 2.1.

Nella fattispecie è controversa la questione se il ricorrente possa pretendere la deduzione delle spese per spostarsi quotidianamente con il mezzo privato da Camorino a Oberbüren e viceversa oppure se la soluzione più idonea e realistica sia quella prospettata dall’autorità di tassazione, che ha ammesso in deduzione le spese per una camera al luogo di lavoro (anno 2008: fr. 1'500.–; anno 2009: fr. 7'200.–), le spese supplementari per il vitto (anno 2008: fr. 1'334.–; anno 2009: fr. 6'400.–) e il costo dell’abbonamento del mezzo pubblico per il rientro settimanale (anno 2008: fr. 600.–; anno 2009: fr. 3'500.–).

2.2.

Di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il cosiddetto Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre i costi che è costretto a sopportare (segnatamente le spese supplementari di alloggio: art. 6 del decreto esecutivo cantonale, art. 9 cpv. 3 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), unicamente se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, op. cit., p. 688; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I-1994 n. 4t p. 318; CDT n. 80.96.93 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.).

Né il decreto esecutivo cantonale né l’ordinanza federale citati definiscono tuttavia i presupposti in presenza dei quali occorre ammettere la deduzione di tali spese.

2.3.

Il Tribunale federale ha per esempio deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi ogni giorno fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello di lavoro sono distanti solo circa dieci chilometri l’uno dall’altro ed il tragitto può essere effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (Tribunale federale, 12 marzo 1997, in: ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123).

In un altro caso, ha invece ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto, ritenendo irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal ricorrente, ha confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali, che avevano considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli avevano riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a Ginevra, in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano (Tribunale federale, sentenza n. 2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c).

Ad un contribuente domiciliato a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale l’autorità fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per una camera e per l’abbonamento generale delle FFS, l’Alta Corte ha poi negato la deduzione delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli invocava argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con la famiglia (decisione TF n. 2P.64/2004 del 19 luglio 2004, in: RDAF 2004 II p. 251). In una recente sentenza, il Tribunale federale ha infine ritenuto illogico che un contribuente percorra più di una volta alla settimana un tragitto di andata e di ritorno di 160 chilometri ciascuno; l’Alta Corte ha così confermato la decisione delle autorità cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo di una camera, delle spese supplementari per il vitto e della trasferta settimanale con il mezzo pubblico (decisione TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008).

2.4.

Da parte sua, questa Camera ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di lavoro dista 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione che contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n. 80.2006.76 del 14 giugno 2006). In un’altra decisione, questa Camera ha invece giudicato ancora ragionevole un tragitto di andata e di ritorno quotidiano di 68 chilometri ciascuno, specie se il contribuente vive ancora con i propri genitori ed è in formazione (CDT n. 80.2008.127 del 3 marzo 2009).

2.5.

Nel caso in esame, il tragitto che il ricorrente sostiene di avere percorso giornalmente durante il periodo di lavoro svolto oltralpe è paragonabile a quelli giudicati dal Tribunale federale. Infatti, il luogo di domicilio () e quello di lavoro () distano circa 242 chilometri l’uno dall’altro, con un tempo di percorrenza medio di 2 ore e 44 minuti (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.viamichelin.ch). Tanto basta per respingere la postulata deduzione delle spese quotidiane di trasferta con il mezzo privato.

A rendere ancora più irragionevole la pretesa del ricorrente vi è poi la particolare situazione che contraddistingue l’autostrada A13, considerata un asse secondario nella mobilità elvetica, tanto è vero che il suo tratto alpino più impervio consiste in una normale strada statale ad una corsia per senso di marcia. Se si considera infine che le postulate spese di trasporto con l’automobile privata, di fr. 29’610.– (nel 2008) e fr. 118'440.– (nel 2009), superano quanto guadagnato dallo stesso ricorrente negli ultimi mesi del 2008 e nell’intero 2009 (fr. 61'941.–), la suddetta richiesta oltrepassa addirittura i limiti della temerarietà. In assenza di indizi contrari, è infatti illogico pensare che una persona, per poter lavorare, debba spendere più di quanto guadagna unicamente in trasferte, alle quali vanno ancora aggiunti gli ulteriori necessari costi professionali (spese per doppia economia domestica e ulteriori spese professionali).

2.6.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ne consegue che la decisione impugnata, almeno per quanto concerne le deduzioni per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, deve essere respinta.

  1. 3.1.

Come esposto in narrativa, quanto alle spese professionali per il pasto consumato fuori casa, l’autorità di tassazione ammetteva in deduzione i costi di doppia economia domestica unicamente per il periodo lavorativo svolto per la __________, nella filiale di __________, pari a fr. 1'380.– (dal 21 aprile 2008 al 7 ottobre 2008). Dette spese venivano invece stralciate nel 2009, ma nel contempo l’autorità ammetteva in deduzione spese supplementari per l’alloggio e per il vitto fuori Cantone di, rispettivamente, fr. 7'200.– e fr. 6'400.–.

Dal canto loro, i ricorrenti rivendicano per entrambi gli anni l’intera deduzione per spese di doppia economia domestica (di fr. 3'200.–) e per spese supplementari di vitto (di fr. 6'400.–).

3.2.

Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 dei decreti esecutivi del 20 dicembre 2007 e del 23 dicembre 2008 concernenti l’imposizione delle persone fisiche, validi per il periodo fiscale 2008 e 2009).

Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a decreti esecutivi citati). Mentre se soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana il contribuente ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– per ogni pasto consumato fuori casa, ovvero fr. 30.– il giorno o fr. 6'400.– l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno (art. 5 cpv. 2 lett. b decreti esecutivi citati).

Se il costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 decreti esecutivi citati).

3.3.

Per l’imposta federale diretta, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Per i periodi fiscali 2008 e 2009, la deduzione massima consentita è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

L’articolo 6 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 al capoverso 6 precisa che le deduzioni forfettarie di cui ai capoversi 1 o 2 non possono essere rivendicate contemporaneamente con quelle indicate all’art. 9 capoverso 2, il quale regola il soggiorno fuori domicilio.

3.4.

Tornando al caso in esame, nel 2008, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto in deduzione l’importo complessivo di fr. 1'380.– a titolo di spese di doppia economia domestica. Tale importo è stato calcolato in proporzione al periodo lavorativo svolto nella filiale di __________ della __________. In concreto, l’autorità ha suddiviso la media annuale di giorni lavorativi (220) per dodici mensilità, per poi moltiplicarli per cinque mensilità, con il risultato di una media di 92 giorni lavorativi. Quest’ultima cifra è stata infine moltiplicata per una deduzione giornaliera di fr. 15.–, per un totale di fr. 1'380.–.

Se il descritto calcolo non presta il fianco a critiche, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto quantificare i giorni lavorativi svolti dal ricorrente a __________ in 5 mensilità e mezzo, poiché il periodo di lavoro si è protratto dal 21 aprile al 7 ottobre 2008, con la conseguenza che la somma complessiva da dedurre a titolo di spese di doppia economia domestica va aumentata da fr. 1'380.– a fr. 1'515.–.

3.5.

Per quanto riguarda il resto dell’anno 2008 (dal 13 ottobre al 31 dicembre 2008) e il periodo fiscale 2009, l’autorità di tassazione ha riconosciuto al contribuente le spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio: sia quelle per l’alloggio (anno 2008: fr. 1'500.–; anno 2009: fr. 7'200.–) sia quelle per il vitto (anno 2008: fr. 1'334.–; anno 2009: fr. 6'400.–). Quest’ultimo importo include anche le spese per il pasto di mezzogiorno e per questa ragione, come d’altronde anche esplicitamente regolato dall’Ordinanza del 10 febbraio 1993 per l’IFD, non è possibile cumularlo con la deduzione per doppia economia domestica.

3.6.

Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, le deduzioni supplementari per il vitto fuori Cantone sono state calcolate correttamente dall’autorità di tassazione.

Per il periodo fiscale 2008 ha suddiviso la deduzione massima prevista di fr. 6'400.– in dodici mensilità, per poi moltiplicarla per due mesi e mezzo (periodo dal 13 ottobre al 31 dicembre 2008, in cui il ricorrente lavorava già alle dipendenze della __________). Per quanto concerne invece il periodo di tassazione 2009, l’autorità fiscale ha già concesso d’ufficio l’intera deduzione di fr. 6'400.–.

  1. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è parzialmente accolto, limitatamente alla commisurazione delle spese professionali di doppia economia domestica del periodo fiscale 2008, che vanno aumentate da fr. 1'380.– a fr. 1'515.–.

Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti nella misura della loro soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Il ricorso in materia di IC/IFD 2008 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 febbraio 2013 è riformata nel senso che la deduzione per spese di doppia economia domestica è aumentata a fr. 1'515.–.

1.2. Il ricorso in materia di IC/IFD 2009 è respinto.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dei ricorrenti nella misura di 9/10 (fr. 792.–).

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • , .

Copia per conoscenza:

  • municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

3