Incarti n. 80.2013.65 80.2013.66
Lugano 14 aprile 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 febbraio 2013 contro la decisione del 13 febbraio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. L’Assicurazione invalidità (AI) ha assunto i costi per una riformazione professionale di RI 1 quale informatico presso la __________ Sagl di __________, dal 1° agosto 2010 al 31 agosto 2013.
Nel corso del 2011, al contribuente l’Assicurazione ha versato indennità giornaliere per complessivi fr. 58'642.40. Al netto dei contributi, l’importo ricevuto dall’assicurato ammontava a fr. 54'987.10.
B. Nella dichiarazione d’imposta 2011, il contribuente chiedeva in deduzione dal reddito imponibile le seguenti spese professionali:
· trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (veicolo privato) fr. 7'238.–
· altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
· totale fr. 9'738.–
Sul modulo 4 (Spese professionali del contribuente), ha indicato, quali motivazioni per l’uso del veicolo privato la mancanza di un mezzo pubblico, la notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli, l’uso costante del veicolo privato su richiesta e con indennizzo del datore di lavoro e poi la necessità dell’automobile per le attività all’esterno dai clienti, “malgrado AI versa fr. 1'980.– annui come rimborso mezzo pubblico”.
C. Notificando al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 12 dicembre 2012, l’RS 1 ammetteva in deduzione unicamente le “altre spese professionali”, per un ammontare di fr. 2'500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di non aver ammesso la deduzione delle spese di trasporto, “in quanto viene dedotto solo il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro”, e aggiungeva che le spese per la riqualifica erano assunte dall’AI.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2012, nel quale ribadivano che l’attività di informatico del marito gli imponeva l’uso della sua vettura privata per recarsi dai clienti, come richiesto dal datore di lavoro. L’importo delle spese di trasporto chiesto in deduzione era stato calcolato deducendo già quanto rimborsato dall’AI (fr. 1'980.–).
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 febbraio 2013, così motivata:
Considerato il reclamo presentato avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2011 a motivo del mancato riconoscimento quale deduzione per spese professionali del contribuente dei costi di trasporto con veicolo privato in considerazione dell'asserita necessità di uso dello stesso per ragioni professionali, esaminata la documentazione prodotta come da richiesta del 17 gennaio 2013 si osserva che in applicazione degli art. 25 1. tributaria ticinese, art. 4 D.E. concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011, art. 26 1. federale sull'imposta federale diretta e art. 5 O. DFF sulle spese professionali (RS 642.118.1), le spese di trasporto con veicolo privato sono deducibili eccezionalmente nei casi in cui non vi è una possibilità oggettiva all'utilizzo del mezzo pubblico, inoltre si osserva che in caso di utilizzo per scopi professionali il datore di lavoro è tenuto secondo la legislazione in materia a rifondere le spese causate; nel caso il contribuente al beneficio di indennità giornaliere AI nell'ambito di un reniserimento professionale, è impiegato in qualità di tirocinante informatico presso il datore di lavoro, l'assicurazione invalidità in questo ambito si assume spese per vitto e trasporto in applicazione della normativa vigente, ossia spese del mezzo pubblico non essendo adempiuti i requisiti per il mezzo privato; il datore di lavoro attesta un utilizzo occasionale per scopi professionali riconoscendo la copertura dei costi; a fronte dell'accertamento esperito non risultano comprovate le condizioni per la necessità di utilizzo del mezzo privato e considerata la copertura dei costi da parte dell'assicurazione invalidità si riconferma la decisione impugnata non riconoscendo la richiesta deduzione in parola.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro per il marito. Facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale federale (NStP 49/1995, p. 81), che ammetterebbe l’uso del mezzo privato quando constente un risparmio di tempo giornaliero superiore all’ora, i ricorrenti sottolineano che nella fattispecie la durata della trasferta con il mezzo pubblico è di 2 ore e 46 minuti al giorno, mentre con la macchina basterebbe un’ora e dieci minuti. Ribadiscono poi che il datore di lavoro gli impone l’utilizzazione del veicolo privato per recarsi dai clienti.
F. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso. Premesso che le spese con il mezzo pubblico sono indennizzate dall’AI (fr. 161.– al mese) e che ciò fa ritenere che tale mezzo sia considerato idoneo, l’autorità fiscale mette poi in dubbio la stima della durata della trasferta con il mezzo privato fatta dal ricorrente. Sottolinea quindi che le trasferte indennizzate dal datore di lavoro sono state 23 in tutto l’anno.
Diritto
Il ricorrente non ha conseguito un reddito dell’attività lucrativa dipendente bensì delle indennità giornaliere erogate dall’AI secondo l’art. 22 della Legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20). Tali indennità sono qualificabili come proventi sostitutivi di provento da attività lucrativa secondo gli articoli 23 cpv. 1 lett. a LIFD e 21 cpv. 1 lett. a LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 7 e 18 ad art. 23 LIFD, pp. 407 e 409; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 7 ad art. 23 LIFD, p. 401; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 16 e 22 ad art. 23 LIFD, pp. 583 e 585).
1.2.
Sebbene l’art. 25 LIFD definisca deducibili dal reddito solo “le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33”, con la conseguenza che non potrebbero essere ammesse in deduzione le spese per l’acquisizione dei redditi sostitutivi del reddito da attività lucrativa, la dottrina dominante è tuttavia sempre stata dell’avviso che l’art. 25 LIFD debba essere considerato come una clausola generale, con la conseguenza che tutti i costi necessari all’acquisizione di un qualsiasi reddito debbano essere di principio considerati deducibili (Locher, op. cit., n. 2 ad art. 25 LIFD, p. 628; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 4 ad art. 25 LIFD, p. 443).
In una sentenza del 12 dicembre 2008, riguardante le spese affrontate da un disoccupato per la ricerca di un nuovo impiego, anche il Tribunale federale è giunto alla conclusione che tutti i costi necessari al conseguimento di un reddito sostitutivo, seppure non espressamente menzionati dagli art. 26 ss. LIFD, sono detraibili, chiedendosi persino se non sia il caso di applicare direttamente, e non solo per analogia, le disposizioni degli art. 26 ss. LIFD (decisione TF n. 2C_681/2008, in: StR 2009 p. 380; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2009.164 del 17 agosto 2010, consid. 1).
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD). Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
2.2.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’ uso di una motocicletta o di un’ automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese di trasporto del ricorrente, argomentando che, da un lato, le spese sono assunte dall’Assicurazione invalidità e, dall’altro, che non si giustifica un’ulteriore considerazione di tali costi, non essendo adempiuti i presupposti per riconoscere la necessità dell’uso del veicolo privato.
3.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n. 2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002, consid. 4.2).
3.3.
Per quanto non sia il più comodo, è innegabile che vi sia un collegamento efficiente mediante i mezzi pubblici fra il domicilio e il luogo di lavoro del ricorrente. Dalla via __________ di __________ alla stazione ferroviaria di __________ vi è un tratto che si percorre in 14 minuti a piedi; in dieci minuti di treno si arriva a __________; qui si sale sul treno, dopo una decina di minuti, e si giunge a __________ in 23 minuti. Dalla stazione al luogo di lavoro ci sono circa 10 minuti di strada, a piedi. In totale, la tratta richiede pertanto un’ora e otto minuti (cfr. le indicazioni del sito www.ffs.ch). Fra andata e ritorno, il contribuente impiega circa due ore e un quarto per le trasferte da casa al lavoro.
È molto probabile che con il mezzo di trasporto privato vi sarebbe un risparmio di tempo, peraltro difficile da stimare a causa dello stato della viabilità, in particolar modo sulla strada cantonale fra __________ e __________.
Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio per riconoscere la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato non è tuttavia quello della comodità. La stessa affermazione è contenuta anche nella sentenza citata dai ricorrenti (sentenza del 25 aprile 1995, in NStP 49/1995 p. 81 ss.). Il ricorrente abitava e lavorava sul territorio della città di Berna, ma sosteneva che con l’automobile avrebbe risparmiato da 40 a 50 minuti al giorno; l’Alta Corte ha ribadito che il criterio per ammettere la deduzione delle spese con il veicolo privato è unicamente rappresentato dal fatto che non si possa pretendere dal contribuente che si serva dei mezzi pubblici. In ogni caso, il Tribunale federale non ha enunciato il principio esposto dai ricorrenti, cioè non ha fatto dipendere la deduzione per l’uso del veicolo privato dalla possibilità di risparmiare almeno un’ora al giorno. È vero che la prassi di alcuni cantoni ammette o ammetteva una simile soluzione, ma, come dimostra il caso in esame, non è tanto facile stabilire i termini di paragone, soprattutto la durata della trasferta con l’automobile.
3.4.
Come già accennato, una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza del Tribunale federale per ammettere la necessità per il lavoratore dipendente di servirsi del veicolo privato è costiuita dal caso in cui è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte professionali, per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art. 327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3; 2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).
Nella dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, quest’ultimo attesta che il ricorrente “utilizza occasionalmente la sua vettura privata per scopi professionali”. Richiesto di documentare le trasferte effettuate per conto del datore di lavoro, nel corso della procedura di reclamo, il contribuente si è limitato a produrre un foglio con l’elenco di ventitre trasferte che avrebbe fatto nel corso del 2011.
Si può pertanto ammettere la deduzione per l’uso del mezzo privato per 23 giorni, in base al calcolo seguente:
54 km (27 km x 2) x 23 giorni x fr. 0.70 = fr. 869.40.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 febbraio 2013 è riformata nel senso che le spese di trasporto del contribuente sono aumentate nella misura di fr. 869.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di sei ottavi (fr. 600.–).
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: