Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2013.310
Entscheidungsdatum
21.01.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2013.310

Lugano 21 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 15 novembre 2013 contro la decisione del 16 ottobre 2013 in materia di IC 2011.

Fatti

A. RI 1, classe 1974, impiegato presso __________ SA, convive con la compagna __________ e i quattro figli (due di primo letto della convivente e due avuti in comune).

Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2011, il contribuente faceva valere, quale reddito (negativo) da attività indipendente, una perdita di fr. 5'125.-, derivante alla ditta individuale di cui egli era titolare, la __________ di __________. Egli allegava alla dichiarazione d’imposta una pseudo “contabilità 2011”, nella quale erano registrati, quali “Dare – uscite”, i costi per l’assicurazione e per l’imposta di circolazione della vettura famigliare, la tassa raccolta rifiuti e un importo di fr. 4'732,30 riconducibile ad un “sistema di addebitamento diretto SWISSCOM”. Le sole entrate erano dovute a “lavori di sonorizzazione” ed ammontavano a fr. 2'250.-.

Il contribuente richiedeva pure le deduzioni per “spese per pasto principale fuori casa” per un ammontare di fr. 3'200.- e per “spese di perfezionamento” di fr. 10'406 (fr. 8'290,80 per le trasferte __________, dove si teneva il corso __________ e fr. 2'115.- per i pasti consumati fuori casa a causa del corso). Infine venivano chiesti in deduzione i contributi di legge, corrispondenti a fr. 6'199.- per AVS/AI/IPG/AD, e fr. 3'520.- per i versamenti effettuati al 2° Pilastro.

B. Con decisione del 23 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione non riconosceva nessuna delle deduzioni sopracitate. In relazione alle perdite della __________, l’autorità fiscale motivava la decisione ritenendo la perdita composta da “prestazioni a proprio favore dell’attività professionale del contribuente, riprese spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”. La deduzione per pasti fuori domicilio era negata in ragione dell’esigua distanza (2 km) tra il luogo di lavoro e il domicilio. Quanto alle spese per il corso di marketing, non era riconosciuto come perfezionamento. Infine, i contributi sociali erano già stati dedotti dal reddito dell’attività dipendente.

C. Il contribuente impugnava la decisione, con reclamo dell’8 febbraio 2013, lamentando in primo luogo l’azzeramento delle perdite della ditta individuale. Egli argomentava che la contabilità rifletteva le spese fisse da lui sostenute nella speranza di riuscire ad aumentare le entrate della società, piuttosto scarse al momento.

In merito alla deduzione per i pasti consumati fuori dal domicilio, il contribuente argomentava che, considerata la funzione di assistente dopo vendita, la pausa pranzo era spesso irregolare, sia come orario che come durata, ragione per cui era obbligato a consumare rapidamente un pranzo in loco.

A proposito delle spese per il corso di marketing, sosteneva che esse erano riconosciute dal proprio datore di lavoro come perfezionamento professionale per “incrementare le [sue] conoscenze professionali”, mentre, a proposito dei contributi AVS/AI/IPG/AD, sottolineava di non aver capito “perché non posso dedurle, visto che le pago”.

D. Con lettera del 23 agosto 2013, l’autorità fiscale richiedeva al contribuente i seguenti documenti, fissando un termine per produrre i giustificativi al 20 settembre 2013:

· dettaglio dei 4'732.- franchi indicati nella contabilità sotto il denominativo “sistema di addebitamento diretto SWISSCOM”;

· attestazione del datore di lavoro concernente gli orari di lavoro, la durata della pausa pranzo e in merito alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa ad orari flessibili;

· documentazione attestante la precedente formazione, “la funzione svolta all’interno della ditta al momento dell’assunzione, al momento in cui il corso di marketing ha avuto inizio, rispettivamente dopo che ha conseguito il diploma”.

La richiesta di documenti restava inevasa e l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 ottobre 2013.

E. Il 14 novembre 2013 RI 1 inviava un nuovo reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, lamentando che l’autorità fiscale aveva adottato la decisione prima di ricevere i documenti richiesti. Il contribuente allegava una “dichiarazione interna” del datore di lavoro, che indicava le sue mansioni, e la copia di una lettera intitolata “ammissione con riserva per l’esame di specialista in marketing 2012” del Prüfungssekretariat Swiss Marketing.

Con scritto del 20 novembre 2013 l’Ufficio di tassazione informava il contribuente che contro la decisione su reclamo può essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello e lo invitava a comunicare se la sua lettera doveva considerarsi ricorso.

In seguito ad uno scambio di e-mail con un funzionario dell’Ufficio di tassazione, in cui contribuente sosteneva di aver ottenuto telefonicamente una proroga del termine per produrre la documentazione richiestagli dall’autorità fiscale, la lettera del 14 novembre 2013 è stata trasmessa per competenza alla Camera di diritto tributario.

Diritto

  1. 1.1.

La motivazione del ricorso in esame è chiaramente insufficiente. Si limita infatti a lamentare il fatto che l’Ufficio di tassazione si sia pronunciato sul suo reclamo prima ancora di aver ricevuto la documentazione richiestagli nel corso della procedura. Sostiene inoltre che il termine attribuitogli a tal fine dall’autorità fiscale sarebbe stato prorogato telefonicamente. In nessun modo si confronta invece con gli argomenti su cui si fonda la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

1.2.

La circostanza che il ricorrente abbia ottenuto una proroga del termine per telefono è evidentemente difficile da provare. Sarebbe del resto abbastanza inspiegabile se l’Ufficio di tassazione avesse ammesso la proroga di un termine senza esigere la richiesta scritta e motivata.

In ogni caso, anche se si volesse ammettere che il termine sia stato prorogato, l’insorgente non ha tuttavia dato seguito in modo esauriente alla richiesta di documentazione in questione, neppure con il ricorso.

I soli documenti che ha prodotto sono una dichiarazione del datore di lavoro, che descrive le sue mansioni, e una lettera concernente l’ammissione all’esame di marketing. Si tratta di documenti che si riferiscono alla deduzione per spese professionali, negata dall’Ufficio di tassazione, non avendo il ricorrente provato che i corsi frequentati rientravano nella nozione di perfezionamento professionale.

Per gli altri aspetti contestati in sede di reclamo, non vi è nessuna presa di posizione da parte del ricorrente, né alcun documento è presentato. La richiesta dell’Ufficio di tassazione è rimasta inevasa.

1.3.

Per questa ragione, con scritto del 3 dicembre 2014, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, secondo cui il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Le stesse disposizioni prevedono poi che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che non si entrerà nel merito.

L’insorgente non ha dato seguito all’invito in questione. Di conseguenza, il ricorso si rivela irricevibile.

Ciò nonostante, considerata la circostanza che il contribuente ha allegato al ricorso una lettera che si riferisce all’ammissione all’esame di specialista in marketing, si precisa che per i motivi che seguono il ricorso non avrebbe avuto un esito più favorebvole neppure se il ricorrente lo avesse motivato in modo conforme alle disposizioni evocate.

1.4.

Il ricorso concernerebbe in ogni caso la sola imposta cantonale, in quanto dal calcolo dell’imposta federale diretta risulta che il debito d’imposta è nullo.

  1. 2.1.

Come già ricordato, il contribuente allega al ricorso unicamente due giustificativi, relativi alle spese supportate per il corso __________ svoltosi presso la __________ a __________, dei numerosi richiesti dall’autorità fiscale.

2.2.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT).

2.3.

Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

2.4.

Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004).

2.5.

Dai principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione rispettivamente per progredire in una posizione professionale chiaramente più elevata di quella occupata non sono di per sé deducibili. Occorre paragonare la formazione di base eseguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750 del 26 maggio 2010; n. 2A_424/2005 del 28 aprile 2006 3e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.6.

Nel caso concreto, come esposto in narrativa, l’autorità fiscale, con lettera del 23 agosto 2013, ha richiesto al contribuente i documenti concernenti la “formazione di base imparata, la funzione svolta all’interno della ditta al momento dell’assunzione, al momento in cui il corso di marketing ha avuto inizio, rispettivamente dopo che ha conseguito il diploma”. Tali informazioni sono necessarie per stabilire se il corso frequentato dal contribuente debba essere qualificato di perfezionamento o formazione.

Neppure con il ricorso, tuttavia, il contribuente ha offerto mezzi di prova che possano dimostrare che le spese sostenute per frequentare il corso di marketing rientrino fra i costi di perfezionamento deducibili dal reddito imponibile. Dalla documentazione prodotta con il ricorso si apprende solo quali siano le mansioni attribuite dal datore di lavoro al ricorrente. Dalla lettera della commissione d’esame, poi, si evince unicamente che l’insorgente è stato ammesso a sostenere di specialista in marketing nel corso del 2012.

2.7.

Alla luce di quanto precede, considerando che l’onere della prova spetta al contribuente, quando egli vuole far valere un elemento che diminuisca il debito fiscale, e che il ricorrente non ha prodotto nemmeno un giustificativo sul quale questa Camera avrebbe potuto fondare la propria decisione di riconoscere, o meno, le spese per il corso di specialista di marketing quali spese di perfezionamento, la decisione impugnata dovrebbe essere confermata, anche se il ricorso fosse stato motivato in modo conforme agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD.

  1. Per queste ragioni il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte al minimo, sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).


per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

7

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 34 LIFD
  • Art. 140 LIFD

LT

  • art. 25 LT
  • art. 33 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

3