Incarto n. 80.2013.265
Lugano 16 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 ottobre 2013 contro la decisione dell’8 ottobre 2013 in materia di imposta di navigazione.
Fatti
A. L’8 agosto 2013 la Sezione della circolazione ha immatricolato il natante __________ appartenente a RI 1. Con decisione dello stesso giorno, ha notificato a quest’ultimo la tassazione dell’imposta di navigazione per il 2013, commisurata in fr. 763.–.
B. Con reclamo del 3 ottobre 2013, il detentore del natante ha interposto reclamo contro la decisione relativa all’imposta di navigazione, sostenendo che si giustificava solo un’imposizione pro rata temporis, cioè limitatamente al periodo dell’anno a partire dal giorno dell’immatricolazione.
C. La Sezione della circolazione ha respinto il reclamo, con decisione dell’8 ottobre 2013, nella quale ha rilevato che, contrariamente alla Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motori, la Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LCNavi) non prevede il frazionamento dell’imposta
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il calcolo dell’imposta stabilito dall’autorità di tassazione. Secondo il ricorrente, la legge cantonale di applicazione non terrebbe conto di quanto previsto dalla Legge federale sulla navigazione interna, che stabilisce l’assoggettamento pro rata temporis in caso di trasferimento da un cantone all’altro. Invoca inoltre la parità di trattamento nei confronti dei detentori di veicoli a motore, per i quali il calcolo dell’imposta tiene conto della durata di utilizzo nell’arco dell’anno.
E. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2013, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso, sottolineando che la volontà del legislatore cantonale, di riscuotere l’imposta di navigazione per l’intero anno, è chiara. L’autorità di tassazione definisce inoltre impraticabile l’imposizione pro rata temporis e ritiene inapplicabile l’art. 61 della legge federale, che si limita a vietare la doppia imposizione intercantonale.
Il ricorrente ha replicato con scritto del 9 dicembre 2013.
Diritto
Il ricorso, interposto dal debitore dell’imposta, è ricevibile in ordine.
Dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le imposte che ha riscosso per il periodo successivo (art. 61 cpv. 2 LNI).
Il Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso 1 lettera b (art. 61 cpv. 3 LNI).
Queste disposizioni della legge federale sono state introdotte al solo fine di evitare la doppia imposizione intercantonale (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1974 concernente un disegno di legge sulla navigazione interna, in: FF 1974 I 1484, p. 1499).
L’art. 2 cpv. 1 LCNav dispone che il rilascio della licenza di navigazione per natanti a motore con potenza propulsiva sia soggetto all’imposta annua di navigazione di fr. 25.– + (4,50 x kW).
Per l’art. 2 cpv. 3 LCNav, più natanti dello stesso genere appartenenti ad un solo proprietario possono essere usati alternativamente con la medesima targa di controllo se il detentore paga l’importo dovuto per il natante oggetto all’imposta più elevata.
3.2.
Secondo l’art. 3 lett. c LCNav, le imposte annuali sono ridotte del 50% quando riguardano natanti non immatricolati altrove e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese.
L’art. 4 LCNav esenta invece da imposte, fra gli altri, i natanti immatricolati in Svizzera e usati da turisti confederati per un periodo massimo di un mese (lett. b), i natanti immatricolati all’estero e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese (lett. c) e i natanti per i quali si rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno (lett. e).
3.3.
Come si vede dalle disposizioni menzionate, non è prevista una riduzione dell’imposta per il caso in cui l’immatricolazione del natante è intervenuta nel corso dell’anno. La regola è evidentemente che venga riscossa sempre un’imposta annua. Fanno eccezione solo i casi dei natanti usati per non più di un mese, per i quali è prevista la riscossione di un’imposta ridotta, se si tratta di natanti non immatricolati altrove ed appartenenti a turisti stranieri, e l’esenzione, se si tratta di natanti immatricolati in un altro cantone o all’estero. Inoltre, nel 1987 è stata introdotta l’esenzione per il caso della rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile, fornendo in tal modo una base legale ad una prassi già precedentemente in vigore (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 26 novembre 1985, n. 2995, concernente la modificazione di alcune norme della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1986, p. 844). Proprio i casi appena evocati dimostrano che la volontà del legislatore era di prevedere un’imposta annuale, senza riduzione proporzionale nell’eventualità di un assoggettamento per una sola parte dell’anno.
3.4.
Si può del resto ricordare, a tale proposito, che un simile modo di calcolare l’imposta, per quanto estremamente semplificato, non è insolito. Basti pensare alle imposte immobiliari cantonali. P. es. nel Canton Ticino le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell’anno civile e la legge tributaria precisa espressamente che tale imposta “non è commisurata alla durata dell’assoggettamento” (art. 95 LT). La stessa regola vale anche per l’imposta immobiliare comunale (art. 291 ss. LT) e per l’imposta personale comunale (art. 290 LT).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che il principio della praticabilità dell'imposta consente al legislatore, entro certi limiti, di semplificare le situazioni imponibili e di rinunciare a discipline dettagliate, nell’intento di adottare disposizioni fiscali di applicazione efficace e agevole (cfr. la sentenza del 26 giugno 2006 n. 2A.4/2006, consid. 7.1, con riferimento a: Locher, Praktikabilität im Steuerrecht - unter besonderer Berücksichtigung des materiellen Rechts der direkten Steuern -, in Steuerrecht: Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berna 1995, p. 189 ss., p. 190).
3.5.
Pur comprendendo il disappunto del ricorrente, che si vede addebitare la stessa imposta che avrebbe pagato se, anziché l’8 agosto 2013, avesse immatricolato il suo natante già il 1° gennaio 2013, si deve tuttavia riconoscere che tale soluzione è conforme alla legge.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: