Incarti n. 80.2013.259 80.2013.260
Lugano 17 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2013 contro la decisione del’11 settembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, coniugato con RI 2, lavora per l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di Lugano quale consulente del personale. Ricopre inoltre la carica di municipale nel comune di __________.
Di formazione impiegato di commercio, il contribuente conseguiva nel 2008 l’attestato professionale federale di specialista del personale. Nel periodo fiscale qui in esame si iscriveva inoltre al corso postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”, organizzato dalla Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) di Bellinzona con la collaborazione dell’associazione HR Ticino. L’intero percorso formativo, della durata di 15 mesi, si concludeva con il rilascio di un titolo di “Responsabile HR SPD SSS”.
B. Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali:
veicolo privato fr. 2'464.–
doppia economia domestica fr. 3'200.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
perfezionamento professionale fr. 6'000.–
totale fr. 14'964.–
Per quanto concerne le spese di perfezionamento professionale, l’importo di fr. 6'000.– rivendicato in deduzione corrispondeva alla tassa d’iscrizione al corso postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”.
C. Notificando ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 giugno 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 101'500.– per l’IC e in fr. 99'900.– per l’IFD.
L’autorità aveva in particolare negato la deduzione delle spese di perfezionamento del marito, difettandone “i requisiti di legge”.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 luglio 2013, contestando la mancata deduzione delle spese di perfezionamento del marito.
Su richiesta dell’autorità di tassazione, con scritto dell’8 agosto 2013, i contribuenti producevano una copia del curriculum vitae del marito, una copia dell’attestato federale di specialista del personale e una scheda dettagliata delle sue mansioni all’interno dell’Ufficio regionale di collocamento. Essi ribadivano quindi che la posizione professionale del marito era strettamente legata alla formazione intrapresa.
L’autorità di tassazione, con decisione dell’11 settembre 2013, respingeva il reclamo, rilevando in particolar modo che il titolo di “Responsabile HR SPD SSS” rilasciato al termine del nuovo ciclo formativo era “atto all’avanzamento in funzioni professionali superiori alle attuali”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, concludendo che la formazione in discussione aveva permesso al marito “di mantenere con un buon margine di sicurezza la propria occupazione attuale, perfezionandola ulteriormente”.
F. Nelle proprie osservazioni del 18 ottobre 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame, ponendo l’accento sulle nuove competenze specialistiche acquisite dal ricorrente, che si distanziano da quelle richieste a un consulente del personale di un ufficio regionale di collocamento.
Diritto
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2 del decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc. (decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n. 2C_750/2009 del 26 maggio 2010; n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.2.
Il tema della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato, per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua formazione di base (decisione TF n. 2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60 p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n. 2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia, conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.3.
Recentemente il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies (MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n. 2C_1073/2013 del 25 giugno 2014).
La sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).
Il Tribunale federale ha quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS, proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso (sentenza cit., consid. 2.3).
Venendo al caso in esame, RI 1, di formazione impiegato di commercio, ha conseguito nel 2008 un attestato professionale federale di specialista del personale, con opzione gestione del personale nell’azienda. Da quanto emerge dal curriculum vitae prodotto agli atti dell’incarto fiscale, il 1° settembre 2008, dopo diverse esperienze lavorative, è stato assunto dalla società __________, quale capo delle risorse umane. Dal 1° settembre 2009 lavora invece per l’Ufficio regionale di collocamento di Lugano, quale consulente del personale. Scopo della sua funzione è quello di “promuovere il reinserimento rapido e duraturo dei cercatori d’impiego nel mondo del lavoro” (cfr. scheda dettagliata delle sue mansioni, pure prodotta agli atti dell’incarto fiscale).
Nel periodo fiscale in discussione, come visto, il contribuente si è iscritto al corso postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”, organizzato dalla Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) di Bellinzona con la collaborazione dell’associazione HR Ticino. Dalla documentazione consultabile in internet si evince che l’intero percorso formativo, della durata di 15 mesi, è rivolto a coloro che hanno maturato un’esperienza professionale nell’ambito delle risorse umane e intendono approfondire e ampliare le loro competenze sia in ambito HR che in ambito della gestione aziendale. Scopo principale del corso è quello di formare professionisti capaci di assumere funzioni dirigenziali in medie e grandi imprese e di rappresentare un valido interlocutore sia per la direzione aziendale che per i collaboratori. Secondo le schede di presentazione del corso, il responsabile “HR SPD SSS” sarà in grado di applicare i moderni metodi e strumenti della gestione delle risorse umane e della gestione aziendale, di sviluppare le competenze in ambito manageriale, con particolare riferimento alla leadership, e soprattutto di assumere ruoli direttivi ed operativi nell’ambito della conduzione e la gestione di progetti.
3.2.
Come già ricordato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli studi sono qualificati formazione – e quindi i relativi costi non sono deducibili – se, una volta conclusi, il contribuente migliora in maniera importante le proprie possibilità di carriera e se la posizione professionale più elevata si distingue chiaramente dalla professione esercitata prima. Tale sembra essere il caso del ricorrente, in quanto la nuova formazione, come visto, gli permette di assumere ruoli operativi e direttivi che si discostano chiaramente dall’attività di consulente del personale esercitata presso l’URC di __________.
Poco importa se la durata del corso in discussione e il suo costo sono relativamente contenuti, soprattutto se paragonati a quelli di uno studio postdiploma di livello EMBA o MAS. Diversamente dal caso giudicato recentemente dal Tribunale federale (punto 2.3), il ricorrente non può avvalersi di un’esperienza professionale pluriennale nel particolare campo delle risorse umane, avendo lavorato per meno di un anno alle dipendenze della società __________ (dal 1° settembre 2008 al 31 luglio 2009). Come ben sottolinea l’autorità di tassazione, da un consulente del personale di un ufficio regionale di collocamento ci si aspetta piuttosto che promuova la riqualifica, il perfezionamento e la reintegrazione dei disoccupati, organizzando corsi di formazione e di riqualifica professionale, programmi occupazionali temporanei e manifestazioni finalizzate al collocamento. È quindi facilmente immaginabile che, in possesso del nuovo titolo di “Responsabile HR SPD SSS”, possa ambire ad una carriera in un settore diverso da quello del collocamento professionale o, comunque, a una posizione più elevata.
Si tratta, in questo senso, di un investimento sul lungo termine e non semplicemente di un ripasso delle conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005). Del resto, sia detto per inciso, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il corso in discussione costituisce la logica continuazione della sua formazione primaria nelle risorse umane.
3.3.
Da tutto quanto procede, si può quindi concludere che i costi affrontati dai ricorrenti per permettere a RI 1 di frequentare il corso postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS” costituiscono nel caso concreto spese di formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: