Incarti n. 80.2013.24 80.2013.25
Lugano 8 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 gennaio 2013 contro la decisione del 12 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1, di professione esercente, ha sposato in terze nozze RI 2, dipendente dell’Associazione cantonale ticinese di ginnastica. Quest’ultima, tramite contratto del 2 aprile 2010, acquistava le quote sociali della __________ Sagl, proprietaria dell’inventario e dell’avviamento di un esercizio pubblico a __________, per il prezzo complessivo di fr. 125'000.–.
Nella dichiarazione fiscale 2010, i coniugi indicavano un reddito da attività dipendente di, rispettivamente, fr. 31'771.– (il marito) e fr. 37'500.– (la moglie).
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 2 agosto 2012, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 145'100.– per l’IC ed in fr. 143'500.– per l’IFD.
L’autorità aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 100'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. I contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22 agosto 2012, nel quale contestavano di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
L’autorità di tassazione, con lettera del 3 settembre 2012, si rivolgeva direttamente alla rappresentante, invitandola in particolare a:
· presentare puntuali osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di liquidità di quasi 100'000 franchi;
· documentare la provenienza dei capitali dichiarati dalla moglie alla fine del precedente periodo fiscale (fr. 80'000.–);
· produrre gli estratti dei conti bancari e/o postali utilizzati per versare il prezzo d’acquisto delle quote sociali della __________ Sagl.
D. I contribuenti non davano alcun seguito a tali richieste, nemmeno dopo la concessione di due proroghe per l’inoltro della documentazione richiesta. Con successiva decisione del 12 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione confermava pertanto l’imposizione di altri redditi per fr. 100'000.–.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente lo stralcio degli altri redditi. A loro avviso, il numerario dichiarato dalla moglie alla fine del precedente periodo fiscale basterebbe a giustificare la provenienze del capitale servito all’acquisto delle quote sociali della __________ Sagl.
F. All’udienza del 24 aprile 2012, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
Nel caso in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 100'000.–.
Certo, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Anzi, come vedremo meglio di seguito, in mancanza della benché minima documentazione, l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione dei redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono i coefficienti sperimentali, l’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD).
3.2.
Come si è detto, la decisione dell’autorità fiscale si è fondata sulla constatazione che, nel per iodo fiscale in esame, i ricorrenti avevano sostenuto delle spese che non erano proporzionate alle entrate dichiarate. Nel pieno rispetto del loro diritto di essere sentiti, con lettera del 3 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha così richiesto ai contribuenti di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di liquidità di quasi 100'000 franchi:
Entrate
Uscite
Attivi:
Acquisto quote __________ Sagl
125'000
Passivi:
–
–
–
Proventi:
Salari e altri emolumenti
79'183
Oneri:
Spese professionali
2'464
Contributi e oneri assicurativi
8'082
Alimenti, rendite e oneri permanenti
8'400
Affitto e spese accessorie (valutato)
12'000
Fabbisogno per vivere
20'400
Totale entrate/uscite
79'183
176'346
Ammanco annuo
97'163
3.3.
Da parte loro, i ricorrenti non hanno ritenuto necessario presentare osservazioni in merito al calcolo in questione, limitandosi invece a contestare la legittimità dell’operato dell’autorità fiscale. A loro avviso, in mancanza di documentazione contabile comprovante un prelevamento, un trasferimento o un qualsiasi altro consumo di capitale proprio, l’autorità non dovrebbe poter presumere l’esistenza di redditi imponibili (cfr. ricorso del 9 gennaio 2013, p. 2), aggiungendo poi che il numerario dichiarato dalla moglie alla fine del precedente periodo fiscale 2009 basterebbe a giustificare la provenienza del capitale servito all’acquisto delle quote sociali della __________ Sagl (cfr. verbale di audizione del 24 aprile 2013).
3.4.
A quest’ultimo riguardo, si è già ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una tassazione per apprezzamento si giustifica, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, non solo in caso di mancata dichiarazione, ma anche in presenza di un inadempimento degli obblighi procedurali e persino quando la mancanza di documenti attendibili sulla situazione finanziaria del contribuente non possa essergli imputata (v. supra, in particolare consid. 2.2.).
Non è assolutamente comprensibile come i ricorrenti possano sostenere che l’autorità fiscale dovrebbe conformarsi alla dichiarazione del precedente periodo fiscale – peraltro contestata – e conseguentemente accettare le loro giustificazioni, anche in assenza della benché minima prova. Gli insorgenti sembrano in particolare dimenticare che i loro obblighi di collaborazione vanno ben oltre quello di presentare una dichiarazione con i relativi allegati, ma si estendono al dovere di “fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta” (articoli 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Come già sottolineato, di fronte ad una manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite, ed in particolar modo alla luce dell’acquisto delle quote sociali della __________ Sagl, avevano l’obbligo di offrire all’Ufficio di tassazione tutte le spiegazioni necessarie, comprovando segnatamente la provenienza dei capitali utilizzati per saldare il prezzo d’acquisto, stabilito contrattualmente in fr. 125'000.–. Non avendo adempiuto a tale obbligo, essi hanno messo l’autorità nella condizione di non poter fare altro che procedere ad una tassazione per apprezzamento.
3.5.
Per quanto attiene infine alla commisurazione del reddito aggiunto in via di apprezzamento, l’importo di fr. 100'000.– appare difficilmente censurabile.
Basti pensare, a tale proposito, ai criteri di calcolo offerti dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), emanata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello il 1° settembre 2009. Per una coppia come quella dei ricorrenti, l’importo base destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF), ammonta mensilmente a fr. 1'700.– (fr. 20'400.– annui). Lo stesso importo è stato considerato dall’autorità di tassazione, che lo ha aggiunto agli altri oneri dichiarati dagli stessi contribuenti. In assenza di elementi contrari e alla luce dell’importante contratto sottoscritto dalla moglie, anche l’ammontare del reddito definito per apprezzamento sfugge pertanto ad ogni critica.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: