Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2013.224
Entscheidungsdatum
30.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2013.224 80.2013.229

Lugano 30 marzo 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1 e PI 1,

contro

RS 1 rappr. da: RA 2

oggetto

ricorsi del 29 e del 31 agosto 2013 contro la decisione del 31 luglio 2013 in materia di assoggettamento all’imposta comunale.

Fatti

A. Con decisione del 6 marzo 2013, il RS 1 ha stabilito che PI 1 aveva trasferito il domicilio fiscale a __________ dal 1° gennaio 2012, mentre manteneva quello civile a __________. Ha infatti constatato che il contribuente, nato nel 1976, celibe, soggiornava nel Comune dal 1° novembre 2009, recandosi quotidianamente a __________ per esercitarvi l’attività di impiegato di vendita presso la __________. Il Comune ha rilevato anche che il contribuente era celibe, senza figli e che, “per libera scelta”, aveva locato un appartamento più vicino al posto di lavoro.

B. L’11 marzo 2013, il RI 1 si è rivolto al RS 1, invitandolo a “sospendere momentaneamente” la procedura, in considerazione del fatto che quest’ultimo aveva “comunque rilasciato al signor PI 1 un’autorizzazione di soggiorno nel vostro Comune valida fino al 30 settembre 2012”.

Il RS 1 ha risposto con lettera del 22 marzo 2013, ritenendo non sussistessero motivi giustificati per sospendere momentaneamente la decisione “in quanto l’esecutivo ha già chiesto di trasferire unicamente il domicilio fiscale anche ad altre persone”. Secondo il dispositivo della decisione, la stessa era impugnabile con reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno.

C. Dopo che l’Ufficio di tassazione di __________ aveva dichiarato irricevibile un reclamo interposto dal contribuente contro la suddetta decisione, in quanto incompetente, il RS 1 ha notificato alle parti una nuova decisione, attribuendo loro il diritto di reclamo al municipio dello stesso Comune.

Con reclamo, rispettivamente del 9 e dell’11 luglio 2013, il RI 1 e PI 1 hanno contestato che fossero adempiuti i presupposti per l’assoggettamento di quest’ultimo alle imposte comunali nel RS 1.

In particolare il RI 1 ha rilevato che il contribuente soggiornava a __________ “per ragioni di comodità dettate dalla necessità di evitare impegnative trasferte giornaliere per recarsi al lavoro”, ma che era domiciliato fin dalla nascita a __________, dove rientrava regolarmente dai genitori e dove trascorreva la maggior parte del suo tempo libero. Ha inoltre sottolineato che la nozione di domicilio della legge tributaria si riallaccia a quella dell’art. 23 del Codice civile (CC), definendo ingiustificata “la decisione di trasferire unicamente il domicilio fiscale del signor PI 1” nel Comune di __________, “riconoscendo in modo esplicito che il medesimo non intrattiene alcun vincolo nel vostro Comune”.

Quanto a PI 1, ha a sua volta affermato di rientrare regolarmente, “almeno due o tre volte per settimana, i fine settimana, per i giorni festivi e durante le vacanze” a __________, dove risiedono i genitori, il fratello, amici e conoscenti. Al contrario, a __________ ha sostenuto di non intrattenere “alcuna relazione di tipo sociale, ricreativo o sportivo” e di non avervi “legami di natura personale”.

D. Il RS 1 ha respinto i reclami, con decisione del 31 luglio 2013, nella quale ha ribadito che PI 1 lavorava a __________ quale impiegato di vendita presso la __________ e che “quindi potrebbe raggiungere ogni giorno il luogo di lavoro anche dal suo comune di domicilio” e che, essendo celibe e senza figli, “per libera scelta ha locato un appartamento più vicino al posto di lavoro”.

E. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, sia PI 1 sia il RI 1 hanno impugnato la decisione del RS 1, ribadendo che il domicilio fiscale del contribuente è tuttora a __________. Le argomentazioni riprendono quelle già sottoposte al Comune con i rispettivi reclami.

Diritto

  1. 1.1.

Per l’art. 299 cpv. 1 LT, contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica. Il capoverso seguente consente poi al contribuente di ricorrere alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo, entro trenta giorni dalla notifica.

Con una sentenza del 27 agosto 2011 (n. 80.2011.107), la Camera di diritto tributario ha stabilito che, quando è controverso solo l’assoggettamento all’imposta comunale di un contribuente che è già soggetto fiscale nel Canton Ticino, compete al comune che rivendica l’assoggettamento l’intimazione di una decisione nei confronti del contribuente e dell’altro (o degli altri) comune che già assoggetta la stessa persona. Contro tale decisione del Municipio sarà dato dapprima reclamo alla stessa autorità comunale e poi ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 299 cpv. 2 LT).

1.2.

Il ricorso, interposto dal contribuente e dal RI 1, contro la decisione con cui il RS 1 ha respinto il reclamo ed ha confermato l’assoggettamento di PI 1 all’imposta comunale, è pertanto ricevibile.

  1. 2.1.

Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p. 794).

2.2.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

2.3.

Una persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi regolarmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

· l’effettiva residenza in un determinato luogo;

· l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

Se i presupposti del domicilio fiscale sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

2.4.

Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).

Le relazioni del contribuente celibe con i genitori sono considerate generalmente meno strette di quelle che intercorrono fra i coniugi, in particolare quando ha superato i trenta anni e risiede da oltre cinque anni ininterrottamente nello stesso luogo (cfr. le sentenze del Tribunale federale dell’8 maggio 2012 n. 2C_26/2012 consid. 3.2; del 12 aprile 2012 n. 2C_918/2011 consid. 3.2 a. E.; del 1° febbraio 2012 2C_518/2011 consid. 2.1). Se almeno uno dei due criteri è adempiuto, si presume che il centro delle relazioni vitali si trovi nel luogo in cui è esercitata l’attività lucrativa o nel luogo di soggiorno settimanale, se non coincide con il primo. Il contribuente può confutare la presunzione, dimostrando che ritorna almeno una volta alla settimana nel luogo dove vive la sua famiglia, con la quale per determinati motivi è legato in modo particolarmente stretto, e dove intrattiene altre relazioni personali e sociali. Se riesce a provare l’esistenza di simili relazioni familiari, private e sociali nel luogo di domicilio della famiglia, compete al cantone o al comune, dove lavora o soggiorna durante la settimana, l’onere di provare che il contribuente intrattiene con questo luogo le relazioni economiche e eventualmente personali prevalenti (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’8 maggio 2012 n. 2C_26/2012 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).

  1. 3.1.

Nel caso in esame, PI 1 aveva abbondantemente superato i trenta anni ed era celibe. Svolgeva la sua attività lucrativa dipendente a __________, ma manteneva il domicilio a __________, presso i genitori. Aveva ottenuto un’autorizzazione di soggiorno a __________ alla fine del 2009, quindi poco più di due anni prima. Secondo il RS 1 ciò basta a ritenere che dal 1° gennaio 2012 il contribuente abbia trasferito il domicilio fiscale da __________ a __________.

3.2.

La motivazione della decisione con cui il RS 1 ha assoggettato all’imposta comunale PI 1 è estremamente succinta. È vero che pone l’accento sulla circostanza che il contribuente è celibe e ultratrentenne, ma non fornisce alcuna indicazione in merito all’appartamento in cui soggiorna durante la settimana: è evidente che per accertare il domicilio fiscale sarebbe determinante sapere se si tratti di un monolocale ammobiliato oppure di una casa con più locali. Né si accenna all’esistenza di legami con persone o associazioni locali o a verifiche della sua presenza nel Comune durante il fine settimana.

Inoltre, come fa notare anche il RI 1 nel suo ricorso, appare difficilmente comprensibile la decisione di scindere il domicilio fiscale da quello civile, se si tiene conto del fatto che in entrambi i casi il presupposto è rappresentato dalla residenza nel comune con l’intenzione di rimanervi stabilmente.

3.3.

Il contribuente ed il RI 1 avevano del resto già interposto reclamo contro la decisione di assoggettamento, argomentando che PI 1 trascorreva tutto il tempo libero a __________, dove intratteneva relazioni sociali importanti. Per quanto non siano state portate prove concrete di quanto affermato, si deve constatare che il comune resistente, nella decisione con cui ha respinto i reclami, non si è minimamente confrontato con le considerazioni proposte dai reclamanti, limitandosi per contro a riproporre le stesse motivazioni già contenute nella prima decisione.

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

Tenuto conto dei presupposti su cui si fonda la determinazione del domicilio fiscale, della ripartizione dell’onere della prova, della motivazione perlomeno contraddittoria della prima decisione di assoggettamento e soprattutto delle argomentazioni proposte con i reclami, la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le esigenze di motivazione richieste dal diritto costituzionale.

3.4.

La decisione impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una nuova decisione su reclamo, confrontandosi con gli argomenti dei reclamanti.

  1. Visto l’esito dei ricorsi, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati al __________, perché adotti una nuova decisione su reclamo.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).


per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

9

CC

Cost

LAID

LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

9