Incarti n. 80.2013.215 80.2013.216
Lugano 10 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 agosto 2013 contro la decisione del 31 luglio 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________, svolge due attività lucrative: l’una, a titolo principale, quale insegnante privata di pianoforte e l’altra, a titolo accessorio, quale insegnante del metodo Feldenkrais.
Nella dichiarazione fiscale 2012, la contribuente indicava di aver conseguito dall’attività principale un reddito di fr. 21'507.– e dall’attività accessoria una perdita di fr. 2'827.–.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 19 giugno 2013,l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sua attività principale in fr. 28'000.–, mentre azzerava la perdita proveniente dall’attività accessoria, spiegando nella motivazione allegata di avere rettificato i valori dichiarati “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 luglio 2013, lamentando un calo di iscritti alle lezioni private di pianoforte e sottolineando gli “ingenti costi di formazione” legati all’attività di insegnante del metodo Feldenkrais.
D. L’autorità di tassazione, con decisione del 31 luglio 2013, accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito dell’attività lucrativa principale in fr. 23'000.– e quello dell’attività accessoria in fr. 3'000.–, con la seguente motivazione:
– reddito da attività indipendente principale rettificato in fr. 23'000.–, rispetto al dichiarato viene effettuata una ripresa di ca. fr. 1'500.– in quanto la quota parte di affitto del proprio appartamento considerato aziendale risulta eccessivo (anche in considerazione dell’attività indipendente accessoria). La spesa nel caso di abitazioni in affitto, dev’essere determinata partendo dal canone netto di locazione, questo valore va diviso per il numero dei locali più uno in modo da tener conto dei locali di servizio (cucina, bagni, cantina, lavanderia) che concorrono alla determinazione del canone di locazione e moltiplicato per il numero dei locali adibiti a scopi aziendali.
– reddito da attività indipendente accessoria determinato in fr. 3'000.–, rispetto a quanto dichiarato viene effettuata una ripresa di fr. 4'861.– inerenti le spese di formazione, incluse le spese di trasferta, in quanto non sono deducibili le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le riprese effettuate dall’autorità di tassazione, sostenendo in particolar modo di avere calcolato le spese per l’utilizzo di due locali all’interno del proprio appartamento, conformemente ai parametri citati nella decisione impugnata.
Diritto
Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.
1.2.
Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
Non è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).
Il primo oggetto di litigio è legato ai costi per l’uso di due locali della propria abitazione a scopo aziendale.
La ricorrente ha fatto valere, a tale proposito, un importo totale di fr. 5'600.–: fr. 3'600.– in relazione alla sua attività principale di insegnante di pianoforte e fr. 2'000.– con riguardo all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais (cfr. questionari complementari per indipendenti senza contabilità). L’autorità di tassazione, da parte sua, ha ripreso una parte di queste spese, nella misura di fr. 1'493.– in relazione all’attività principale (nella motivazione della decisione impugnata giustifica espressamente la differenza tra il reddito tassato di fr. 23'000.– e il reddito dichiarato di fr. 21'507.– con la ripresa di una quota parte delle spese di locazione) e di fr. 1'000.– con riguardo all’attività accessoria (cfr. consid. 3.2).
2.2.
I canoni di locazione o il valore locativo dei locali che servono direttamente all’attività lucrativa indipendente di un contribuente rientrano senz’altro fra le spese aziendali e professionali giustificate (Noël, op. cit., n. 29 ad art. 27 LIFD, p. 461). Pur ammettendo la più ampia libertà di apprezzamento dei lavoratori indipendenti nella scelta delle modalità e dei luoghi di svolgimento della loro attività, si deve tuttavia evitare di qualificare come spese aziendali mere spese di mantenimento personale (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 19 gennaio 2009, in: LGVE 2009 II n. 22 p. 255, che ha negato la deduzione ad un avvocato, che abitava a meno di un chilometro dal luogo di lavoro).
In particolare, come ancora recentemente ammesso da questa Camera (sentenza CDT n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011), nel calcolare la misura della deduzione litigiosa vanno applicati gli stessi criteri validi per i lavoratori dipendenti. La spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2).
2.3.
Come esposto in narrativa, la ricorrente vive a __________, in via __________, in un appartamento di 3 locali e mezzo. Per sua stessa ammissione paga una pigione annua (senza spese accessorie) di fr. 12'960.–. Applicando gli stessi criteri validi per i lavoratori dipendenti, la deduzione per l’uso di un locale a scopo aziendale andrebbe così calcolata:
(fr. 12'960.– : 4.5) x 80% = fr. 2'304.–.
All’importo totale di fr. 5'600.– fatto valere dalla ricorrente andrebbe conseguentemente ripresa la differenza di fr. 3'296.–. In simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, di riprendere un importo complessivo di “soli” fr. 2'493.– (fr. 1'493.– in relazione all’attività principale e fr. 1'000.– con riguardo all’attività accessoria) appare oltremodo generosa nei suoi confronti. È infatti appena il caso di ricordare che le due attività professionali della ricorrente non possono essere svolte parallelamente né tanto meno necessitano di particolari spazi e infrastrutture, tali da giustificare l’utilizzo di due locali separati.
2.4.
Va infine rilevato che la ricorrente non può nemmeno trarre giovamento dalla circostanza che nei periodi fiscali precedenti l’autorità di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
Oggetto di litigio sono, in secondo luogo, le spese aziendali direttamente legate all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais.
L’autorità di tassazione, come visto, ha negato la perdita dichiarata di fr. 2'827.–, rivalutando il reddito imponibile dell’attività lucrativa indipendente in fr. 3'000.–. Rispetto alle spese aziendali indicate dalla ricorrente, l’autorità ha ridotto a fr. 1'000.– i costi per l’uso di un locale della propria abitazione (di cui si è detto sopra) e ha azzerato le spese di trasporto e di formazione rivendicate in deduzione.
3.2.
Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/ Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). In concreto, spettava quindi alla ricorrente dimostrare in modo ineccepibile le spese generali richieste in deduzione dall’utile lordo conseguito con l’attività accessoria.
3.3.
Quanto alle spese di formazione (fr. 3'186.65, corrispondenti alla formazione osteopatia craniosacrale), dall’esame della documentazione prodotta agli atti dell’incarto fiscale risulta che la ricorrente ha effettivamente partecipato, dal 28 al 30 agosto 2012, a un corso di terapia craniosacrale a __________, presso la __________ di __________. La terapia craniosacrale è una pratica della medicina complementare, che viene spesso associata ad altre terapie fisiche, alcune di derivazione orientale (come per esempio l’agopuntura, lo shiatsu, lo yoga oppure la riflessologia) ed altre nate in Occidente come la chiropratica, l’osteopatia ma anche il metodo Feldenkrais. Già per questa ragione, senza la necessità di approfondire ulteriormente il corso seguito dalla ricorrente, non si intravvedono particolari motivi per negare la qualifica di spese aziendali alla tassa di iscrizione (fr. 580.–) e ai costi di pernottamento (fr. 395.–, cfr. fattura dell’albergo __________). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, un simile corso non può certo assurgere a nuova formazione, per almeno due ragioni. Innanzitutto perché la ricorrente esercita ormai da anni l’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais e, secondariamente, poiché un diploma in terapia craniosacrale si acquisisce solo attraverso una formazione pluriennale seguita parallelamente all’attività professionale (cfr. sito internet dell’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale [Cranio Suisse], in: http://www.craniosuisse.ch).
Sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, a giudizio di questa Camera vanno ancora riconosciuti quali spese aziendali gli importi di, rispettivamente, fr. 543.– e fr. 20.– versati al Registro di Medicina Empirica (RME). Tale registro permette, infatti, ai terapeuti attivi nel settore della medicina complementare e alternativa in possesso del marchio di qualità RME di farsi conoscere a un vasto pubblico di potenziali pazienti. Vanno infine considerate spese aziendali anche l’acquisto del libro “Kraniosakrale Osteopathie” (fr. 179.–) e dei due cuscini anatomici (fr. 218.–). Per contro, in assenza di indicazioni più precise in merito alla natura dei corsi ed al loro nesso con l’attività professionale, la tassa di iscrizione al corso di improvvisazione teatrale di __________ e i due soggiorni presso il Seminarhotel di __________, nel Canton __________, sembrano piuttosto rappresentare mere spese di mantenimento privato, in quanto tali non deducibili dall’utile aziendale (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
3.4.
Per quanto concerne le spese di trasferta (fr. 1'675.–, pari alla metà del costo dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico), è qui appena il caso di ricordare che alla ricorrente è già stata concessa in deduzione la metà dell’abbonamento annuale in relazione all’attività principale di insegnante di pianoforte. Un simile importo è senz’altro più che sufficiente a coprire le sue spese aziendali, anche con riferimento all’attività accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais. Del resto, dagli atti non si evince quale sia la necessità professionale che giustifica la deduzione di costi tanto rilevanti, specie se si considera che l’unica trasferta comprovata è quella intrapresa per il corso di terapia craniosacrale, tenutosi a __________ dal 28 al 30 agosto 2012.
Da ultimo, quanto ai costi per l’uso di un locale della propria abitazione a scopi aziendali, si rinvia a quanto esposto al punto precedente (cfr. consid. 2). L’ammissione di un ulteriore importo di fr. 1'000.–, che si aggiunge all’importo di fr. 2'107.– (fr. 3'600.– ./. fr. 1'493.–) già riconosciuto in relazione all’attività principale di insegnante di pianoforte, appare addirittura generosa nei confronti della ricorrente.
3.5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nel pieno rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio, le spese aziendali riconosciute dall’autorità di tassazione vanno aumentate di un ulteriore importo di fr. 1'935.–. Conseguentemente il reddito imponibile dell’attività lucrativa accessoria di insegnante del metodo Feldenkrais va diminuito da fr. 3'000.– a fr. 1'065.–.
Nonostante l’esito del gravame, solo parzialmente favorevole alla ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico una parte della tassa di giustizia e delle spese processuali, vista la sua situazione economica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 luglio 2013 è riformata nel senso che il reddito da attività indipendente accessoria della contribuente è diminuito a fr. 1'065.–
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: