Incarto n. 80.2013.167
Lugano 25 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 luglio 2013 contro la decisione del 12 giugno 2013 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC) 2009.
Fatti
RI 1 ha lavorato presso la __________, a __________, fino al giorno del suo pensionamento, il primo luglio 2009. In quest’occasione riceveva una prestazione in capitale di fr. 1'183'091.-.
Con lettera del 23 aprile 2010 la Città di __________ comunicava a RI 1 l’apertura di una procedura per l’accertamento del domicilio. Il ricorrente, domiciliato da anni nella capitale, il 14 novembre 2008 aveva trasferito il proprio domicilio a __________, nel Canton __________. Le autorità __________ ritenevano il contribuente ancora domiciliato sul proprio territorio. Un termine di 15 giorni veniva accordato per presentare eventuali osservazioni.
Il contribuente rispondeva con scritto del 30 aprile 2010, contestando tale conclusione e dichiarando di essere validamente domiciliato a __________, nel paese di __________, dove aveva acquistato un’abitazione primaria il 14 settembre 2007 e due abitazioni secondarie nel corso dell’anno 2010.
C. Il 3 febbraio 2011 l’RS 1 emetteva una decisione pregiudiziale, con la quale comunicava al contribuente di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del comune di __________ per il periodo fiscale 2009, “per elezione di domicilio o dimora fiscale (art. 2 LT)”.
Il 17 febbraio 2011, il rappresentante del contribuente chiedeva di visionare l’incarto concernente il proprio cliente. L’autorità di tassazione rispondeva in data 1° marzo 2011 invitando il contribuente ed il rappresentante a visionare gli atti nella propria sede di __________, rifiutando di inviare l’incarto direttamente allo studio del patrocinatore. Il rappresentante di RI 1 lamentava, con scritto del 3 marzo 2011, una violazione del diritto di essere sentito e chiedeva di emanare una decisione formale al riguardo.
D. Il 7 marzo 2011 RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di assoggettamento del 3 febbraio 2011, lamentando in primo luogo un formalismo eccessivo ed una violazione dell’art. 29 Cost., in relazione alla mancata trasmissione dell’incarto concernente il contribuente. Censurava inoltre una carente motivazione della decisione e, nel merito, ribadiva il proprio assoggettamento nel Canton __________.
Il 21 maggio 2012 si teneva un’udienza tra le parti.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 giugno 2012. In relazione all’esame degli atti, ribadiva di averlo ammesso, presso i propri uffici, conformemente alla giurisprudenza. Negava poi una carente motivazione della decisione, sottolineando che nel corso dell’udienza del 21 maggio 2012 il rappresentante del reclamante aveva potuto visionare tutti gli atti. Nel merito, l’autorità fiscale sottolineava che il contribuente non aveva mai smesso di vivere nell’abitazione coniugale condivisa con la moglie a __________, come confermato da accertamenti di polizia e da testimonianze di un vicino di casa e del postino; inoltre, la sua automobile e la sua motocicletta erano immatricolati nel Canton Ticino ed a lui erano intestati gli allacciamenti elettrici, idrici e telefonici della casa di __________. Fino al 30 giugno 2009, poi, aveva lavorato in questa stessa città, dove si concentravano pertanto i suoi interessi vitali.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta preliminarmente la violazione del diritto di essere sentito, sia perché gli atti non sono stati trasmessi al suo rappresentante sia in considerazione della carente motivazione della decisione. Nel merito, contesta nuovamente l’assoggettamento per l’anno fiscale 2009 nel Canton Ticino, sottolineando che nel Canton __________ dispone di un’abitazione primaria ed è titolare di una società che si occupa di marketing. Nel Comune di __________ egli parteciperebbe poi attivamente alla vita politica e sociale. Ammette di trascorrere tre mesi a __________ e, su tale presupposto, ritiene che gli accertamenti della polizia non bastino a dimostrare il suo domicilio in quest’ultimo comune.
Nelle sue osservazioni del 10 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso.
Diritto
Il ricorrente lamenta in primo luogo un formalismo eccessivo ed una violazione del diritto di essere sentito, poiché l’autorità di tassazione non ha recapitato al legale l’incarto concernente il ricorrente, ma lo ha invitato a consultare i documenti nella propria sede.
1.2.
Per l’art. 187 cpv. 1 LT, il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. L’art. 187 cpv. 2 LT aggiunge che il contribuente può esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.
L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 187 cpv. 3 LT).
1.3.
Per l’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, se ne deduce in particolare il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’esercizio del diritto di essere sentito e, nello specifico, il diritto di accedere agli atti “è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto in causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie” (RtiD I-2009, n. 14t, p. 436).
1.4.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella sentenza del 10 aprile 1996 (DTF 122 I 209, consid. 2b) il Tribunale federale non ha affermato che l’avvocato ha diritto di ricevere gli atti nel suo studio, bensì ha sostenuto che l’accesso agli atti implica generalmente solo il diritto di consultare i documenti alla sede dell’autorità, di prendere appunti e, nella misura in cui ciò non comporta inconvenienti eccessivi per l’amministrazione o per il tribunale, di fare delle fotocopie (cfr. anche Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 6 ad art. 56 LTF, p. 454). L’Alta Corte ha censurato la decisione, con cui il Tribunale dei minori si era rifiutato di inviare gli atti ad un legale, per il fatto che la sua prassi era di trasmettere gli atti agli avvocati residenti nello stesso cantone, cosicché ne risultava un’inammissibile discriminazione.
Nei rapporti con l’autorità fiscale, la prassi è dunque quella di mettere a disposizione del contribuente gli atti nei propri uffici (cfr. p. es. Casanova/Zweifel, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 15, n. 17, p. 145; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, § 124, n. 17, p. 1272; inoltre, la sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 2009, n. 2C_301/2009, consid. 2.2).
1.5.
Nel caso concreto, non vi è stata nessuna violazione del diritto di essere sentito del contribuente, poiché è stata offerta al suo rappresentante la possibilità di consultare tutti i documenti concernenti il contribuente e la determinazione del domicilio. Inoltre, il rappresentante del ricorrente è stato convocato in udienza ed ha potuto visionare gli atti.
L’insorgente lamenta quindi una carente motivazione della decisione di assoggettamento ed il fatto di non essere stato convocato prima di tale decisione.
2.2.
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
2.3.
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
2.4.
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.5.
Tenuto conto del fatto che la decisione di assoggettamento è suscettibile di reclamo alla stessa autorità di tassazione e, in seguito, di ricorso all’autorità giudiziaria, una sua motivazione succinta è compatibile con il diritto di essere sentito.
Diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, d’altronde, neppure il reclamo deve più essere motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD e, per il diritto cantonale, dall’art. 205 cpv. 2 LT, non devono più essere motivate (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in ASA 71 p. 623 = RDAF 2003 II 285 consid. 1b; inoltre la giurisprudenza di questa Camera, p. es. la sentenza CDT n. 80.96.046 del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.).
Ne consegue che anche tale censura formale deve essere respinta.
Né giustifica l’annullamento della decisione la circostanza che il contribuente non sia stato convocato in udienza. A tale riguardo, egli riconosce che un’audizione si è verificata, ma sostiene che la stessa mirava esclusivamente a “trovare un’intesa sulla ripartizione fiscale tra i due cantoni interessati”.
3.2.
Agli atti non è reperibile un verbale dell’udienza in questione. Non mette conto tuttavia approfondire la questione dei temi trattati in quell’occasione. Gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono infatti che l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.
Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
3.3.
Quali che siano stati gli argomenti trattati durante l’udienza del 21 maggio 2012, è pertanto escluso che l’autorità di tassazione, che non era neppure obbligata a convocare personalmente il ricorrente, abbia violato il diritto di essere sentito.
Nel merito, è controverso se il ricorrente sia illimitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino, avendo il domicilio fiscale nel comune di __________, oppure nel Canton __________, a __________.
4.2.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
4.3.
Una persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi regolarmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
· l’effettiva residenza in un determinato luogo;
· l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
4.4.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso per permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 25).
4.5.
Per contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierenden Wohnsitz”; cfr. LOCHER, op. cit., p. 30).
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista all’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova dei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi provarne l’esistenza. Il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle informazioni circonstanziate su tutte gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).
5.2.
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
5.3.
Come ancora recentemente giudicato dal Tribunale federale, in caso di trasferimento del domicilio da un Cantone all’altro, spetta pertanto al contribuente il compito di provare l’esistenza di stretti legami con il nuovo Cantone dove afferma essere domiciliato, perlomeno se l’assoggettamento ammesso dalle autorità appare molto verosimile, in base ad indizi precisi. Questa regola, inizialmente valida solo nei rapporti internazionali, trova ormai applicazione anche in materia di doppia imposizione intercantonale (decisione TF n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012, in: StR 67/2012 p. 828)
È incontestato che il ricorrente, nato nel 1949, sposato dal 1977 con __________, ha lavorato fino al 30 giugno 2009 alle dipendenze della __________, a __________. Dal 1982, i coniugi __________ sono proprietari di una casa d’abitazione in via ____________________ a __________.
Il contribuente ha annunciato al Comune di __________ la sua partenza per __________ (__________) il 31 ottobre 2008, mentre la moglie sarebbe rimasta domiciliata a __________.
6.2.
Come già anticipato, il fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza infatti il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
6.3.
È vero che, potendo ogni coniuge avere il suo proprio domicilio principale, si deve verificare per il singolo partner in quale luogo siano adempiuti i presupposti per l’assoggettamento illimitato (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 6, n. 65, p. 74 e giurisprudenza citata). Tuttavia, i coniugi hanno in linea di principio un unico domicilio fiscale comune (DTF 121 I 14 consid. 4b e 4c). In effetti, in generale marito e moglie hanno un luogo di residenza unico, dove abitano insieme. In tal caso, la determinazione del domicilio fiscale non pone problemi: esso si trova al luogo della residenza comune (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 223, p. 76).
Anche se il coniuge lavora in un altro cantone e rientra regolarmente alla fine della settimana dalla famiglia, il suo domicilio si trova al luogo di residenza della famiglia. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale considera i legami creati dai rapporti personali e familiari più forti di quelli stabiliti al luogo di lavoro. Solo se il contribuente non rientra nella sua famiglia alla fine della settimana (o non con la regolarità necessaria) il suo domicilio si trova al luogo di lavoro, nel qual caso il luogo di residenza della famiglia rappresenta per lui un domicilio fiscale secondario (de Vries Reilingh, op. cit., n. 224-226, p. 76 e giurisprudenza citata).
Come già accennato, i legami con il luogo di lavoro assumono maggiore importanza se il contribuente assume una funzione dirigenziale.
Per i contribuenti coniugati in pensione, che soggiornano alternativamente in due luoghi differenti, il centro degli interessi personali si determina principalmente in funzione della durata dei rispettivi soggiorni, dell’intensità dei contatti familiari e delle relazioni sociali, come pure delle condizioni d’abitazione (DTF 131 I 145 consid. 5).
6.4.
Nel caso in esame, nel momento in cui il ricorrente ha annunciato al comune di __________ il trasferimento del domicilio a __________, lavorava ancora nella stessa città presso la __________. Ha perlomeno implicitamente escluso che sia sopravvenuta una separazione dalla moglie, sicché almeno fino al momento del suo pensionamento si deve concludere che il luogo di lavoro e quello in cui sussistevano i legami personali più importanti continuava ad essere la città di __________. Né, d’altronde, il contribuente ha provato di aver fatto un trasloco, portando oggetti di sua proprietà nel suo nuovo luogo di domicilio.
Ma anche dopo il pensionamento non vi sono elementi univoci in grado di rendere verosimile un effettivo spostamento del centro degli interessi vitali dal Canton __________ al Canton __________.
In questa prospettiva, la constatazione della sua presenza presso l’abitazione coniugale di __________, in occasione delle verifiche della polizia, piuttosto che come la prova di “un periodo di permanenza prolungato dell’insorgente a __________”, come sostenuto nel ricorso, rappresenta la conferma della circostanza che il centro degli interessi non è mai stato trasferito.
Non possono essere trascurati, in questo contesto, neppure gli altri elementi che l’autorità fiscale ticinese ha sottolineato. Si pensi al fatto che tutti gli attestati fiscali (del datore di lavoro, delle banche, delle assicurazioni ecc.) sono tuttora indirizzati al domicilio coniugale di __________. Nella stessa dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2009, inoltrata all’autorità fiscale grigionese, il contribuente menziona il numero di telefono di __________, accanto a quello del suo cellulare. Perfino la notifica di prestazioni in capitale, inviata all’autorità di tassazione dalla cassa pensione il 29 settembre 2009 – quasi un anno dopo il preteso trasferimento a __________ – indica quale indirizzo dell’assicurato __________ a __________.
Alla stessa conclusione inducono anche l’immatricolazione dell’automobile e della motocicletta e l’intestazione degli allacciamenti elettrici, idrici e telefonici della casa di __________.
6.5.
I pochi argomenti con cui l’insorgente cerca di confutare la tesi dell’autorità fiscale ticinese non sono certo sufficienti a provare, o anche solo a rendere più verosimile, che il centro dei suoi interessi sia stato trasferito a __________ (__________).
La generica attestazione di partecipazione attiva “alla vita politica e sociale del Comune”, rilasciatagli dal segretario comunale di __________, si fonda sulla “sua assiduità nei contatti con gli amministratori comunali e nella richiesta di informazioni alla cancelleria di __________” e sulla sua “partecipazione alle attività civiche”. Le indicazioni fornite non sono certamente precise e circostanziate.
Anche l’attestazione dell’Ente Turistico Regionale del __________, secondo cui il contribuente avrebbe “operato nel supporto di attività turistiche in seno al villaggio di __________” è quanto di più vago si possa immaginare e comunque fa riferimento ad “attività turistiche”, che certo non presuppongono il domicilio nel comune.
Circa la sua attività in seno alla __________ Sagl di __________, si deve sottolineare che la società, costituita nel dicembre del 2009, ha sede allo stesso indirizzo dell’appartamento abitato dal ricorrente. Non è noto quale impegno comporti per il contribuente l’esercizio di tale attività, che finora non risulta tuttavia aver prodotto utili. Perlomeno curiosa si deve ritenere, tuttavia, la circostanza, che emerge dalla dichiarazione d’imposta presentata dall’insorgente all’autorità fiscale __________, che sua moglie è impiegata della stessa società, da cui consegue un reddito di fr. 11'274.–.
6.6.
In queste circostanze, la comunicazione alle autorità comunali del trasferimento del domicilio nel Canton __________ non trova alcuna conferma nei fatti ed appare semplicemente l’espressione dell’auspicio del ricorrente di essere sottoposto all’imposizione sul reddito in un cantone notoriamente più attrattivo dal profilo fiscale. Tale comunicazione del resto è avvenuta prima del pensionamento, in occasione del quale gli è stata versata una prestazione in capitale di oltre un milione di franchi.
L’unico aspetto che desta stupore, in un simile contesto, è che l’autorità fiscale ticinese abbia assoggettato all’imposta per il periodo fiscale 2008 la sola moglie, ammettendo il domicilio del marito nel Canton __________.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: