Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2013.103
Entscheidungsdatum
09.09.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2013.103 80.2013.104

Lugano 9 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 17 aprile 2013 contro la decisione del 17 aprile 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

A. RI 1, nato nel 1984, di professione ingegnere, è domiciliato nel comune di __________ ma svolge la propria attività alle dipendenze della __________ AG di __________, nel Canton __________.

Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito del lavoro netto di fr. 69'821.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

trasporto (mezzo privato) fr. 17'650.–

doppia economia domestica fr. 1'600.–

vitto fr. 1'600.–

alloggio fr. 12'000.–

altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 35'350.–

B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 49'900.– per l’IC ed in fr. 49'600.– per l’IFD. A titolo di spese professionali, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:

trasporto (mezzo pubblico) fr. 3'500.–

doppia economia domestica fr. 1'600.–

alloggio fr. 12'000.–

altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 19'600.–

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 gennaio 2013, nel quale contestava la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato. Sottolineava dapprima di avere l’obbligo di recarsi al posto di lavoro con la propria automobile, tanto è vero che l’azienda partecipava ai relativi costi con un importo annuo di fr. 1'200.–. Aggiungeva poi che l’uso dei mezzi pubblici risultava oltremodo gravoso anche per le trasferte dal luogo di domicilio () al luogo di residenza settimanale (), la prima fermata dell’autobus trovandosi a circa 50 minuti a piedi dalla sua abitazione ticinese.

D. Con lettera del 14 febbraio 2013, l’autorità di tassazione trasmetteva al contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2011, dal quale emergeva un ammanco finanziario di oltre 16'000 franchi, invitandolo a presentare le proprie osservazioni.

In risposta, con scritto del 23 febbraio 2013, il contribuente ammetteva l’esistenza di un saldo negativo, giustificandolo tuttavia con il suo stile di vita spartano, che gli permetteva di vivere praticamente con nulla.

E. Preso atto della pigione mensile pagata per l’appartamento di __________ (fr. 1'300.–), l’autorità di tassazione allestiva un nuovo calcolo del dispendio, dal quale emergeva un ammanco di quasi 20'000 franchi, sottoponendolo nuovamente al contribuente per una sua presa di posizione.

In risposta, con scritto del 15 marzo 2013, quest’ultimo contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate, sottolineando in particolare che le spese di trasferta rivendicate in deduzione (fr. 17'650.–) erano solo teoriche e non corrispondevano forzatamente alle spese realmente sostenute durante l’anno.

F. L’Ufficio di tassazione, con decisione su reclamo del 17 aprile 2013, commisurava il reddito imponibile in fr. 64'900.– per l’IC ed in fr. 67'600.– per l’IFD.

L’autorità aveva in particolar modo aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per fr. 20'000.–, spiegando nella motivazione allegata che il calcolo sottoposto al contribuente considerava, fra le uscite, il solo costo annuale dell’abbonamento generale dei mezzi pubblici (fr. 3'500.–), ammesso in deduzione a titolo di spese professionali.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’aggiunta di “altri redditi” oltre a quanto dichiarato.

Il ricorrente ribadisce anzitutto che le spese di trasporto rivendicate in deduzione erano solo teoriche e non corrispondevano a quanto realmente speso nell’anno. Contesta inoltre il suo fabbisogno minimo d’esistenza, calcolato dall’autorità di tassazione in fr. 15'000.–, sostenendo nuovamente di condurre una vita modesta, senza concedersi alcuno svago.

Diritto

  1. 1.1.

La prima censura, relativa alla mancata deduzione dell’importo di fr. 17'650.– a titolo di spese di trasporto con il mezzo privato, non è più oggetto di contestazione.

1.2.

In applicazione della restrittiva giurisprudenza in materia di pendolari settimanali (“Wochenaufenthaltern”), secondo cui il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve rimanere l’eccezione, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione il costo annuale dell’abbonamento generale dei mezzi pubblici (fr. 3'500.–), al quale ha aggiunto in sede di reclamo un ulteriore importo di fr. 2'000.– “al fine di agire in modo prudente e per tenere conto di ogni e qualsiasi disagio scaturito per lo spostamento dal proprio domicilio (zona “__________” __________) alla stazione FFS (o )”. Di nessuna rilevanza sono invece gli spostamenti quotidiani tra il luogo di residenza () ed il posto di lavoro (). Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata).

1.3.

Nel gravame qui in esame, come visto, il ricorrente lamenta invece l’aggiunta ai proventi dichiarati di “altri redditi” per un importo di fr. 20'000.–.

  1. 2.1.

Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.2.

In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Tale regola non è però assoluta, dal momento che nella procedura fiscale vanno pure considerate le effettive possibilità probatorie oppure i comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece laddove il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

Indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano, in definitiva, i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

  1. 3.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.2.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

  1. 4.1.

Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso – in sede di reclamo – un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–. Ha però rinunciato ad eseguire una formale tassazione d’ufficio, continuando la procedura ordinaria con l’adozione di una decisione su reclamo.

In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del diritto (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).

4.2.

Contrariamente a quanto ancora sostenuto nel gravame qui in esame, le spese professionali considerate nel calcolo della disponibilità finanziaria del ricorrente non sono quelle dichiarate dal ricorrente (fr. 35'350.–), ma quelle inizialmente accertate dall’autorità di tassazione (fr. 19'600.–). Se così non fosse, l’ammanco finanziario annuo ammonterebbe a fr. 35'744.– (e non soltanto a fr. 19'994.–), come ben si evince dallo stesso calcolo delle entrate e delle uscite e dalla motivazione della decisione su reclamo, nella quale l’autorità sottolineava in particolare di aver tenuto conto “del sol costo dell’abbonamento generale con i mezzi pubblici”. A nulla valgono quindi le censure del ricorrente, secondo cui le spese professionali di trasporto da lui rivendicate in deduzione (fr. 17'650.–) sono solo teoriche e non corrispondono necessariamente a quanto realmente speso durante l’anno.

Contraddittoria risulta pure la proposta di aggiungere alle sue entrate l’importo di fr. 1'200.–, ricevuto dal datore di lavoro a titolo di indennità per spese d’automobile forfettarie (cfr. certificato di salario, cifra 13.2.2). Premesso che un simile importo spetta di principio unicamente ai lavoratori che devono utilizzare spesso la propria automobile privata a scopi professionali (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna 2007, p. 107), nella sua concezione usuale rappresenta in ogni caso un semplice rimborso di spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro (art. art. 327a CO). Se invece si volesse seguire la tesi del ricorrente ed ammettere che fosse destinato a coprire le spese di trasferta quotidiana da __________ a __________ e viceversa, così come sostenuto dal ricorrente (cfr. reclamo del 18 gennaio 2013), esso configurerebbe effettivamente un’integrazione di stipendio. In tal caso, prima di poterlo conteggiare fra le sue entrate, andrebbe tuttavia assoggettato all’imposta sul reddito, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.

4.3.

Altre censure meritano invece un’ulteriore verifica. Così come sostenuto dal ricorrente, l’autorità avrebbe dovuto sommare alle sue entrate anche l’importo di fr. 3'925.– accreditatogli dal locatore di __________ (fr. 1'345.– il 10 novembre 2011 e fr. 2'580.– il 1° dicembre 2011). Dall’esame dell’incarto fiscale sembrerebbe inoltre che nei suoi confronti fosse pendente una procedura d’incasso forzato dei premi di cassa malati. È quindi probabile che nel periodo fiscale qui in discussione non avesse ancora saldato gli oneri assicurativi di sua pertinenza, che l’autorità di tassazione ha conteggiato fra le sue uscite.

Da verificare è infine l’aggiunta di un importo totale di fr. 15'000.– a titolo di “fabbisogno d’esistenza secondo i parametri UEF”. Certo, un simile importo corrisponde all’incirca al minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, che per una persona che vive da sola ammonta mensilmente a fr. 1'200.– (cfr. tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edizione 1° settembre 2009). Tuttavia, come questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti può infatti essere valutato in base a diversi parametri, a dipendenza della loro situazione personale (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007).

4.4.

Nel caso in esame, il ricorrente ha più volte ribadito di avere un tenore di vita molto modesto e di vivere praticamente con nulla, sostenendo in particolare di non concedersi alcuno svago (“non sono andato ne in vacanza ne al cinema ne ho fatto un’altra attività”, “non possiedo nessuna TV e non ho nemmeno spese di telefono superiori ai 20 CHF all’anno”). Nel presente gravame ha poi aggiunto di avere consumato tutti i pasti nella mensa aziendale e di non avere speso nemmeno un centesimo per abbigliamento e biancheria intima.

In realtà, tali affermazioni sono già contraddette dal luogo di invio delle dichiarazioni fiscali. La dichiarazione del 2010, per esempio, è stata spedita il 27 aprile 2011 da __________, località termale della __________, mentre quella successiva è stata inviata il 21 settembre 2012 da __________, nota località balneare della __________. Esse sono pure contraddette dalla considerevole pigione mensile pagata per l’appartamento di __________ (fr. 1'300.–), che a dire del ricorrente serviva unicamente quale pied-à-terre settimanale. Esse sono infine smentite dall’uso dell’automobile privata, notoriamente più cara del mezzo pubblico, e dalla scelta di risiedere durante la settimana ad oltre 20 chilometri dal posto di lavoro.

Simili incoerenze, tuttavia, non permettevano ancora all’Ufficio di tassazione di attenersi strettamente ai parametri del diritto esecutivo, senza prima procedere ad un esame dettagliato della documentazione bancaria richiesta in visione. Da essa (conto di risparmio aperto presso __________) emerge infatti che il ricorrente ha prelevato nel corso dell’anno 2011 un importo totale di fr. 28'393.45, che a suo dire sarebbe servito per far fronte a tutte le sue spese correnti.

4.5.

Ora, tale importo (prelevato a contanti) risulta già a prima vista manifestamente insufficiente, ove si pensi appena che per l’appartamento di __________ ha dovuto versare pigioni per complessivi fr. 15'600.–, a cui vanno ancora ad aggiungersi eventuali spese accessorie. È infatti difficilmente immaginabile che il ricorrente possa aver coperto tutte le ulteriori spese con il rimanente saldo di fr. 12'793.45, tra le quali figurano in particolare quelle per l’uso e la manutenzione dell’automobile (il ricorrente ha dichiarato di aver percorso 26'000 chilometri per sole trasferte professionali), quelle per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93 LEF).

In simili circostanze, l’autorità di tassazione avrebbe per esempio potuto richiedere al ricorrente i giustificativi delle pigioni versate mensilmente per l’appartamento di __________, le bollette del telefono (che a suo dire non superavano l’importo annuo di 20 franchi) oppure ancora l’elenco dei costi sostenuti per la casa di __________ (riscaldamento, elettricità, eventuali riparazioni, ecc.), di proprietà dei suoi genitori. Solo in ultima analisi, ovvero completata l’istruttoria, avrebbe potuto/dovuto commisurare un reddito d’altra fonte per insufficiente disponibilità finanziaria.

  1. 5.1.

A questa Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra descritti, avvertendo il contribuente che qualora non dovesse dar seguito alle richieste di informazioni, omettendo così di adempiere ai propri obblighi di collaborazione, sono ravvisabili gli estremi di una tassazione d’ufficio. In questo caso, l’autorità fiscale dovrà menzionare quanto disposto dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza (DTF 123 II 552 = RDAF 1998 II 445).

5.2.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 17 aprile 2013 è annullata e gli atti ritornati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per ulteriori accertamenti e per nuova decisione in relazione al reddito d’altra fonte.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 8 CC

II

  • art. 121 II

LAID

  • art. 46 LAID
  • art. 73 LAID

LEF

  • art. 93 LEF

LIFD

  • art. 17 LIFD
  • art. 26 LIFD
  • art. 123 LIFD
  • art. 126 LIFD
  • art. 130 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 16 LT
  • art. 196 LT
  • art. 200 LT
  • art. 204 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

6