Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2012.76
Entscheidungsdatum
05.05.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2012.76

Lugano 5 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 4 aprile 2012 contro la decisione del 23 marzo 2012 in materia di restituzione dei termini e revisione dell’imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

A. Con atto pubblico del 19 aprile 2002, RI 1 acquistava __________ un appartamento nel comune __________ (quota PPP n__________ del mapp. n__________). Il prezzo, pattuito dalle parti in complessivi fr. 500'000.–, veniva integralmente pagato sul conto clienti del notaio rogante tramite:

· mezzi propri (fr. 25'000.–);

· un versamento della cassa pensione (fr. 130'000.–);

· un versamento di __________, creditore ipotecario prescelto dall’acquirente (fr. 345'000.–).

B. Il 6 febbraio 2003, i coniugi __________ apprendevano __________ che il vecchio debito ipotecario della venditrice, di circa 300'000 franchi, non era stato nel frattempo estinto e che la banca creditrice, ancora detentrice della cartella ipotecaria, avrebbe promosso nei loro confronti l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.

Da qui l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti del notaio rogante, nel corso della quale emergevano quattordici malversazioni a danno di altrettanti clienti. Con sentenza del 15 dicembre 2004, confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale, la Corte delle assise correzionali di Lugano lo condannava per ripetuta appropriazione indebita, in parte qualificata, a tre anni e tre mesi di reclusione. Per quanto concerne le proprie pretese civili, RI 1, costretto a dover far fronte a due debiti “ipotecari” in seguito agli illeciti commessi dal notaio rogante, veniva rinviato al foro civile.

C. Durante i primi mesi del 2009, il contribuente riusciva a vendere l’appartamento di __________ al prezzo di fr. 650'000.–, tramite il quale poteva in particolare:

· saldare la previdenza professionale per fr. 130'000.–;

· saldare il debito nei confronti di __________ per fr. 300'000.–.

Il saldo dell’intera (forzata) operazione risultava comunque negativo. In effetti, con l’importo residuo di fr. 220'000.– (peraltro comprensivo del deposito infruttifero di 33'000 franchi trattenuto dal nuovo notaio rogante a garanzia del pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari), a cui andava ad aggiungersi la somma di denaro raccolta con un fondo di solidarietà, che allora ammontava a circa 60'000 franchi, i __________ dovevano ancora far fronte al debito contratto nei confronti di __________ ed alle ingenti spese legali sostenute dal 2003 al 2008.

D. Il 18 agosto 2009, RI 1 presentava la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, nella quale indicava quale valore di alienazione l’importo di fr. 650'000.– e quale valore di investimento l’importo di fr. 547'660.05, per un utile imponibile totale di fr. 102'339.95. L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava al contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari con decisione del 26 agosto 2009, nella quale commisurava l’utile in fr. 138'156.– e l’imposta in fr. 31'775.90.

Parallelamente all’inoltro della dichiarazione d’imposta, il 18 agosto 2009, il contribuente si rivolgeva anche all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono dell’imposta così calcolata. L’autorità fiscale, con decisione del 27 settembre 2010, respingeva la domanda. Un reclamo contro quest’ultima decisione veniva respinto dall’Ufficio esazione e condoni con decisione del 15 aprile 2011.

Questa Camera, con sentenza del 12 settembre 2011, ha respinto da parte sua un ricorso contro la decisione dell’autorità di riscossione (sentenza n. 80.2011.71). Premesso che dall’acquisto e dalla successiva (forzata) rivendita dell’immobile __________ il ricorrente non aveva realizzato nessun utile immobiliare, questa Corte ha tuttavia argomentato che la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, sebbene fondata su un calcolo che non rifletteva la situazione economica, era ormai divenuta esecutiva, sicché le era preclusa la possibilità di rimetterla in discussione nell’ambito di una procedura che si inseriva nella fase dell’esazione, e che come tale presupponeva proprio che un debito d’imposta fosse esecutivo.

E. Con istanza del 15 settembre 2011, RI 1 chiedeva la restituzione del termine di reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e, subordinatamente, la revisione della stessa.

L’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza, con decisione del 9 gennaio 2012. Per quanto concerne la restituzione dei termini, negava che ne fossero dati i presupposti ed in particolare che un grave motivo avesse oggettivamente impedito al contribuente di interporre reclamo nei termini previsti. L’autorità escludeva poi che fosse adempiuto un motivo di revisione, tanto più che quest’ultima è esclusa se l’istante, usando la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Un reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione del 23 marzo 2012.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la restituzione del termine di reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari e, subordinatamente, la revisione della stessa. Premesso che si è rivolto prima al Parlamento ed al Consiglio di Stato per risolvere il suo “annoso problema”, senza tuttavia trovare rispondenza, il ricorrente sottolinea che, se è caduto in errore dichiarando un utile non conseguito, lo stesso errore si deve rimproverare all’autorità fiscale, che ha deciso nello stesso senso. Rileva inoltre che il suo caso sarebbe unico, non esistendone uno simile o analogo che poteva fungere da esempio.

Diritto

  1. 1.1.

In primo luogo, i ricorrenti chiedono la restituzione del termine per interporre reclamo contro la decisione del 26 agosto 2009, con cui l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha notificato loro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari.

1.2.

La restituzione dei termini, secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, è data se è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

1.3.

È del tutto evidente che nella fattispecie non è dato un “grave motivo”, riguardante il contribuente o il suo rappresentante, che abbia comportato l’inosservanza del termine di reclamo. Il ricorrente ammette di essere incorso in errore, dichiarando un utile imponibile che economicamente non aveva conseguito, ma pretende che la circostanza che l’autorità di tassazione sia a sua volta caduta nello stesso errore costituirebbe un motivo di restituzione del termine. Non è difficile immaginare a quale incertezza del diritto si aprirebbe la strada se si ammettesse che ogniqualvolta una decisione è viziata da errore il termine di reclamo possa essere riaperto in qualsiasi momento. L’argomento dell’insorgente, secondo cui il suo errore sarebbe stato favorito dal fatto che non esisteva un caso simile al suo, che potesse fungere da esempio per la corretta dichiarazione dell’utile, può facilmente essere rivolto contro lo stesso contribuente: proprio perché non aveva trovato un caso simile al suo nella giurisprudenza a lui nota, poteva ritenere che nel dubbio fosse giustificato interporre reclamo e poi ricorso contro la decisione di tassazione.

  1. 2.1.

In via subordinata, il ricorrente postula come detto la revisione della decisione di tassazione stessa. Prendendo spunto da un’argomentazione contenuta nella motivazione della decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto la sua istanza di revisione, contesta che nella fattispecie si possa parlare di un cambiamento di prassi da parte dell’autorità fiscale.

2.2.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

2.3.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.4.

L’insorgente non spiega quale sia, fra quelli codificati all’art. 232 LT, il motivo di revisione su cui si fonda la sua istanza. Nelle sue motivazioni si limita a contestare uno degli argomenti su cui l’autorità fiscale si è fondata per negare la revisione. L’Ufficio di tassazione ha infatti sostenuto che una nuova considerazione giuridica di una fattispecie, una nuova prassi come pure un cambiamento della prassi vigente non rappresentano motivi di revisione. Secondo il contribuente, nel caso in esame l’autorità non potrebbe invece richiamarsi ad una prassi, perché “su questo tema non c’è mai stata una prassi né nemmeno ce n’è una, dato che – lo si spera vivamente – non dovrebbero mai più accadere fatti come quelli occorsi al ricorrente”.

In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ignoranza del diritto da parte del contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte dell’autorità, non costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza n. 2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2). Inoltre, la giurisprudenza dell’Alta Corte esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Ora, se il ricorrente riteneva che il suo fosse un caso unico, mai affrontato dalle autorità fiscali e giudiziarie ticinesi, avrebbe potuto e dovuto sottoporlo a queste ultime, proprio in considerazione del fatto che vi erano delle particolarità che potevano giustificare un reclamo ed anche un ricorso. Il fatto che, come egli sostiene, non ci fosse una prassi consolidata, non consolida pertanto ma piuttosto compromette la sua pretesa di ottenere una revisione della decisione di tassazione.

Ancora una volta, è il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi giuridici ordinari e quelli straordinari. In tale prospettiva, non si può ammettere che a distanza di oltre due anni dalla notificazione di una decisione un contribuente possa contestarla sulla base di argomentazioni giuridiche in precedenza trascurate.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte al minimo per tener conto della particolare situazione del ricorrente, sono a suo carico.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

5

LAID

  • art. 73 LAID

LT

  • art. 192 LT
  • art. 231 LT
  • art. 232 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

8