Incarti n. 80.2012.41 80.2012.42
Lugano 9 luglio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 1, __________ entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 febbraio 2012 contro la decisione del 25 gennaio 2012 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________ (__________) con il marito __________, è limitatamente imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino in quanto proprietaria di una casa di vacanza nel comune di __________ (mapp. __________).
Nella dichiarazione fiscale 2009, la contribuente attribuiva alla casa di vacanza un valore locativo di fr. 10'800.– e, per quanto concerne la sola imposta cantonale sulla sostanza, un importo di fr. 183'320.–, pari al suo valore di stima ufficiale.
B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona aumentava a fr. 15'400.– il valore locativo della casa di __________, spiegando nella motivazione allegata che l’agevolazione fiscale concessa alle abitazioni primarie (imposizione del valore locativo al 70% del valore commerciale delle pigioni) non poteva più essere ammessa per le abitazione secondarie.
Ai soli fini del calcolo dell’aliquota applicabile, l’autorità aggiungeva inoltre un importo di fr. 200'000.– a titolo di “altri redditi” e un importo di fr. 1'000'000.– a titolo di “altri elementi sostanza mobiliare”, attribuendo tali valori alla __________.
C. La contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 aprile 2011, nel quale contestava l’aggiunta di altri redditi e di altra sostanza a quella dichiarata, ponendo l’accento sul fatto di avere ormai da tempo cessato ogni attività lucrativa e di avere “già provveduto a donazioni ai propri figli”.
D. Alla luce della documentazione fiscale in suo possesso (Deutsche Einkommensteuererklärung 2009), con un primo scritto del 18 maggio 2011, l’autorità di tassazione invitava la contribuente a produrre una lista dettagliata di tutta la sostanza mobiliare e immobiliare detenuta alla fine del periodo fiscale, così come una copia della decisione di tassazione notificatale dalla competente autorità tedesca.
Con un ulteriore scritto del 17 giugno 2011, l’autorità si rivolgeva direttamente a entrambi i coniugi __________, chiedendo loro una lista dettagliata di tutte le relazioni bancarie e di tutte le proprietà immobiliari detenute alla fine del periodo fiscale.
E. In risposta, i coniugi __________ producevano uno scritto dell’avv. __________, loro consulente fiscale in __________, nel quale affermava che le suddette richieste di informazioni erano contrarie alla Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza sottoscritta dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania, in quanto travalicavano la sovranità fiscale delle autorità federali e cantonali.
L’Ufficio di tassazione di Bellinzona respingeva il reclamo, con decisione del 25 gennaio 2012 così motivata:
Dall’esame dei documenti fiscali in seguito forniti risulta chiaramente che sia il marito che la moglie sono proprietari di immobili da reddito e capitali.
A seguito di alcune richieste di documenti, dell’audizione del 1 settembre 2011 e delle ulteriori consultazioni nel frattempo intervenute con altri intermediari, non è stata a tutt’oggi fornita nessuna indicazione precisa ed esaustiva e non sono stati forniti i necessari documenti che giustificassero le contestazioni d’infondatezza delle classificazioni del reddito e della sostanza esteri formulate dall’autorità di tassazione con la primaria decisione di tassazione.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e __________ contestano nuovamente l’aggiunta di altri redditi e altra sostanza a quella dichiarata.
Ribadiscono in particolare che “i redditi da dividendi, quelli da locazione, quelli da rendite (a condizione che gli stessi vengano generati in Germania oppure anche in Svizzera) cadono interamente sotto la sovranità fiscale germanica allorché si tratta di contribuenti, cittadini germanici, con domicilio in Germania”, per cui non sarebbe data la competenza delle autorità federali e cantonali, “e ciò neppure per la determinazione e fissazione delle aliquote”.
Diritto
L’assoggettamento in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD; art. 3 LT).
Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.2.
Contrariamente all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello stesso senso s esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
Nel caso concreto, i valori degli elementi imponibili in Svizzera/nel Cantone Ticino non sono contestati. Non è oggetto di litigio il valore locativo della casa di vacanza di __________, che l’autorità di tassazione ha stabilito in fr. 15'400.–, considerando l’importo dichiarato e accertato nei precedenti periodi fiscali (di fr. 10'800.–) pari al 70% del suo valore di mercato. Non è nemmeno messo in discussione, per quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, l’importo di fr. 183'320.–, pari al valore di stima ufficiale del fondo.
Per contro, i coniugi RI 1 e __________ contestano il cumulo dei loro redditi esteri e della loro sostanza estera. Seppure stabiliti dall’Ufficio di tassazione unicamente per determinare l’aliquota applicabile, essi lamentano una violazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania (CDI-D; RS 0.672.913.62).
2.2.
La tesi ricorsuale dei coniugi __________, che peraltro si limita a rinviare ai “motivi invocati dai consulenti legali germanici”, non può essere condivisa per almeno due motivi.
In primo luogo, poiché l’art. 24 paragrafo 2 della CDI-D contiene una riserva espressa, che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza, senza tener conto dell’esenzione”. Certo, tale disposizione, ricalcata sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, è indirizzata allo Stato di residenza. Come ammesso dal relativo commentario e dalla dottrina più recente, essa va tuttavia interpretata nel senso che anche lo Stato della fonte o lo Stato di situazione di un bene può far capo al cosiddetto principio della progressione dell’aliquota (de Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal International, Berna 2012, p. 246; v. anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).
In secondo luogo, poiché il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe già per effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT). Come ha recentemente affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr. decisione TF n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).
2.3.
D’altra parte, in virtù del principio dell’unità fiscale della famiglia che caratterizza il sistema svizzero, non deve nemmeno stupire che l’autorità di tassazione abbia richiesto informazioni sulla situazione finanziaria del marito, sebbene l’immobile di __________ sia intestato alla sola moglie.
Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto, ovvero come una unità economica. A tale proposito, il Tribunale federale ha più volte chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).
Secondo il combinato disposto degli art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, da una parte, e del principio dell’unità fiscale della famiglia, dall’altra, bene ha quindi fatto l’autorità di tassazione a considerare non soltanto i redditi e la sostanza esteri di RI 1, ma anche quelli di sua marito __________. Quest’ultimo non diviene per questa ragione soggetto fiscale svizzero: il suo reddito e la sua sostanza estera vengono presi in considerazione unicamente per calcolare l’imposta sul reddito e sulla sostanza dovuta dalla moglie, quale unica proprietaria dell’immobile di __________. Tale conclusione è confermata anche dal commentario dell’OCSE (cfr. Commentario cit., n. 55 ad art. 23A), che contiene la seguente precisazione:
La règle s’applique même lorsque les revenus (ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de fortune) imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et femme) dont les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la législation interne, cumulés aux fins d’imposition.
Assodati i principi svizzeri della progressione delle aliquote e della tassazione congiunta dei coniugi, restano ora da esaminare gli importi di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr. 1'000'000.– stimati dall’autorità di tassazione a titolo di reddito e di sostanza esteri.
3.2.
Secondo gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
3.3.
Nel corso della procedura di reclamo, l’autorità ha fatto più volte presente ai coniugi RI 1 che gli importi di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr. 1'000'000.– erano stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota, invitandoli a fornire una lista di tutti i fattori della sostanza mobiliare e immobiliare detenuti alla fine del periodo fiscale così come una copia della decisione di tassazione tedesca. Da parte loro, i coniugi __________ non hanno mai dato seguito a queste richieste di documenti, limitandosi a presentare – come visto – un parere giuridico allestito dal loro consulente fiscale tedesco, che a torto lamentava una violazione della CDI-D.
In simili circostanze, una stima dei loro elementi di reddito e di sostanza, ai fini della definizione delle aliquote applicabili, si imponeva. Premesso che in questi casi l’autorità di tassazione sarebbe addirittura legittimata ad applicare le aliquote massime, il reddito e la sostanza esteri di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr 1'000'000.– appaiono valutati in maniera senz’altro plausibile. Tale conclusione è del resto indirettamente confermata da un parere privato allestito dalla fiduciaria __________ e prodotto agli atti dell’incarto fiscale dagli stessi coniugi __________, dal quale emerge un reddito imponibile totale di fr. 182'800.– e una sostanza imponibile totale di addirittura fr. 1'880'000.– (cfr. doc. 20 allegato al ricorso).
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: