Incarti n. 80.2012.219 80.2012.220
Lugano 29 luglio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 ottobre 2012 contro la decisione del 26 settembre 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. Con decisione del 30 novembre 2011, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile in fr. 43'100.– per l’IC ed in fr. 44'900.– per l’IFD.
B. Il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, con scritto del 4 maggio 2012, nel quale ha rilevato di aver avvertito un funzionario dell’Ufficio di tassazione che a metà novembre sarebbe partito per la __________, “come tutti gli anni… per un periodo di circa 5 mesi”, con la conseguenza che non sarebbe “stato in grado di controllare e pagare i dovuti d’imposta”. Nel merito, ha contestato la commisurazione del reddito, affermando di vivere in modo molto modesto.
C. Il 16 agosto 2012, l’autorità fiscale si è rivolta al reclamante, avvertendolo che il suo gravame risultava tardivo ed invitandolo pertanto a documentare i motivi del ritardo.
Il contribuente ha preso posizione con lettera del 3 settembre 2012, nella quale ha argomentato di essere stato in __________ dal 19 novembre 2011 al 29 aprile 2012 e di avere incaricato sua sorella di vuotare la sua casella postale ogni 15 giorni e di provvedere al pagamento della cassa malati. Delle altre pratiche, fra cui quelle fiscali, si sarebbe occupato personalmente al rientro.
Con decisione del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo. Nella motivazione ha osservato che un soggiorno preventivato all’estero non giustifica la restituzione dei termini.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità di tassazione. Ribadisce che prima di partire aveva avvertito un funzionario dell’Ufficio di tassazione, sollecitandolo ad adottare le decisioni per i periodi 2009 e 2010, che gli servivano per chiedere il sussidio della cassa malati. Lamenta quindi di non essere stato informato che avrebbe dovuto incaricare una terza persona di provvedere in sua assenza.
Diritto
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sostenendone la tardività.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.3.
Richiesto di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con un ritardo di quattro mesi dopo la scadenza dei termini legali, il contribuente ha spiegato di essere stato assente all’estero, in __________, dove trascorre regolarmente circa mezz’anno.
Secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata)
Proprio perché il ricorrente è solito trascorrere metà dell’anno all’estero, si deve escludere che la sua partenza per la __________ sia stata imprevista e tale da giustificare una restituzione del termine di reclamo. Al contrario, sapendo che si assenta dal domicilio per periodi prolungati, l’insorgente dovrebbe organizzarsi, per esempio, incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Se ha dato istruzioni alla sorella, come egli stesso ha illustrato all’autorità di tassazione, affinché gli ritiri la corrispondenza, ma non le ha dato istruzioni per il caso in cui gli siano indirizzate eventuali decisioni suscettibili di reclamo, questa situazione non è certo imputabile all’Ufficio di tassazione.
2.4.
Appare poi incomprensibile il rimprovero indirizzato al funzionario, cui il contribuente si sarebbe rivolto “a fine ottobre 2011”, per non averlo avvertito della necessità di incaricare una persona di ritirare la sua corrispondenza o per non avere atteso “altri cinque mesi per l’invio delle decisioni”. Un’autorità che deve trattare annualmente migliaia di casi non può certo permettersi il lusso di notificare le decisioni quando fa comodo ai singoli contribuenti, tenendo conto della loro assenza all’estero, peraltro protratta per ben metà dell’anno. Né il funzionario ha il compito di prestare consulenza ai cittadini, offrendogli indicazioni in merito alla tutela dei loro diritti in caso di partenza per un viaggio.
L’unica constatazione che si può fare a tale riguardo è che la sollecitazione ha avuto effetto: se il ricorrente alla fine di ottobre si è rivolto al funzionario “chiedendo a che punto si trovavano” le sue decisioni di tassazione, solo un mese dopo è stata notificata al contribuente la decisione per il periodo fiscale 2009. Se l’insorgente sapeva che sarebbe partito per la __________ a metà di novembre, avrebbe anche potuto sollecitare le decisioni un po’ prima della fine di ottobre.
2.5.
Né si vede come dalla lettera del 15 maggio 2012 dell’Ufficio di tassazione si possa concludere, come vorrebbe il ricorrente, che il reclamo sarebbe stato accolto. Lo scritto del 15 maggio 2012 (“le confermiamo il ricevimento del reclamo presentato il 04.05.2012 [data del timbro postale] contro le tassazioni sopra indicate. Purtroppo l’esame dei reclami contro le tassazioni non sempre può avvenire entro breve termine. Vorrà pertanto scusarci se la decisione del suo reclamo non sarà immediata. Faremo il possibile per limitare il tempo di attesa”) è una lettera che viene inviata automaticamente a tutti i contribuenti che interpongono reclamo e che ha lo scopo di confermare il ricevimento del gravame e, nel contempo, di avvertire che la decisione potrebbe anche richiedere un certo tempo. Il tenore dello scritto, che informa il reclamante che l’esame della sua contestazione non può sempre avvenire entro breve termine, non si presta ad equivoci ed in ogni caso non offre alcuna indicazione che possa far pensare che il reclamo sia già stato esaminato ed accolto.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: