Incarto n. 80.2012.212
Lugano 14 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2012 contro la decisione del 17 agosto 2012 in materia di multa per violazione degli obblighi di collaborazione.
Fatti
A. Il 17 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 una multa disciplinare di fr. 900.- per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2011, nonostante un richiamo e la successiva diffida.
B. Con reclamo del 6 settembre 2012, il rappresentante del contribuente faceva presente che la consegna intempestiva della dichiarazione dei redditi sarebbe dipesa da un disguido verificatosi nel periodo delle vacanze. Contestualmente veniva consegnata la dichiarazione compilata, sottolineando che il contribuente non aveva mai avuto l’intenzione di “evadere” l’imposta, poiché questo non gli sarebbe comunque stato possibile essendo tassato alla fonte. Il reclamo si chiudeva con la richiesta di stralcio della multa e di essere sentito dalle autorità competenti.
Il 12 settembre 2012 l’Ufficio di tassazione accettava parzialmente il reclamo del contribuente, mantenendo la multa disciplinare ma diminuendone l’ammontare a fr. 500.-.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo RA 1, dopo aver nuovamente esposto i fatti che hanno condotto alla sanzione, contesta il mantenimento della multa di fr. 500.- poiché questa avrebbe dovuto essere annullata con la consegna della dichiarazione d’imposta compilata lo stesso giorno, ovvero il 6 settembre 2012. Il rappresentante ribadisce altresì che tale multa sarebbe stata erogata nonostante il ricorrente avesse già pagato quasi tutta l’imposta dovuta, essendo titolare di un permesso B e quindi tassato alla fonte, per un importo totale anticipato di fr. 49'920.-. Sottolinea infine che il mancato rispetto del diritto di essere sentito dovrebbe giustificare l’annullamento della multa disciplinare.
D. All’udienza del 13 dicembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Il giudice delegato ha avvertito il ricorrente che, in base alla tabella per la determinazione delle multe, vi erano gli estremi per un eventuale aumento della sanzione.
Diritto
Deve dapprima essere esaminata la censura formale sollevata dal ricorrente in merito alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito. Infatti, il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ora, secondo l’insorgente, la decisione su reclamo impugnata dovrebbe essere annullata per il fatto che l’Ufficio di tassazione non ha dato seguito alla sua richiesta di essere convocato prima della decisione.
1.2.
Circa lo svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante, gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano ad attribuire all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.
Gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.
Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato in una sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
1.3.
Ne consegue che la mancata convocazione del contribuente da parte dell’autorità fiscale non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito e che pertanto non vi è ragione di annullare la decisione impugnata.
È ancora il caso di aggiungere che, se anche l’Ufficio di tassazione avesse effettivamente violato il diritto di essere sentito del ricorrente, ciò non avrebbe necessariamente comportato l’annullamento della decisione impugnata.
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura in cui essa non sia di particolare rilevanza - è infatti da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ora, siccome questa Corte ha convocato il ricorrente prima della decisione su ricorso, l’eventuale vizio formale sarebbe stato sanato.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472).
1.3.
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Nella fattispecie, è indubbio che il ricorrente abbia violato i suoi obblighi di collaborazione, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine attribuitogli dall’autorità fiscale. Il preteso “disguido occorso durante le vacanze”, a cui si riferisce nel ricorso, rappresenta un problema circoscritto ai rapporti privati fra il contribuente ed il suo consulente fiscale e non può come tale essere opposto all’autorità fiscale. Sarebbe peraltro stato sufficiente chiedere una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione prima della sua scadenza, per evitare la multa.
2.2.
Né giustifica l’annullamento della sanzione la circostanza, ancora addotta nel gravame, secondo cui il ricorrente avrebbe già pagato le imposte anticipatamente, essendo soggetto alla ritenuta alla fonte, con la conseguenza che non avrebbe mai “messo in pericolo la pur benché minima imposta”.
Il fatto che il contribuente, quale lavoratore straniero che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, ha domicilio o dimora fiscali in Svizzera, sia assoggettato ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il suo reddito da attività lucrativa dipendente (cfr. articoli 104 cpv. 1 LT e 83 cpv. 1 LIFD) non lo esime dall’obbligo di inoltrare la dichiarazione fiscale.
Infatti, quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.–, è eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva (articoli 113 cpv. 1 LT e 90 cpv. 2 LIFD; per il limite di reddito, cfr. art. 13 del Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011 [RL 10.2.2.1.1] e Appendice dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).
In considerazione della misura dello stipendio percepito, fin dal periodo fiscale 2008 il ricorrente è tenuto a presentare la dichiarazione fiscale per essere sottoposto alla tassazione ordinaria sostitutiva.
Per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si basa sulle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del marzo 2009 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato.
3.2.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC, che aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 27'500.30, sicché la multa in base al tariffario ammonterebbe a fr. 900.–, come era stato peraltro deciso il 17 agosto 2012, con la decisione poi riformata su reclamo. Non è chiaro per quale ragione l’Ufficio di tassaazione abbia in seguito ridotto la multa a fr. 500.–, non essendo la decisione su reclamo del 12 settembre 2012 motivata. Per questa ragione, nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2012, il giudice delegato ha prospettato un aumento della multa, per conformarla alla tabella già evocata. Non appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il calcolo delle multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più possibile uniformi i criteri di commisurazione delle sanzioni. Si deve pertanto procedere ad una modifica della decisione impugnata a svantaggio del ricorrente.
3.3.
Conformemente a quanto dispongono gli articoli 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, applicabili anche alla procedura di ricorso contro le multe disciplinari in virtù degli articoli 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Avendo avvertito il contribuente della probabile modifica della decisione a suo sfavore, questa Camera può senz’altro procedere in tal senso, elevando la multa a 900 franchi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 12 settembre 2012 è riformata nel senso che la multa disciplinare è elevata a 900 franchi.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: