Incarto n. 80.2012.193
Lugano 12 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 settembre 2012 contro la decisione del 3 settembre 2012 in materia di multa.
Fatti
A. A causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a RI 1, domiciliato a __________, un richiamo (il 15 maggio 2012) e quindi una diffida (il 17 luglio 2012), invitandolo a presentare la necessaria documentazione entro un termine di 20 giorni.
Rimasta inevasa anche la diffida, con decisione del 17 agosto 2012, l’autorità gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 540.–, rinnovando l’invito a produrre gli atti entro 20 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 agosto 2012, adducendo di essere stato assente all’estero per un mese (dal 10 luglio al 10 agosto 2012), ragione per cui non avrebbe mai potuto ottemperare al breve termine di 20 giorni impartitogli con la diffida.
L’Ufficio di tassazione, con decisione del 4 settembre 2012, respingeva il reclamo, rilevando in particolare di avere ricevuto la dichiarazione d’imposta solo il 3 settembre 2012, dopo cioè l’intimazione della multa disciplinare, senza che gli fosse pervenuta prima una richiesta di proroga.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo stralcio della multa.
Il ricorrente ribadisce di essere stato in ferie all’estero per un mese, lamentando l’inopportuna scelta della data di invio della diffida – nel bel mezzo dell’estate – e soprattutto il breve termine concessogli per produrre la documentazione richiesta.
D. Nelle proprie osservazioni del 21 settembre 2012, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame. Dopo aver posto l’accento sulle modalità di invio degli atti, intimati al contribuente tramite posta A plus il 20 luglio 2012 (la diffida) e il 21 agosto 2012 (la multa disciplinare), l’autorità aggiunge che lo stesso avrebbe avuto il tempo necessario per reagire o perlomeno richiedere una proroga del termine impartitogli, specie se si considera che “l’assenza per ferie è un fatto programmato”.
Con scritto di replica dell’8 ottobre 2012, il ricorrente contesta la contraddittorietà delle date indicate dall’Ufficio di tassazione e le modalità di spedizione degli atti, sostenendo in particolare che “una tale diffida vincolata a una simile multa” andava intimata per raccomandata.
Diritto
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’im-posta federale diretta, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
Nella fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna. Egli ha infatti consegnato la dichiarazione fiscale solo il 3 settembre 2012, dopo cioè aver ricevuto la multa disciplinare qui in discussione e ben oltre il termine di 20 venti giorni attribuitogli con la diffida del 17 luglio 2012.
A nulla valgono invece le censure sollevate nel gravame, ed in particolare l’inopportuna scelta della data di invio della diffida – nel bel mezzo dell’estate – e il breve termine concessogli per produrre la documentazione richiesta. In primo luogo perché la sequenza temporale di intimazione degli atti è una diretta conseguenza del comportamento reprensibile dello stesso ricorrente, che non ha presentato la dichiarazione d’imposta – che andava ritornata debitamente compilata entro il 30 aprile 2012 – nemmeno dopo un primo richiamo del 15 maggio 2012, senza peraltro mai richiedere una proroga. In secondo luogo poiché il termine di 20 giorni contenuto nella diffida del 17 luglio 2012, il cui recapito doveva essere atteso, va ancora considerato un “congruo termine” ai sensi degli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, trattandosi dell’ennesimo invito a voler produrre la documentazione richiesta.
In simili circostanze, nessuna negligenza è imputabile all’autorità di tassazione, dalla quale non si può certo pretendere che abbia l’obbligo di verificare la presenza o meno dei contribuenti prima di intimare una diffida o qualsiasi altro atto.
2.2.
Una deroga potrebbe essere ammessa solo in presenza di un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire se fosse provato che la sua inosservanza era da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Come più volte precisato dal Tribunale federale, deve trattarsi di un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude, di principio, la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
Anche sotto questo ristretto profilo, la decisione contestata rimane pertanto ineccepibile. Per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
2.3.
Da ultimo, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le date indicate dall’Ufficio di tassazione nelle proprie osservazioni del 21 settembre 2012 sono solo apparentemente contraddittorie. Dall’esame del tracciamento degli invii postali (estratto Track & Trace) risulta infatti che la diffida (datata 17 luglio 2012) è stata in realtà spedita il 19 luglio e recapitata il giorno successivo, mentre la multa disciplinare (datata 17 agosto 2012) è stata spedita il 20 agosto e recapitata il giorno seguente.
Alla pari delle lettere raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono infatti la verifica della data di recapito, essendo muniti di un numero, o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet. Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il giorno in cui l’invio postale viene recapitato nella cassetta delle lettere e nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sfera di potere del contribuente (decisione TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe, Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare notificazione di un atto e conseguentemente la decorrenza dei termini (art. 192 LT; art. 133 LIFD), indipendentemente dalla presenza del destinatario.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: