Incarto n. 80.2012.161
Lugano 26 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 agosto 2012 contro la decisione del 18 luglio 2012 in materia di IC 2011.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________ (nel Canton ) con la moglie RI 2, nel periodo fiscale qui in esame era limitatamente imponibile nel Canton Ticino in quanto proprietario di una casa di vacanza nel comune di __________ (). Il 13 dicembre 2011 (data di iscrizione a registro fondiario) donava l’immobile alle figlie __________ e __________, in ragione di un mezzo ciascuna.
B. Notificandogli la tassazione IC 2011, con decisione del 24 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna attribuiva alla casa di vacanza un valore locativo di fr. 32'166.–, che assoggettava pro rata temporis in capo alle figlie (fr. 1'519.–) e al contribuente (fr. 30'647.–). Da quest’ultimo importo deduceva spese di gestione e manutenzione per complessivi fr. 7'622.–, corrispondenti alla deduzione forfettaria del 25% prevista dalla legge cantonale.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 maggio 2012, nel quale faceva valere spese di gestione e manutenzione nella misura di fr. 14'058.–.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 18 luglio 2012, negando in particolare la deduzione della fattura di __________ Sagl (fr. 10'411.20). Nella motivazione allegata spiegava di non aver ricevuto alcuna risposta alle richieste di informazioni in merito al genere di lavori svolti e di avere conseguentemente confermato la deduzione forfettaria di fr. 7'622.– “in quanto più favorevole rispetto ai costi effettivi riconoscibili”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità di tassazione sotto due aspetti.
In primo luogo censura la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive, sottolineando in particolare che la fattura di __________ Sagl concerneva un risanamento urgente della porta d’entrata, dovuto ai continui straripamenti di un vicino ruscello. In secondo luogo censura il valore locativo tassato di fr. 30'647.–, chiedendo che venga ridotto pro rata temporis in funzione della durata della sua proprietà.
E. Nelle proprie osservazioni del 30 agosto 2012, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame. Ribadisce anzitutto di non avere mai ricevuto il dettaglio della fattura di __________ Sagl, aggiungendo poi che la stessa sarebbe stata emessa solo dopo aver donato l’immobile alle figlie. Quanto al valore locativo si limita ad osservare di averlo già imposto pro rata temporis, il suo valore pieno ammontando a fr. 32'166.–.
Diritto
Secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994). La deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
1.3.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT).
Venendo al caso in esame, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, come visto, ha ammesso in deduzione l’importo complessivo di fr. 7'622.–, corrispondente alla deduzione forfettaria del 25% prevista dalla legge cantonale. Il ricorrente chiede invece che gli vengano riconosciuti in deduzione i costi effettivi, ed in particolare la fattura di fr. 10'411.20, sostenendo che si tratterebbe di lavori di risanamento della porta d’entrata, danneggiata in seguito ai continui straripamenti di un vicino ruscello.
2.2.
Sennonché, la tesi del ricorrente non trova alcun riscontro nell’incarto fiscale. La citata fattura di __________ Sagl riferisce piuttosto di una “demolizione angolo muro esterno intorno alla pianta per giro macchina”, di uno “smontaggio porta garage” e di un “taglio guida in ferro a pavimento per binario porta garage”, senza fare alcun cenno alla porta d’entrata dell’immobile. Il ricorrente non ha d’altra parte mai dato seguito allo scritto del 5 giugno 2012, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a precisare il genere di lavori svolti, limitandosi a sostenere che la porta d’entrata dell’immobile aveva urgentemente bisogno di un risanamento. Se si aggiunge infine che la fattura data 21 dicembre 2011 e che la stessa è stata liquidata solo dopo aver donato l’immobile alle figlie, se ne deve concludere che il ricorrente è venuto meno al suo dovere di documentare in modo ineccepibile i costi di manutenzione effettivamente sostenuti quando ancora era proprietario della casa di vacanza.
In simili circostanze, la sua mancata collaborazione non può che condurre allo stralcio dell’importo di fr. 10'411.20. Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale spetta infatti ai contribuenti comprovare l’esistenza di quegli elementi che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario, quali sono senz’altro le spese di manutenzione di beni immobili privati (sentenza TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con rinvii).
2.3.
La conclusione non cambierebbe anche volendo seguire la tesi del ricorrente, secondo cui la fattura in discussione riguardava effettivamente un risanamento “urgente” della porta d’entrata, oggetto negli anni passati di “parecchie spese” dovute ai continui straripamenti di un vicino ruscello.
I lavori descritti non potrebbero in nessun caso costituire un costo di manutenzione, che per definizione consente unicamente di preservare lo stato di un immobile, conservarne l’uso e mantenerne la redditività, ma rappresenterebbero piuttosto un costo di investimento fiscalmente non deducibile (cfr. art. 33 lett. d LT). Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere di essere stato costretto a “sostituire la porta d’entrata con una soluzione migliore a proprie spese”, lasciando intendere di avere tratto un evidente vantaggio da tale opera, che gli ha permesso di rendere la proprietà più solida e resistente alle intemperie.
2.4.
Da ultimo, le ulteriori spese fatte valere dal ricorrente (controllo annuale apparecchio d’allarme, tasse di combustione, abbonamento per la manutenzione del bruciatore ecc.) costituiscono a prima vista tipici costi di gestione, che nel caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo) non sono ammessi in deduzione. Simili costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo (sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
La questione non merita tuttavia di essere approfondita ulteriormente. Stralciata la fattura di fr. 10'411.20, gli ulteriori costi fatti valere dal ricorrente risulterebbero in ogni caso meno vantaggiosi della deduzione forfettaria proposta dall’autorità di tassazione, anche nell’eventualità in cui il valore locativo dovesse essere ridotto (v. infra, consid. 3).
Come esposto in narrativa, il ricorrente censura pure il valore locativo tassato di fr. 30'647.–, che considera quale importo pieno e chiede conseguentemente che venga ridotto pro rata temporis in funzione della durata della sua proprietà.
3.2.
L’autorità di tassazione ha in realtà attribuito all’immobile di __________ un valore locativo pieno di fr. 32'166.–, che ha poi assoggettato pro rata temporis in capo alle figlie (fr. 1'519.–) e al ricorrente (fr. 30'647.–). La censura di quest’ultimo appare pertanto priva di ogni fondamento, nella misura in cui chiede che il reddito dell’immobile sia ridotto in proporzione alla durata della proprietà.
Dagli atti dell’incarto fiscale emerge tuttavia che l’importo complessivo di fr. 32'166.– è stato determinato partendo dal 90% del valore di reddito stabilito dall’Ufficio cantonale di stima, applicando cioè una prassi che, come l’Ufficio di tassazione non poteva non sapere, era già stata ripetutamente considerata illegale da questa Camera (cfr. decisione CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in: RtiD II-2008 n. 3t). In primo luogo poiché il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. In secondo luogo poiché, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito. Nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione; quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore locativo (Ufficio stima prima e Tribunale di espropriazione poi oppure Ufficio di tassazione prima e Camera di diritto tributario poi); inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata.
3.3.
Ne viene che anche il risultato del calcolo in questione è viziato dall’illegalità del criterio adottato a tal fine. La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale perché determini il valore locativo dell’abitazione di vacanza del ricorrente, in modo rispettoso della legge applicabile e dei principi costituzionali. Sull’importo così ottenuto determinerà poi l’ammontare delle spese di manutenzione, corrispondenti alla deduzione forfettaria del 25% prevista dalla legge cantonale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 18 luglio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché accerti anzitutto il valore locativo della casa di __________ e successivamente determini la deduzione forfettaria delle spese di manutenzione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: