Incarti n. 80.2012.144 80.2012.145
Lugano 28 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 luglio 2012 contro le decisioni del 13 giugno 2012 in materia di IC 2007, 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1, nato del __________, coniugato, svolge la l’attività di consulente alle dipendenze di diverse società. La moglie, RI 2, nata nel __________, risulta senza attività lucrativa.
Non avendo i coniugi __________ inoltrato le dichiarazioni fiscali per i periodi 2007, 2008 e 2009, nonostante un primo richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, con decisioni, rispettivamente, del 23 gennaio 2009, del 16 aprile 2010 e del 19 novembre 2010, infliggeva ai contribuenti delle multe disciplinari per l’ammontare totale di fr. 350.– e attribuiva loro un termine di 30 giorni per adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.
B. Con successive decisioni del 23 aprile 2009 e del 6 aprile 2011, l’autorità di tassazione notificava ai coniugi -----------le tassazioni IC/IFD 2007, 2008 e 2009, allestite d’ufficio a causa della loro mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito per l’anno 2007 in fr. 37'600.- per l’IC e in fr. 56'300.- per l’IFD, nel periodo fiscale 2008 in fr. 224'900.- per l’IC e in fr. 236'500.- per l’IFD e per l’anno 2009 in fr. 214'800.- per l’IC e in fr. 226'200.- per l’IFD. Nelle motivazioni allegate, l’autorità precisava che le tassazioni operate d’ufficio avrebbero potuto essere contestate solo con il motivo che esse erano manifestamente inesatte e che in tal caso i reclami avrebbero dovuto essere motivati e accompagnati dai necessari mezzi di prova. L’Ufficio di tassazione aggiungeva inoltre che i reclami con modalità e contenuti che non soddisfacessero i requisiti di legge, sarebbero stati dichiarati irricevibili e di conseguenza le tassazioni allestite d’ufficio sarebbero diventate definitive.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 25 maggio 2009 per la tassazione 2007 e del 9 maggio 2011 per le tassazioni 2008 e 2009, producendo le dichiarazioni d’imposta per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Per decidere sul reclamo contro la tassazione 2007, l’autorità fiscale, con scritto del 9 giugno 2009, richiedeva ai reclamanti l’invio di ulteriore documentazione, ed in particolare della copia del contratto di sottoscrizione delle 180 azioni della __________ SA e dei contratti di prestito stipulati con la __________ SA e la __________ SA e con il signor __________ e la __________ SA. Con ulteriore lettera del 21 settembre 2009, l’autorità di tassazione chiedeva ai contribuenti di presentare delle osservazioni in merito all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2007 dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, sottolineando che ogni rettifica apportata al calcolo avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. Gli insorgenti, dopo un primo richiamo, allegavano i documenti e le informazioni richieste, specificando di aver dichiarato le azioni della __________ SA per errore, essendo il loro acquisto, al momento della data determinante per la dichiarazione d’imposta 2007, unicamente in fase di contrattazione.
Per le decisioni su reclamo 2008 e 2009, RI 1 veniva assunto in udienza dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio in data 23 gennaio 2012 e invitato dallo stesso a produrre entro il 3 febbraio 2012 tutta la documentazione relativa all’operazione immobiliare part. __________ PPP __________ di __________, copia dei contratti di prestito in vigore e dei debiti privati, copia di tutti i movimenti bancari relativi ai contratti di debito e credito avvenuti negli anni 2008 e 2009 e infine copia dei conteggi dettagliati dell’attività indipendente accessoria, conseguita negli anni 2008 e 2009, attestata dalle necessarie fatture e dalla documentazione bancaria relativa agli incassi. In un’ulteriore udienza del 23 febbraio 2012, il contribuente veniva invitato a presentare le sue osservazioni relative ai documenti bancari nonché a tutta la situazione patrimoniale del 2008 e del 2009 e inoltre veniva richiesta nuovamente la produzione della documentazione sopraccitata. A tali richieste i ricorrenti non avevano dato nessun seguito, nemmeno dopo innumerevoli solleciti telefonici.
D. L’autorità di tassazione, con decisioni del 13 giugno 2012, accoglieva il reclamo per il periodo fiscale 2007, riducendo il reddito imponibile a fr. 0.– per l’IC ed a fr. 8'500.- per l’IFD, mentre dichiarava irricevibili i reclami relativi alle tassazioni dei periodi fiscali 2008 e 2009.
Con riferimento a questi due ultimi periodi, l’autorità fiscale adduceva che, nonostante un richiamo, la diffida del 5 marzo 2010 per il periodo fiscale 2008 e del 8 ottobre 2010 per l’anno 2009, e la multa disciplinare datata 16 aprile 2010, rispettivamente 19 novembre 2010, i contribuenti non avevano presentato le dichiarazioni fiscali. Le tassazioni erano quindi avvenute d’ufficio in ossequio agli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD e contro le stesse gli insorgenti avevano presentato un tempestivo reclamo allegando le dichiarazioni fiscali 2008 e 2009. L’autorità di tassazione aggiungeva che dall’esame della documentazione presentata unitamente alla dichiarazione fiscale risultavano chiaramente incerti e non documentati elementi indispensabili per la corretta evasione del reclamo. Inoltre durante l’udienza del 23 gennaio 2012 i contribuenti erano stati invitati a produrre i necessari documenti a sostegno della loro tesi, così come all’udienza del 23 febbraio 2012 in cui erano stati nuovamente chiamati a presentare i documenti richiesti entro il 15 marzo 2012. La domanda, malgrado innumerevoli solleciti telefonici, risultava tuttora inevasa. Di conseguenza l’Ufficio di tassazione, mettendo in evidenza la rilevanza della documentazione sollecitata circa lo sviluppo patrimoniale dettagliato per modificare la tassazione d’ufficio in base a dati certi e comprovati, stabiliva l’irricevibilità del reclamo, con conseguente conferma della tassazione d’ufficio.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, chiedono che le decisioni su reclamo per le tassazioni 2007, 2008, 2009 siano annullate e sostituite con nuove decisioni che confermino quanto esposto nelle rispettive dichiarazioni d’imposta allegate ai reclami. Essi riconoscono dapprima che RI 1, nei verbali di audizione, si è impegnato a fornire la documentazione postulata, ma rilevano tuttavia in relazione ai movimenti bancari che egli ha sempre puntualizzato di non disporre di conti propri e proprio per questa ragione i contribuenti non potrebbero adempiere la richiesta dell’autorità. I ricorrenti aggiungono inoltre che le singole posizioni attive e passive esposte nelle dichiarazioni troverebbero completo riscontro nelle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche, rispettivamente nei bilanci delle persone giuridiche interessate. Oltre a ciò essi sostengono che i movimenti di cassa per i periodi 2007, 2008 e 2009 sarebbero assolutamente equilibrati, ovvero il saldo attivo e passivo grosso modo corrisponderebbero. Infine i contribuenti ritengono che il calcolo delle Entrate/Uscite dell’anno 2009 non troverebbe riscontro nei fatti, poiché tra i costi sostenuti dal contribuente figurerebbero fr. 59'363.- (interessi passivi) che sarebbero di natura puramente calcolatoria. Infatti essi verrebbero regolarmente capitalizzati e mai pagati e togliendo questa presunta necessità liquida dal calcolo del dispendio per l’anno 2009, rimarebbe una disponibilità annua di fr. 10'771.- .
Diritto
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere probatorio non è tuttavia assoluta, dal momento che non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o a comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere a una tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2a ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
In altri termini, la tassazione è eseguita d’ufficio non solo se il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, ma anche se si rifiuta di dare puntuali informazioni oppure non ottempera ad un preciso invito di collaborare. La giurisprudenza consente infatti di procedere d’ufficio, al termine della procedura di accertamento, ogniqualvolta non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti oppure non suffragati – o suffragati in modo non convincente – da validi documenti (ASA 50 p. 363).
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. In tale contesto vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale presupposto di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
La giurisprudenza ha precisato inoltre che una tassazione d’ufficio si considera arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione d’ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d’ufficio viene confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La tassazione d’ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a tal fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne l'inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).
Nel caso in esame per l’anno 2007 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha intrapreso d’ufficio il calcolo della disponibilità finanziaria dei contribuenti. A seguito del reclamo presentato dagli insorgenti l’autorità fiscale, con scritto del 9 giugno 2009 e del 21 settembre 2009, ha richiesto loro di presentare alcune informazioni accompagnate dalla documentazione necessaria. I contribuenti, con lettera del 16 luglio 2009 e del 21 settembre 2009, hanno prodotto la documentazione richiesta dall’autorità di tassazione, eccezion fatta per le azioni della __________ SA, le quali nel periodo preso in considerazione non erano ancora stata acquistate.
Con il ricorso, i ricorrenti richiedono che la decisione su reclamo per le imposte 2007 venga annullata e sostituita da una nuova decisione che confermi quanto esposto nelle dichiarazioni d’imposta 2007.
3.2.
Secondo la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul reddito ammontano a zero franchi. Il reddito imponibile complessivo accertato dopo il reclamo ammonta per l’IC a fr. 0.- e per l’IFD a fr. 8'500.-, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale riduzione del reddito non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
3.3.
Date le circostanze questa Camera non entra nel merito del gravame e pertanto la richiesta dei ricorrenti di modificare la decisione su reclamo per le imposte 2007 non può essere accolta.
Si rileva inoltre a titolo abbondanziale che l’Ufficio di tassazione nella fattispecie ha fatto prova della necessaria oggettività, rettificando prontamente il proprio calcolo dell’imponibile sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti.
Per le imposte degli anni 2008 e 2009 i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio non avendo inoltrato le dichiarazioni fiscali richieste. Contro la tassazione per apprezzamento essi hanno interposto reclamo inoltrando le dichiarazioni fiscali, prive tuttavia di allegati importanti. I contribuenti, invitati più volte dall’Ufficio di tassazione a presentare i documenti necessari a certificare quando indicato nelle dichiarazioni d’imposta presentate dopo il reclamo (copia dei contratti di prestito in vigore, copia dei contratti relativi ai debiti privati, osservazioni concernenti i movimenti bancari relativi ai contratti di debito e credito avvenuti negli anni 2008 e 2009, nonché a tutta la situazione patrimoniale del 2008 e 2009, documentazione riguardante l’operazione immobiliare della part. __________ sita in __________ e copia dei conteggi dettagliati dell’attività indipendente accessoria, corredati dalle necessarie fatture e dalla documentazione bancaria connessa agli incassi), non hanno dato alcun seguito a tali richieste, anche dopo innumerevoli solleciti telefonici. Con le decisioni impugnate per gli anni 2008 e 2009 l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, vista la mancata produzione della documentazione necessaria.
4.2.
La procedura di tassazione per tutti e tre i periodi fiscali è stata caratterizzata da una indisponibilità dei contribuenti a collaborare con l’autorità fiscale e dalla conseguente intimazione di diffide, richiami e multe, seguiti da decisioni di tassazioni effettuate d’ufficio. Solo in quel momento i ricorrenti, inoltrando reclamo, hanno inoltrato le dichiarazioni d’imposta, omettendo tuttavia di fornire tutta la documentazione necessaria. Inoltre, in data 23 gennaio 2012 e 23 febbraio 2012 sono avvenute due audizioni, nell’ambito delle quali sono stati redatti e sottoscritti dei verbali, in cui veniva richiesto ai contribuenti di fornire i documenti richiesti entro e non oltre il 15 marzo 2012. L’autorità di tassazione si aspettava, anche se con qualche ritardo, che i coniugi , fossero in grado di sostanziare con i dovuti documenti lo sviluppo patrimoniale ed il dispendio dei periodi fiscali litigiosi. Ciò malgrado gli insorgenti non hanno mai trasmesso gli atti necessari, nonostante numerose sollecitazioni. Unicamente con il ricorso a questa Camera i contribuenti hanno prodotto i contratti di mutuo o degli estratti conto relativi ai prestiti tra RI 1, da una parte, e la __________ SA, la __________ SA,, la __________ SA, __________ e la __________ SA, dall’altra parte. Nel loro scritto, i ricorrenti ribadiscono di non possedere conti bancari propri e di non avere di conseguenza la possibilità di fornire copia della documentazione bancaria.
4.3.
In concreto è pacifico che per esaminare la situazione patrimoniale dei __________ l’Ufficio di tassazione necessitasse della documentazione richiesta. I ricorrenti con il loro atteggiamento hanno disatteso la necessaria collaborazione nel chiarimento del reddito imponibile e hanno contravvenuto in tal modo ai propri obblighi procedurali (art. 200 LT e art. 126 LIFD). Proprio di fronte alla scarsa propensione mostrata dai contribuenti a collaborare, è quindi immediatamente evidente che per l’autorità fiscale si imponeva di dichiarare irricevibile il reclamo, con conseguente conferma della tassazione d’ufficio.
Ora, come già sottolineato, secondo il Tribunale federale, per il fatto che la contestazione di una tassazione d’ufficio presuppone una prova qualificata, nella motivazione del reclamo la fattispecie deve essere esposta in modo documentato e si devono indicare i mezzi di prova (Tribunale federale, 29 marzo 2005, n. 2A.39/2004, in RF 2005, p. 520, consid. 5.2.). La giurisprudenza ha altresì chiarito che se l’autorità di tassazione non entra nel merito del reclamo contro una tassazione d’ufficio, a causa della mancata produzione della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso.
Per queste ragioni, nel caso in esame, è del tutto irrilevante che i contribuenti hanno prodotto in sede di ricorso la documentazione che era stata loro richiesta ripetutamente dall’Ufficio di tassazione.
4.4.
Si rileva infine che l’autorità fiscale con la decisione di tassazione ha avvertito i contribuenti delle condizioni che dovevano adempiere per contestare la tassazione d’ufficio. In questa stessa circostanza l’autorità di tassazione li ha anche avvertiti delle conseguenze che avrebbe avuto l’inosservanza degli obblighi in questione e più precisamente che il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Essi, non confermandosi a quanto richiesto dalla legge, hanno messo l’Ufficio di tassazione in condizione di non poter far altro che dichiarare irricevibile il loro reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: