Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2012.135
Entscheidungsdatum
07.03.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2012.135 80.2012.136

Lugano 7 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 5 luglio 2012 contro la decisione del 7 giugno 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

A. RI 1, nata il __________, divorziata, domiciliata a __________, ha gestito quale attività indipendente la videoteca __________ fino all’agosto 2010.

Con decisione 29 febbraio 2012 l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2010. Rispetto alla perdita dichiarata di fr. 14'350.–, l’autorità fiscale commisurava l’utile in fr. 25'000.–.

B. Con reclamo del 26 marzo 2012 la contribuente contestava l’aumento del reddito da attività indipendente. La reclamante specificava che, oltre al contributo cantonale ricevuto nel corso del 2010, non aveva recepito alcun reddito e che la differenza necessaria al suo sostentamento era stata coperta da aiuti puntuali da parte della famiglia, impossibili da giustificare in quanto “concreti e non sotto forma di denaro”.

C. Con comunicazione 29 marzo 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona convocava la contribuente avvertendola al contempo che la presentazione della documentazione a fondamento del reclamo sarebbe stata differita all’udienza nel caso in cui non fosse già avvenuta. In data 17 aprile 2012, durante l’udienza, l’autorità spiegava i motivi per i quali aveva proceduto alla correzione, ed in particolare che dall’esame della dichiarazione risultava un’insufficienza di disponibilità finanziaria per far fronte al proprio sostentamento. La reclamante si riservava un termine fino al 4 maggio 2012 per presentare la documentazione necessaria a pareggiare il calcolo sul dispendio.

Con scritto del 3 maggio 2012 la contribuente informava l’autorità fiscale che, nel mese di febbraio 2009, era stato accreditato sul suo conto corrente postale l’importo di fr. 52'793.29 proveniente da un conto di libero passaggio (2° Pilastro). La somma non era stata inserita erroneamente nella contabilità della ditta individuale __________. A detta dell’insorgente la cifra sarebbe servita al suo personale sostentamento per gli anni 2009 e 2010 oltre che per continuare l’attività della videoteca fino alla chiusura nell’agosto 2010. La contribuente non allegava alla lettera alcun documento giustificativo.

D. Con decisione del 7 giugno 2012 l’autorità di tassazione respingeva il reclamo e confermava la decisione impugnata calcolando un reddito da attività indipendente principale di fr. 25’000.– e un reddito imponibile complessivo di fr. 26'800.– per l’IC e di fr. 30'000.– per l’IFD. L’Ufficio di tassazione affermava che la correzione del reddito da attività indipendente era dovuta a un’insufficienza di disponibilità finanziaria riscontrata nel 2010 per far fronte al proprio sostentamento. Inoltre, con riferimento all’udienza del 17 aprile 2012 constatava che nessuna documentazione a sostegno del contenuto della lettera del 3 maggio 2012 era stata presentata.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario in materia di IC e IFD, RI 1 passa in rassegna i fatti connessi alla notificazione della prima decisione di tassazione, alle relative modifiche, alla successiva udienza, alle informazioni richieste dall’ufficio di tassazione e alla decisione intimatale dopo reclamo. La contribuente rileva di aver incassato una somma derivante dal 2° Pilastro, con la quale avrebbe provveduto al suo personale sostentamento e pure al mantenimento della videoteca nel periodo 2009/2010. In questo stesso periodo avrebbe pure fatto capo a puntuali aiuti dai famigliari. La contribuente infine dichiara di trovarsi a dover lottare per evitare di pagare imposte su redditi che, a sua detta, non avrebbe mai percepito. Chiede pertanto la rivalutazione della decisione di tassazione in virtù della sua reale situazione finanziaria riconducibile al periodo fiscale 2010 per la quale, vista la chiusura della sua attività ed il successivo periodo di disoccupazione, non avrebbe dovuto essere tassata.

Diritto

  1. 1.1.

Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

  1. 2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

  1. 3.1.

Nella fattispecie l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria della contribuente valutando attentamente la sua situazione debitoria personale e aziendale, la sua sostanza e le indennità di disoccupazione percepite durante il 2010. L’autorità fiscale ha poi rilevato che la somma di fr. 52'793.29 proveniente da un conto di libero passaggio (2° Pilastro), è stata effettivamente versata sul conto della contribuente nel febbraio 2009, ma integralmente spesa prima dell’inizio del 2010, ciò che emerge chiaramente dagli estratti conto postali 2009/2010. Per questo motivo, il sostentamento della ricorrente e la copertura delle spese legate all’attività della videoteca non risultano per nulla giustificate né la contribuente ha provveduto a produrre documentazione a supporto della sua posizione. L’autorità di tassazione ha quindi imposto un reddito da attività indipendente principale della contribuente pari a fr. 25'000.--.

Sin dal principio, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Ciò non toglie tuttavia che anche una tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

3.2.

L’autorità di tassazione ha dunque basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2010, dalle quali emerge una disponibilità mensile negativa di fr. 3'621.–, giungendo alla conclusione che la ricorrente dovesse avere conseguito ulteriori redditi ed in particolare che l’utile della sua attività indipendente ammontasse a fr. 25'000.– in luogo della perdita dichiarata di fr. 14'350.–. Il calcolo stabilito dall’autorità di tassazione relativo alle entrate e alle uscite dichiarate dalla contribuente è il seguente:

Entrate

Uscite

Attivi:

capitali 502 865

363

sostanza aziendale 26’570 35’649

9’079

Passivi:

debiti privati 300'000 300’000

passivi aziendali 50’000 50’000

Proventi:

reddito da attività indipendente

-14’350

indennità e assegni

12’892

reddito titoli e capitali dedotta IP

3

Oneri:

spese professionali, contributi, oneri assicurativi

6’040

spese immobili

1’500

interessi passivi

10’605

imposte

0

minimo vitale

14’400

Totale entrate/uscite

-1’455

41’987

Disponibilità annua

-43’442

Disponibilità mensile

-3’621

3.3.

Per costante giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito che corrisponda al suo tenore di vita, perlomeno nel caso in cui gli introiti dichiarati da quest’ultimo apparissero manifestamente insufficienti al suo mantenimento. In linea con il medesimo principio non può che essere considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dalla contribuente quando gli stessi non coprano manifestamente le spese necessarie al suo sostentamento ed al suo tenore di vita.

Un raffronto delle entrate e delle uscite rappresenta un ausilio senz’altro importante se non addirittura decisivo per determinare il tenore di vita di un contribuente, così come l’evoluzione del suo patrimonio. Nel caso di specie si rileva dapprima un discreto aumento della sostanza aziendale da fr. 26'570.– per l’esercizio 2009 a fr. 35'649.– per il 2010. A ciò si devono sommare le uscite relative alle spese professionali, contributi, oneri assicurativi per fr. 6'040.–, spese per gli immobili per fr. 1'500.– e gli interessi passivi corrispondenti a fr. 10'605.–. Il minimo vitale è stato infine quantificato dall’Ufficio di tassazione in fr. 14'400.–. Pur tenendo conto delle indennità di disoccupazione ricevute durante il 2010 pari a fr. 12'892.–, emerge comunque un ammanco annuo di fr. 43’442.–. Si tenga poi presente che la somma di fr. 52'793.29 proveniente dal conto di libero passaggio (2° pilastro), versato a beneficio della contribuente nel febbraio 2009, è stata spesa integralmente entro lo stesso anno; dall’elenco titoli risulta infatti che il saldo del conto corrente postale dell’insorgente al 31 dicembre 2009 ammontava a fr. 502.–. Il dispendio dell’insorgente nel corso del periodo fiscale 2010, di conseguenza, non può essere stato finanziato facendo ricorso a tale importo né d’altra parte può essere stato supportato interamente dagli aiuti dei famigliari della contribuente; questi ultimi, d’altronde, per stessa ammissione della contribuente, non hanno natura pecuniaria e dunque non sono mai stati comprovati.

3.4

La commisurazione del reddito dell’attività indipendente in fr. 25'000.– può apparire addirittura generosa, se si tiene conto del fatto che l’ammanco risultante dal calcolo del dispendio ammonta ad oltre 43'000 franchi. In tal modo, si può ritenere che l’autorità abbia considerato anche l’esistenza degli asseriti aiuti ricevuti dai famigliari.

  1. In assenza di elementi contrari, l’importo relativo al reddito da attività indipendente rettificato da una perdita dichiarata di fr. 14'350.– ad un reddito tassato di fr. 25'000.– appare più che legittimo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

  • ;
  • ;
  • ;
  • .

Copia per conoscenza:

  • municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 8 CC

II

  • art. 121 II

LAID

  • art. 46 LAID
  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 123 LIFD
  • art. 126 LIFD
  • art. 130 LIFD
  • art. 132 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 196 LT
  • art. 200 LT
  • art. 204 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

6