Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2011.98
Entscheidungsdatum
26.07.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2011.98

Lugano 26 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’8 luglio 2011 contro la decisione del 10 giugno 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

A. La RI 1 di __________ è una società anonima immobiliare, i cui attivi, nel periodo fiscale 2009, consistevano essenzialmente nel ricavo conseguito nel 2007 con la vendita del mapp. n. __________ RFD di __________.

Nella dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava di aver subito una perdita d’esercizio di fr. 7'005.–, che andava ad aggiungersi alle perdite dei precedenti sette esercizi per un totale di fr. 365'450.–.

B. Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 17 giugno 2010, l’RS 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile in zero franchi per l’imposta cantonale ed in fr. 55'600.– per l’IFD.

L’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto ai ricavi l’importo di fr. 62'500.–, pari agli interessi del 2,5% calcolati sul conto “Cassa inv.” (fr. 2'500'000.–), considerato come “prestito attivo”.

C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010, nel quale contestava l’imposizione degli interessi calcolati sulla liquidità. La reclamante argomentava di aver prelevato, dal conto presso __________ di __________, il 27 ottobre 2008, l’importo di fr. 2'500’000.–, “a debito della relazione bancaria intestata alla società”, e di averlo depositato il giorno stesso in una cassetta di sicurezza intestata alla società e, successivamente, in una aperta a nome della società stessa. Il motivo dell’operazione doveva ricercarsi nella paura di un imminente fallimento della banca, nel contesto della crisi finanziaria in atto.

L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 10 giugno 2011. Dopo aver rilevato che, dal momento della vendita del terreno, la società non aveva svolto nessuna attività, affermava che erano adempiuti i presupposti di una distribuzione dissimulata di utili, in quanto “la disponibilità di cassa a favore di persone vicine alla società è nel nostro caso parificata economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla società ad azionisti o a persone vicine”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente l’imposizione degli interessi sul prestito a persona vicina. Rievocate le preoccupazioni esistenti nel 2008 in merito alla sopravvivenza della banca e dello stesso sistema economico svizzero, ritiene che il ritiro dei fondi dalla banca fosse una scelta giustificata. Inoltre, sottolinea che i fondi in questione sono tuttora depositati sui conti della società, a riprova del fatto che sono sempre rimasti nelle sue disponibilità.

Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2011, l’UTPG rileva che la disponibilità di cassa a favore di persone vicine alla società è parificata economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla società ad azionisti o persone vicine.

Diritto

  1. Come rilevato dall’UTPG nelle osservazioni al ricorso, il gravame è ricevibile solo in materia di imposta federale diretta.

Il ricorrente deve infatti essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

In concreto, l’CO 1 ha constatato nella sua decisione che per il periodo fiscale 2008 la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta cantonale sull’utile. Infatti, l’utile del periodo in questione è stato compensato con le perdite dei periodi precedenti.

Così stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto per la contribuente, che non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr. decisione TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31 gennaio 2008; cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153).

Nonostante quanto precede, la fattispecie viene comunque esaminata anche alla luce del diritto cantonale, poiché la soluzione non si discosta da quella valida per l’imposta federale diretta.

  1. 2.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l’utile netto imponibile.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.2.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

  1. 3.1.

In due sentenze (CDT n. 80.95.00180 del 27 ottobre 1995, in RDAT I-1996 n. 13t; CDT n. 80.96.00029 del 21 marzo 1996), questa Camera ha riconosciuto che il fatto che una società anonima, da alcuni anni non più attiva, tenga una disponibilità di cassa, è indizio sufficiente a giustificare la conclusione che tale disponibilità celi un mutuo all’azionista o ad una persona ad esso vicina.

3.2.

Le argomentazioni della Camera si rifanno alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Per poter parlare di una distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di una persona vicina, occorre, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della società nei confronti di questi.

Evidentemente, non basta che dal bilancio della società risultino delle disponibilità di rilievo sotto il conto "cassa", per concludere che il corrispondente importo sia stato concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il Tribunale federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del fatto che una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone vicine degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione "cassa", ma richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal senso. L'Alta Corte ha così ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui dal bilancio di una società immobiliare, con un capitale azionario di fr. 50'000.-, risultavano al conto "cassa" importi di rilievo che non fruttavano alcun interesse; tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun reddito, la società aveva pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli stessi esercizi. Tale circostanza è stata riconosciuta "insolita" dal Tribunale federale, tanto più che la società immobiliare in questione aveva persino aumentato il debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi passivi a suo carico negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi sempre crescenti sotto la denominazione "cassa". Secondo i giudici federali, l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato, il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali mutui sotto la voce "cassa" anziché sotto la voce debitori, aveva commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA 26 cit. consid. 2).

  1. 4.1.

Nella fattispecie, come già ricordato, la società ricorrente era proprietaria, fino al 2007, di un immobile a __________. Dopo la sua vendita, il ricavo è stato collocato su un conto bancario presso il __________. Nel periodo fiscale successivo, tuttavia, i fondi sono stati prelevati dal conto in questione e allibrati sotto la voce “cassa inv.”. Lo stesso si è verificato nel successivo periodo fiscale 2009.

Dagli atti prodotti con il ricorso si evince che i contanti sono stati prelevati il 27 ottobre 2008, nella misura di fr. 2'500'000.–, con la conseguenza che il conto presentava un saldo a fine anno di fr. 96'699.21. Il 24 ottobre 2008, l’amministratore __________ aveva stipulato, a suo nome, un contratto di locazione di una cassetta di sicurezza presso lo stesso istituto di credito. Il 7 maggio 2009, la società stessa avrebbe a sua volta preso in locazione una cassetta, il cui contratto è stato rescisso il 9 novembre 2010. Lo stesso giorno, l’importo prelevato è stato riversato sullo stesso conto.

Secondo la ricorrente, ciò dimostrerebbe che la sola ragione per cui è avvenuto il prelevamento dal conto bancario va ricercata nel timore di un imminente crollo del sistema bancario.

4.2.

Come nei casi già menzionati, con cui questa Camera si è confrontata anni fa, anche nella fattispecie in discussione si tratta di una società che non è più attiva, ma che dispone di fondi liquidi. A differenza dei casi citati, i fondi sono peraltro qui di proporzioni ingenti, proprio perché la società ricorrente aveva da poco venduto il suo unico attivo immobiliare. Le conclusioni, cui era pervenuta la Camera in quelle occasioni, dovrebbero pertanto valere a maggior ragione.

La particolarità del caso in esame è data tuttavia dalla giustificazione addotta dalla ricorrente per la scelta di prelevare il capitale dal conto bancario e di depositarlo in una cassetta di sicurezza. A questo proposito, è ben vero che nel corso del 2008 il sistema finanziario svizzero ha conosciuto una situazione d’emergenza, tanto è vero che la Confederazione ha dovuto intervenire adottando delle misure di stabilizzazione molto impegnative.

L’autorità fiscale contesta tuttavia che la descritta emergenza giustifichi la scelta degli amministratori di una società di tenere in forma liquida fondi tanto importanti per oltre due anni.

4.3.

A tale riguardo, va dapprima ricordato che, se la crisi finanziaria esplosa nel 2007 ha avuto ripercussioni estremamente ampie, in Svizzera ne hanno risentito essenzialmente le due grandi banche, fortemente impegnate sul mercato statunitense, ed in particolare l’UBS. È quest’ultima che, verso la fine del terzo trimestre del 2008, ha avuto seri problemi di liquidità, anche a causa del deflusso di capitali seguito alla perdita di fiducia dei mercati. Il Credit Suisse (CS) è invece riuscito a mantenere “relativamente intatta” la fiducia dei mercati nei suoi confronti ed ha potuto difendere lo statuto di “rifugio sicuro”. Il 16 ottobre 2008 ha inoltre annunciato un aumento di capitale, destinato a rendere la sua situazione in fatto di fondi propri “molto buona” (cfr. il Messaggio del Consiglio federale n. 08.077 del 5 novembre 2008 concernente un pacchetto di misure per rafforzare il sistema finanziario svizzero, in FF 2008 7731, in particolare pp. 7742-7745). Già al momento dell’intervento urgente del Consiglio federale per la ricapitalizzazione di UBS, era stato peraltro constatato “un forte afflusso di depositi di clienti” verso le altre banche (in particolare le banche cantonali, Postfinance e Raiffeisen), “a causa della diminuita fiducia nelle grandi banche”. Inoltre, “il dibattito sul limite della garanzia svizzera sui depositi” aveva provocato “una maggiore dispersione e un maggiore spostamento dei depositi del pubblico” (cfr. Messaggio cit., p. 7745).

4.4.

Pur comprendendo le preoccupazioni dell’amministratore della società ricorrente, si deve anche ammettere che la decisione di tenere in cassa due milioni e mezzo di franchi per due anni non può essere giustificata neppure alla luce della situazione insorta nel 2008.

In primo luogo, si è visto che la situazione del Credit Suisse non era grave quanto quella di UBS, ancor più dopo che il CS aveva annunciato un aumento di capitale proprio pochi giorni prima che l’amministratore dell’insorgente prelevasse il capitale dal conto.

In secondo luogo, la sfiducia nelle grandi banche aveva comportato un “forte afflusso di depositi di clienti” verso gli altri istituti ed aveva dato luogo ad una dispersione dei depositi, proprio nell’intento di ridurre al minimo i rischi.

Se ne deve concludere che la reazione di un amministratore prudente poteva anche essere quella di prelevare, almeno parzialmente, i fondi depositati su un conto presso il CS; tuttavia, il capitale poteva senz’altro essere depositato su conti presso altri istituti, magari suddiviso in più tranche.

La scelta dell’amministratore della RI 1 appare dettata più da una forma di rispetto per l’istituto bancario in difficoltà che non da considerazioni commerciali; infatti, limitandosi a depositare i fondi in una cassetta di sicurezza, è come se avesse voluto rassicurare i suoi consulenti sulla propria fedeltà alla banca, nonostante le difficoltà del momento. Una decisione comprensibile per un privato, che accetta di sacrificare i propri interessi finanziari in nome della fedeltà ad un istituto di credito e ai suoi consulenti, ma meno giustificata per chi deve amministrare una società di capitali, il cui unico attivo è rappresentato proprio dall’importo depositato sul conto bancario.

In questa prospettiva si può anche contestare l’argomentazione della contribuente, che nel ricorso sottolinea come all’autorità fiscale sia vietato sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell’amministratore di una società. Nel caso in esame, la decisione dell’amministratore di lasciare in forma liquida, in una cassetta di sicurezza, per due anni, l’unico attivo della società, non è giustificabile dal punto di vista degli obblighi di diligenza che incombono all’amministratore.

4.5.

La decisione contestata, con cui l’autorità fiscale ha ravvisato nel prelevamento dei fondi dal conto bancario, e nella loro successiva detenzione in forma liquida, un mutuo all’azionista o ad una persona ad esso vicina, appare pertanto condivisibile.

È del resto significativo che, al momento del prelevamento dei fondi, la società stessa non disponesse neppure di una cassetta di sicurezza e che l’importo prelevato sia stato depositato, secondo l’insorgente, in una cassetta dell’amministratore.

Va anche detto, senza voler mettere in discussione le affermazioni dell’insorgente, che la forma scelta per la tenuta del capitale rende praticamente impossibile verificare se effettivamente i fondi siano stati depositati nella cassetta di sicurezza e se vi siano rimasti senza interruzione fino al momento del nuovo versamento sul conto bancario.

4.6.

Nel ricorso, si censura fra l’altro il fatto che l’UTPG non abbia proposto la stessa contestazione nel periodo fiscale precedente.

È opportuno rammentare alla contribuente, in primo luogo, che il principio della buona fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

In ogni caso, il prelevamento dei fondi dal conto bancario è avvenuto solo alla fine del 2008 e in quest’ultimo periodo fiscale la società insorgente ha inserito fra i ricavi interessi attivi per fr. 59'415.85. Appare dunque più che giustificata la scelta dell’autorità fiscale di rinunciare ad approfondire la questione del prelevamento dei fondi, ai fini della tassazione del periodo fiscale 2008.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. In materia di imposta cantonale, il ricorso è irricevibile.

1.2. In materia di imposta federale diretta, il ricorso è respinto.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

7

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 132 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LT

  • art. 67 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

5