Incarto n. 80.2011.83
Lugano 6 luglio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 giugno 2011 contro la decisione del 5 maggio 2011 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. Il dottor RI 1 svolge la sua attività professionale alle dipendenze dell’__________ di Basilea.
Nella dichiarazione fiscale 2009, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
trasporto (con il veicolo privato) fr. 20’748
doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3’200
doppia economia domestica (lavoro a turni) fr. 3’200
alloggio fr. 10’440
vitto fr. 6’400
altre spese (forfait) fr. 2’500
totale fr. 46’488
B. Notificando al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 30 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 130'700.– per l’IC ed in fr. 139'200.– per l’IFD.
Per quanto attiene alle spese professionali del marito, l’autorità fiscale le aveva ammesse nella misura seguente:
trasporto (con il mezzo pubblico) fr. 3’000
trasporto (con il veicolo privato) fr. 1’092
doppia economia domestica (lavoro a turni) fr. 3’200
alloggio fr. 9’600
vitto fr. 6’400
altre spese (forfait) fr. 2’500
totale fr. 25’792
Per l’imposta federale diretta (IFD), l’ammontare totale delle deduzioni era di fr. 27'292.–, in considerazione del fatto che il forfait per le altre spese era stabilito in fr. 4'000.–.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 aprile 2011, contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, necessario a loro avviso per consentire al marito di svolgere la professione di medico capo clinica anestesista.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 5 maggio 2011, con la quale aumentava il reddito imponibile per l’IC e per l’IFD, rispettivamente, a fr. 133'800.– e fr. 142'300.–. Rispetto alla decisione di tassazione, aveva aumentato di 100 franchi la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico ed aveva stralciato quelle per lavoro a turni. La motivazione conteneva in particolar modo le seguenti considerazioni:
… Telefonicamente è stato sentito il rappresentante del contribuente e reso attento che nella decisione di tassazione è stato erroneamente ammessa sia la deduzione per i due pasti che quella prevista per lavori a turno (deduzioni non cumulabili – art. 7 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche) e che pertanto, in sede di reclamo, quest’ultima deduzione verrà stralciata. Il rappresentante si riconferma nel suo reclamo richiedendo una decisione formale.
Nel seguito, l’Ufficio rilevava che il contribuente lavorava a __________ e rientrava settimanalmente a __________ e che, secondo la giurisprudenza, per tale trasferta si giustificava la deduzione delle spese per il mezzo pubblico. Al costo dell’abbonamento generale FFS (fr. 3'100.–) si aggiungevano ulteriori 1'092 franchi per il “trasporto luogo di residenza / luogo di lavoro”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il mancato riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, ammesse in precedenti periodi fiscali. Ritengono inadeguata la motivazione che si riferisce ai disagi che dovrebbero poter essere sopportati durante gli spostamenti settimanali, in quanto non sarebbe conciliabile con l’attività di medico anestesista.
Diritto
Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore del contribuente, aumentando il reddito imponibile rispetto alla decisione di tassazione.
1.2.
Per gli articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
È dunque la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.
Del resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
1.3.
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Non vi è ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso.
Infatti, il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo, nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare, all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito, secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate; v. anche la sentenza CDT n. 80.2009.133 del 25 novembre 2009).
1.4.
Nella fattispecie, come detto, l’autorità fiscale ha stralciato la deduzione delle spese di doppia economia domestica, riferite al lavoro a turni, argomentando che la stessa non è cumulabile con quella per i pasti fuori casa.
Ora, è vero che i ricorrenti non contestano tale aspetto della decisione. Tuttavia, se si tiene conto della natura formale della garanzia del diritto di essere sentito, è difficile ritenere che la telefonata, cui si riferisce l’autorità fiscale nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, possa ritenersi sufficiente a garantire il rispetto di tale diritto. Sarebbe stato auspicabile che l’Ufficio di tassazione si rivolgesse per iscritto ai contribuenti, avvertendoli dell’errore in cui riteneva di essere incorso, prospettandogli la modifica della decisione impugnata ed attribuendogli un termine per prendere posizione. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere sentito del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve permettere sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che lo concerne, ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla cosiddetta reformatio in peius, le quali, come detto, subordinano la modifica della tassazione a sfavore del contribuente alla condizione che quest’ultimo abbia avuto l’opportunità di esprimersi al riguardo.
La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che la decisione deve in ogni caso venire annullata.
L’aspetto censurato dai ricorrenti concerne il mancato riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato. A tale riguardo, gli insorgenti ritengono che l’autorità fiscale non abbia tenuto conto della particolare attività esercitata dal dott. __________ e rilevano che la decisione è addirittura stata adottata considerando un luogo di lavoro diverso da quello risultante dagli atti.
2.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.− l’anno;
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile
(art. 4 cpv. 1 Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2009).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2009: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3, 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 682/83).
2.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta a maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n.80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A.P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.04.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L.L.-T).
2.5.
Nella fattispecie, non solo l’autorità fiscale si è erroneamente fondata sul presupposto che il contribuente esercitasse la sua attività a __________ __________ anziché a __________, ma non ha minimamente motivato la decisione di negare la deduzione richiesta, limitandosi a menzionare i principi generali stabiliti dalla giurisprudenza. Non ha, in particolare, né verificato quali fossero gli orari di lavoro e gli eventuali turni previsti dal contratto che legava il contribuente all’Ospedale Universitario di __________, né esaminato la disponibilità di collegamenti con i mezzi pubblici fra quest’ultima città ed il comune di __________. È infatti verosimile che il contribuente, svolgendo l’attività di medico anestesista in un ospedale, abbia orari di lavoro irregolari e in parte “imprevedibili”, come sottolineato nel ricorso. Si può anche ritenere che questa particolare elasticità, che gli è richiesta nello svolgimento della sua professione, sia in qualche modo compensata con periodi di riposo prolungati.
In ogni caso, l’autorità di tassazione, confrontata con le argomentazioni contenute nel reclamo, avrebbe dovuto invitare il contribuente a produrre copia del contratto di lavoro ed eventualmente dei calendari dei suoi turni di presenza o delle schede di controllo della presenza; inoltre, avrebbe dovuto verificare i collegamenti fra luogo di lavoro e domicilio, mediante mezzi pubblici.
2.6.
Anche per questo motivo, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
Con riferimento alla tesi dei ricorrenti di aver diritto alla deduzione contestata per il fatto che gli sarebbe stata riconosciuta in periodi fiscali precedenti, va peraltro ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 5 maggio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: