Incarto n. 80.2011.74
Lugano 19 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 maggio 2011 contro la decisione dell’11 maggio 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono titolari di due negozi ad __________: la __________ il marito e la __________ la moglie.
Nella dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti esponevano un utile netto di, rispettivamente, fr. 29'913.– il marito e fr. 17'942.– la moglie, allegando della documentazione contabile (bilanci e conti perdite e profitti).
B. Con scritto del 16 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno si rivolgeva direttamente ai contribuenti, chiedendo loro di presentare le schede contabili di alcuni conti e le relative pezze giustificative a sostegno dei dati contabili prodotti con la dichiarazione fiscale.
A tali richieste non veniva dato alcun seguito, nemmeno dopo una prima proroga telefonica ed un successivo sollecito raccomandato del 23 marzo 2010.
C. Notificando ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 5 maggio 2010, l’autorità di tassazione commisurava il loro reddito aziendale in, rispettivamente, fr. 50'000.– () e fr. 22'000.– (). Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere rettificato i valori “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della realtà locale”.
D. I contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con un generico reclamo del 14 maggio 2010, chiedendo di essere convocati per un incontro.
Con scritto del 23 marzo 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla rappresentante, invitandola a presentare le schede contabili e pezze giustificative a sostegno dei bilanci e conti economici dei due negozi di __________. Anche questa nuova richiesta rimaneva tuttavia inevasa.
E. L’autorità di tassazione, con successiva decisione dell’11 maggio 2011, respingeva il reclamo. Dopo aver premesso che né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo, l’autorità rilevava in particolar modo che le sue richieste di documentazione erano rimaste tutte senza risposta, per cui si giustificava una conferma della decisione di prima istanza.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dalla fiduciaria RA 1, lamentano espressamente la mancata deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie di oltre 90'000 franchi acceso presso __________. Sostengono quindi che la loro situazione economica è quella indicata nella dichiarazione fiscale, producendo una copiosa documentazione contabile.
G. Nelle proprie osservazioni del 27 maggio 2011, l’autorità di tassazione, per quanto concerne le obiezioni sollevate nel gravame, rileva che gli oneri assicurativi dichiarati di fr. 5'000.– sono stati regolarmente dedotti dal reddito imponibile e che il debito bancario di circa fr. 90'000.– è già stato considerato nei passivi aziendali della moglie.
Con successivo scritto del 26 luglio 2011, dopo aver riesaminato la documentazione contabile prodotta, l’autorità fiscale ha sottolineato che i bilanci e conti economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati in sede di dichiarazione.
Diritto
La procedura fiscale è retta dal principio inquisitorio. La Camera accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. edizione, Berna 2005, p. 722).
1.2.
Come esposto in narrativa, nel gravame qui in esame i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, censurano espressamente la mancata deduzione degli oneri assicurativi e del debito di oltre 90'000 franchi presso __________. Le ulteriori critiche mosse dai ricorrenti in punto alla scarsa considerazione dei bilanci e conti economici allegati alla dichiarazione fiscale non sono invece minimamente circostanziate. Essi si limitano infatti ad affermare in maniera del tutto generica che la loro situazione economica “è quella dichiarata nella tassazione”, senza tuttavia corredare tale censura dalla benché minima motivazione giuridica. Del resto, la loro unica preoccupazione – peraltro neppure tanto velata – è sostanzialmente quella di ridurre il reddito imponibile per poter continuare a beneficiare dell’assegno integrativo e di prima infanzia.
1.3.
Certo, alla luce di una simile affermazione e della copiosa documentazione contabile prodotta (bilanci, conti economici, schede contabili, estratti conto corrente), ci si potrebbe chiedere se i ricorrenti intendessero in realtà contestare anche l’utile aziendale dei due negozi di __________.
Sennonché, già da una prima sommaria verifica della contabilità risulta, come visto, che i bilanci e conti economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati in sede di dichiarazione. Ora, una correzione della contabilità dopo l’inoltro della dichiarazione fiscale è ammessa solo se un contribuente viola palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale, purché ciò avvenga prima che la tassazione diventi definitiva. Diverso è per contro il caso della vera e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell’inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento, subentra invece un divieto di modifica (decisioni TF n. 2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n. 2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n. 2A.122/1997 del 3 aprile 1998).
La modifica di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale, come nella fattispecie, costituisce infatti un ingiustificato venire contra factum proprium. Essa non è pertanto ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in giudicato, nel pieno rispetto del divieto di comportamento contraddittorio (Locher, Kommentar zum DBG, 2ª parte, Therwil/Basilea 2004, art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624; ASA 50 p. 387). Del resto, pur ammettendo che i ricorrenti intendessero in realtà contestare l’utile aziendale dei due negozi di __________, le loro argomentazioni risulterebbero, oltre che inammissibili, anche contraddittorie, se si tiene conto del fatto che, da un lato, essi affermano che la loro situazione economica “è quella dichiarata nella tassazione” e, dall’altro, producono (finalmente) una documentazione contabile che non corrisponde a quella presentata in sede di dichiarazione.
1.4.
Da ultimo, non può nemmeno essere dimenticato che i ricorrenti sono patrocinati da un professionista del ramo, che non ha reputato necessario replicare alle osservazioni dell’autorità di tassazione, la quale ha inequivocabilmente delimitato le obiezioni sollevate nel gravame alle sole deduzioni degli oneri assicurativi e del debito bancario.
Tutto ben considerato, è quindi da ritenere che i coniugi RI 1 e RI 2, anche se avessero voluto contestare l’utile aziendale, le uniche censure circostanziate sono quelle della mancata deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie di oltre 90'000 franchi.
In ogni caso, sia detto per inciso, in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (decisioni del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Spettava quindi ai ricorrenti l’onere di provare una diversa conclusione, ciò che di tutta evidenza non hanno fatto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: