Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2011.60
Entscheidungsdatum
28.10.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2011.60

Lugano 28 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1, Lamone

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 30 aprile 2011 contro la decisione del 30 marzo 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatto

  • RI 1, nato nel 1945, coniugato con RI 2, è al beneficio di una rendita d’invalidità sin dal 1° aprile 2003;

  • nella dichiarazione fiscale 2009, il contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 4'000.– per spese di disabilità, indicando nell’apposito modulo trattarsi dei costi per un compressore utilizzato nel trattamento delle apnee (fr. 2'000.–) e di altri costi non meglio precisati verso le casse malati __________ e __________ (fr. 2'000.–);

  • notificando ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 20 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione, spiegando nella motivazione allegata che la stessa non era stata minimamente comprovata;

  • i contribuenti, rappresentati dall’RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo dell’8 novembre 2010, nel quale sottolineavano che le stesse spese per disabilità erano state riconosciute in deduzione nel precedente periodo fiscale;

  • con lettere del 10 novembre 2010 e del 1° febbraio 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a comprovare le spese di disabilità richieste in deduzione, unitamente ai conteggi di rimborso delle casse malattia;

  • i contribuenti non davano nessun seguito a tale invito, nemmeno dopo la concessione di un’ulteriore proroga sino al 28 febbraio 2011 per la presentazione della necessaria documentazione;

  • l’autorità di tassazione, con decisione del 30 marzo 2011, respingeva il reclamo, spiegando nella motivazione allegata che non poteva fare altro che “riconfermarsi nella decisione di prima istanza”, in assenza della documentazione più volte richiesta ai contribuenti;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione delle spese per disabilità, così come indicate nella dichiarazione d’imposta, specificando che il marito deve usufruire giornalmente di bombole d’ossigeno a causa di una grave insufficienza respiratoria;

  • alla luce delle argomentazioni proposte nel ricorso, questa Camera, con raccomandata del 17 giugno 2011, si è rivolta direttamente alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a produrre le pezze giustificative a comprova dell’acquisto delle bombole d’ossigeno per l’uso dell’apparecchio Cipac nel corso del 2009;

  • anche quest’ultima richiesta è rimasta a tutt’oggi inevasa.

Diritto

  • conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • secondo gli art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e 32 lett. l LT, di identico tenore, dai proventi sono in particolare deducibili le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;

  • la deduzione in questione è fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe esclusa dagli art. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT – sono ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263);

  • come ben si evince dalla lettera delle norme applicabili, è anzitutto evidente che il presupposto della disabilità [definita dalla legge federale come una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che rende difficile o impedisce alla persona affetta di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis)] debba affliggere lo stesso contribuente o tutt’al più una delle persone al cui sostentamento egli provvede;

  • è poi altrettanto pacifico che deducibili sono unicamente le spese che insorgono come conseguenza di una disabilità e che sono sopportate personalmente dal contribuente (cfr. Circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 agosto 2005, p. 6; Circolare n. 9/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006, p. 12);

  • nella fattispecie, come visto, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova a sostegno della deduzione dell’importo di fr. 4'000.– da lui richiesta, malgrado i numerosi inviti ricevuti in tal senso sia dall’autorità di tassazione che da questa stessa Camera;

  • ora, il principio inquisitorio che regge la procedura fiscale non dispensa tuttavia il contribuente dal confortare e documentare le proprie allegazioni nel limite del possibile;

  • in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, se l’autorità fiscale deve provare i fatti che fondano o aumentano l’imposizione, il contribuente, dal canto suo, deve provare quelli che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (decisioni del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 416, con rinvii);

  • tornando al caso in esame, a tale proposito, non basta certo sostenere di dover usufruire giornalmente di bombole d’ossigeno a causa di una grave insufficienza respiratoria per poter pretendere le deduzioni previste dagli art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e 32 lett. l LT;

  • l’assenza di ogni e qualsiasi prova preclude infatti a questa Camera la possibilità di esaminare i costi di cui è chiesta la deduzione, segnatamente la loro natura e il loro ammontare;

  • di nessun rilievo è infine la circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia già concesso le deduzioni ora negate, dal momento che il principio della buona fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793);

  • il ricorso è conseguentemente respinto;

  • tassa di giustizie e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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3