Incarto n. 80.2011.153
Lugano 29 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 novembre 2011 contro la decisione del 5 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. i coniugi RI 1 e __________, hanno due figli. Il figlio maggiore, __________, è stato iscritto nell’anno accademico 2010/2011 alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) quale ripetente del primo anno, mentre la figlia __________ frequentava l’Alta Scuola Pedagogica di __________ (Canton __________).
Nella dichiarazione fiscale 2010 i contribuenti chiedevano, ai soli fini dell’imposta cantonale, la deduzione di fr. 19'500.- per figli agli studi. Postulavano poi una deduzione, per spese di invalidità, mediante riconoscimento del forfait di fr. 7'500.- per la moglie che percepiva una rendita intera d’invalidità (grado AI del 70%).
B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 6 luglio 2011, l’CO 1io circondariale di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 52’800.– per l’IC ed in fr. 66’200.– per l’IFD. Negava in particolare la deduzione per figli agli studi, argomentando che essi beneficiavano già di assegni di studio. Inoltre, la deduzione delle spese di disabilità veniva ammessa limitatamente all’importo di fr. 5'000.–, corrispondente al forfait previsto per i beneficiari di assegno grande invalido di grado medio.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 agosto 2011, contestando le mancate deduzioni fatte valere nella dichiarazione fiscale e chiedendo inoltre di essere sentiti.
Dopo un colloquio telefonico con il reclamante, l’ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011, argomentando che, conformemente alle disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per figli agli studi viene concessa solo nel caso in cui non vengono versati degli assegni o borse di studio. A tal fine, è determinante l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla data effettiva del versamento del contributo. Dall’esame della documentazione emergeva che, per l’anno scolastico 2010, entrambi i figli avevano beneficiato di assegni di studio, ragione per cui il diritto alla deduzione non era dato.
Per quanto riguarda la deduzione per spese di disabilità, l’autorità sottolineava che la moglie del contribuente beneficiava di un assegno per grandi invalidi di grado medio, per cui la rispettiva deduzione forfetaria ammontava a fr. 5'000.- .
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la decisione con cui l’autorità fiscale gli ha negato le deduzioni richieste. Riferendosi agli assegni di studio sottolinea che questi sono stati versati per il periodo scolastico 2010/2011 e che perciò ha diritto almeno a una deduzione di ¾ del totale. Il ricorrente fa poi notare che, l’invalidità della moglie è passata dal 1° dicembre 2009 al grado massimo. Postula quindi una deduzione per disabilità di fr. 7'500.- e per i figli agli studi di fr 19'500.
Diritto
Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
2.1.
La prima questione sottoposta dal ricorrente concerne la deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell’importo di fr. 19'500.- per figli agli studi. Mentre l’Ufficio di tassazione ritiene che i figli del ricorrente abbiano beneficiato di un assegno studio per la frequenza dell’anno accademico 2010/2011, il contribuente contesta in parte questa affermazione e sostiene che il versamento è stato effetuato solo nel 2011.
2.2.
Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".
1.3
Il decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
fr. 1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
fr. 1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
fr. 4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
fr. 6’300.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
fr. 13'200.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
1.4.
Determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6.4.1988 in RTT 4/1988, p. 122; cfr. Circolare N. 4/2008 DDC, cap. 1, pag. 2).
Non è dunque determinante, per stabilire se il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi, il momento in cui l’assegno è stato effettivamente versato, bensì per quale anno accademico è stato concesso. Nel caso in esame è una circostanza inconfutabile che __________ e __________ __________ abbiano ottenuto, dall’autorità cantonale, due assegni di studio per la frequenza dell’anno accademico 2010/2011 (decisioni del 15 dicembre 2010 e del 23 dicembre 2010 presente agli atti).
La semplice circostanza che tali assegni di studio, siano stati versati solo nel 2011 non è determinate. I figli hanno beneficiato di una parte del sussidio per il primo semestre dell’anno accademico (2010).
1.5.
Il contribuente non è penalizzato per il fatto di avere perso il diritto alla deduzione sociale a causa dei versamento degli assegni in questione. Si tratta di una somma (fr. 15'750.-) che supera ampiamente il risparmio d’imposta che il ricorrente e la moglie avrebbero avuto se fossero state loro riconosciute le deduzioni sociali controverse.
A tale proposito, si è già ricordato che, secondo il capoverso 3 dell'art. 11 del citato Decreto esecutivo, in relazione ai figli agli studi che beneficiano di un assegno o di una borsa di studio superiore a 1'000 franchi, la deduzione fiscale è computata proporzionalmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
Nel caso concreto, con la decisione su reclamo l’Ufficio di tassazione ha fissato in fr. 52’000.- il reddito imponibile della famiglia del contribuente, importo che comporta il pagamento di fr. 3'298.20 di imposte (fr. 1'759.05 per l'IC e Fr. 1539.15 per l'imposta comunale).
Se, per contro, si ammettesse l'intera deduzione forfetaria dal reddito, si otterrebbe un reddito di fr. 32'500.- che comporterebbe delle imposte cantonali e comunali pari, rispettivamente, a fr. 507.35 e fr. 443.95, per un totale di fr. 951.3.-.
La differenza fra le imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale massima dà un ammontare di fr. 2'346.90. Siccome, in queste circostanze, la somma ottenuta con gli assegni di studio (fr. 15’750.–) è nettamente superiore al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse l'intero importo concesso dalla legge (per la figlia __________ fr. 13'200.- e per il figlio massimo 6'300.- per un totale di Fr. 19’500.–), risulta evidentemente più vantaggioso l'aver ricevuto gli assegni di studio piuttosto che aver beneficiato della deduzione della predetta somma forfetaria.
Il ricorrente non ha quindi più diritto di dedurre alcunché per i due figli agli studi.
Per quanto concerne la seconda contestazione, il ricorrente pretende la deduzione dell’importo forfetario di fr. 7'500.– per beneficiari di un assegno grandi invalidi grado elevato per la moglie.
2.2.
In virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese per malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla modifica legislativa in vigore dal 1° gennaio 2005, non va più presa in considerazione alcuna franchigia.
L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma lo stesso principio.
La stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.
L’art. 2 cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:
Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa.
2.3.
Secondo la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del 31 agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate spese per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio, abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina).
2.4.
La circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie, statuendo quanto segue (cap. 4.4, p. 10):
Al posto delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere una deduzione forfetaria annua del seguente importo:
beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-
beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-
beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-
A prescindere dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere una deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:
i non udenti;
i nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.
La stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., p. 21):
La deduzione di questi forfait è subordinata alla presentazione dei relativi giustificativi (assegno per grandi invalidi e, per il secondo forfait, attestazione del medico che certifica lo stato di non udente o di nefropatico che necessita di dialisi).
Sia la circolare federale che quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera e allo spirito dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, rispettivamente dell’art. 32 cpv. 1 lett. l LT.
2.5.
Il ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione forfetaria per sua moglie, sulla base della decisione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità dell’11 ottobre 2010. L’Istituto delle assicurazioni ha appurato che le capacità lavorative nell’ambito domestico della moglie erano peggiorate. Un’inchiesta effettuata da un’assistente sociale aveva portato alla conclusione che __________ i era limitata nella misura del 70% del compimento delle mansioni nell’ambito dell’economia domestica. L’Ufficio AI ha così deciso che, a decorrere dal 1.12.2009, la moglie aveva diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 70%).
A mente del ricorrente, sulla base di tale attestazione dovrebbe essergli concessa la deduzione forfetaria di fr. 7'500.- per la moglie.
2.6.
La possibilità della deduzione forfetaria, offerta dai beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato, rappresenta una facilitazione, in base alla quale l’autorità di tassazione tralascia di richiedere al contribuente che rientra nelle menzionate categorie i singoli giustificativi delle spese. Nel caso concreto, __________ beneficia dell’assegno grandi invalidi. Dal certificato delle rendite AVS/AI versate durante l’anno 2010 presente agli atti, si evince che le è stato versato un importo mensile di fr. 1'140.-; tale assegno grandi invalidi (AGI) è considerato di grado medio (pubblicazione 4.04, punto 43, Istituto delle assicurazioni sociali).
Dalla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni cap. B.III.3, p. 21, si evince che l’Assegno di grado medio dà diritto ad una deduzione forfetaria di fr. 5'000.- .
Il contribuente ha, in ogni caso, la possibilità di produrre, nelle dichiarazioni d’imposta future, i giustificativi dettagliati delle spese causate dalla disabilità della moglie. L’autorità fiscale appurerà in tal caso la correlazione tra singola spesa e diabilità, sulla base delle menzionate circolari dell’AFC e della Divisione delle contribuzioni, potrà concedere la deduzione dal reddito, per un importo complessivo, qualora comprovato, anche superiore a quello della deduzione forfetaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: