Incarto n. 80.2011.123
Lugano 16 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 settembre 2011 contro le decisioni dell’11 agosto 2011 in materia di revisione IC 2003-2004-2005-2006-2007-2008.
Fatti
A. Il 14 agosto 2003, decedeva a __________ __________. Eredi di quest’ultima risultavano essere i figli __________ e __________ ed il nipote (abiatico) RI 1. Dall’inventario trasmesso all’autorità fiscale dagli eredi risultava una sostanza netta di oltre 16 milioni di franchi. Con decisione dell’11 febbraio 2009, l’Ufficio cantonale imposte di successione e donazione (UCISD) rinunciava al prelevamento dell’imposta di successione, essendo i successori esenti per legge.
Il 7 ottobre 2003, decedeva a __________ __________. Dal certificato ereditario risultavano eredi il fratello RA 1 ed il nipote RI 1. L’11 febbraio 2009, l’UCISD notificava ai due eredi un progetto di tassazione dell’imposta di successione. L’imponibile di fr. 10'781'510.-- era suddiviso per metà fra gli eredi. L’imposta a carico di RI 1 ammontava a fr. 997'279.50.
Con decisione del 23 aprile 2009, l’autorità di tassazione notificava agli eredi di __________ la tassazione dell’imposta di successione, conformemente al progetto dell’11 febbraio 2009. RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 maggio 2009, contestando che __________ fosse mai stata erede di __________. Ella non avrebbe infatti mai accettato l’eredità e, d’altronde, non avrebbe avuto il tempo necessario, essendo morta poco dopo la madre. Egli avrebbe di conseguenza ereditato direttamente dalla nonna e non dalla zia.
Contro la decisione negativa del 23 luglio 2009 dell’UCISD RI 1 interponeva ricorso a questa Camera, postulando l’annullamento della tassazione dell’imposta di successione e l’adozione di una nuova decisione, che riduceva la base imponibile ai soli beni personali di __________.
Con sentenza del 21 luglio 2010 la Camera di diritto tributario respingeva il ricorso sopraindicato affermando che __________ non aveva rinunciato all’eredità nel termine previsto dagli articoli 567-568 CC, e di conseguenza, aveva acquistato la successione eo ipso con effetto a partire dal decesso del de cuius (__________). L’imposta di successione veniva dunque confermata.
B. Con istanza 14 ottobre 2010 RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni IC 2003-2004-2005-2006-2007-2008. L’istante sosteneva l’esistenza di un fatto nuovo: affermava infatti che unicamente dopo la crescita in giudicato della sentenza del 21 luglio 2010 della Camera di diritto tributario egli aveva saputo di essere, definitivamente, debitore dell’imposta di successione. Egli aveva dunque, a suo dire, pagato le imposte cantonali dal 2003 al 2008 “(…) su una parte di sostanza che in pratica non era sua e che doveva essere considerata un debito da dedurre dalla sostanza tassabile”.
L’autorità fiscale respingeva l’istanza con decisione 30 marzo 2011: il ricorrente non poteva non sapere di sottostare all’imposta di successione ed un errore di diritto o un’ignoranza giuridica del ricorrente non giustificavano la revisione delle tassazioni IC 2003-2008.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 aprile 2011, ribadendo quanto affermato con l’istanza di revisione e precisando che unicamente dopo la sentenza della Camera di diritto tributario egli era venuto a conoscenza della sostanza sulla quale “le imposte si basavano e soprattutto l’ammontare dell’imposta stessa (…)”.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 agosto 2011, affermando che, chi, nell’incertezza su un punto seppur non definitivo, tralasci di indicarlo nella procedura di tassazione, non può successivamente far capo all’istituto della revisione.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone gli argomenti già sottoposti all’autorità fiscale per ottenere la revisione delle tassazioni dei periodi fiscali dal 2003 al 2008. Sottolinea che, per chiedere la deduzione di un debito, deve essere comprovata la sua esistenza ed il suo ammontare esatto. Nel caso in esame l’ammontare della tassa di successione non era conosciuto al contribuente prima della notifica di tassazione da parte dell’UCISD dell’11 febbraio 2009: “fino a questa decisione non si conoscevano non solo le tasse dovute ma nemmeno il patrimonio tassabile e come le tasse stesse sarebbero state calcolate (…)”.
Diritto
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). Non sono invece deducibili i debiti derivanti da solidarietà o fideiussoni nella misura in cui il contribuente non risponde effettivamente (art. 47 cpv. 2 LT).
2.2.
Sebbene la legge non menzioni i debiti d’imposta, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’ammettere la deduzione dei debiti fiscali. Per questa categoria di debiti vale il principio secondo cui il debito d’imposta nasce già al momento in cui si realizzano le condizioni oggettive e soggettive su cui poggia l’imposizione fiscale e non soltanto al momento della tassazione, che è unicamente condizione di esigibilità del debito fiscale: in sostanza la pretesa fiscale non deve essere esigibile per essere computata come passività. La deduzione delle imposte è quindi ammessa nella misura in cui sono dovute per l’anno che precede il giorno determinante per l’imposizione della sostanza. Per esempio, benché l’imposta sull’utile immobiliare per la vendita di un immobile avvenuta nel mese di dicembre non sia ancora passata in giudicato al 31 dello stesso mese, la si dovrà comunque far valere nella dichiarazione d’imposta di quell’anno (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 12 ad § 52, p. 842; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, § 46, n. 3 s., p. 598; Nefzger/Simonek/Wenk, Kommentar zum Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft, Basilea 2004, § 49, n. 11, p. 315). In caso di pretese fiscali non ancora determinate si procederà ad una valutazione.
Pertanto, giusta la dottrina sopraindicata, non possono essere considerate deducibili soltanto le passività “comprovate”, in quanto accertate da una decisione passata in giudicato: se così fosse, l’esistenza del debito fiscale non verrebbe più fatta dipendere dall’adempimento delle condizioni soggettive e oggettive poste dalla legge, bensì dalla conclusione delle procedura di tassazione o quanto meno dall’emissione della bolletta d’imposta. In altre parole, non sarebbero più circostanze di fatto oggettivamente accertabili a determinare la nascita e la deducibilità del debito d’imposta, bensì l’indefinibile durata della procedura di tassazione.
Il ricorrente afferma che “(…) i dettagli ed in particolare l’ammontare della tassa non erano conosciuti prima della notifica da parte dell’Ufficio Imposte di successione dell’11 febbraio 2009 e non potevano essere fatti valere in deduzione prima, non essendo conosciuti”. A suo dire fino all’11 febbraio 2009 egli non sarebbe infatti stato a conoscenza né dell’ammontare del patrimonio tassabile, né, pertanto, delle imposte dovute: “(…) Il motivo per cui si richiede la revisione non sono dunque né il reclamo ed il ricorso né che i ricorrenti ritenevano una parte di quanto tassato non fosse di proprietà della defunta zia __________, ma l’assoluta mancanza di dati comprovati da richiedere in deduzione al momento delle dichiarazioni (…)”.
Giusta quanto affermato dal ricorrente nel suo ricorso, egli sarebbe pertanto venuto a conoscenza dell’imposta di successione in data 11 febbraio 2009, allorquando l’UCISD ha notificato a RI 1 e a RA 1 il progetto di tassazione dell’imposta di successione. Egli sarebbe dunque venuto a conoscenza in quel momento del presunto “fatto nuovo” che egli pone a fondamento della sua istanza di revisione. L’istanza in oggetto, inoltrata all’Ufficio di tassazione il 14 ottobre 2010 deve essere dunque considerata tardiva in quanto presentata ben oltre il termine di 90 giorni dalla scoperta del (presunto) motivo di revisione (art. 233 LT).
3.2.
Tuttavia, anche nel caso in cui si volesse considerare l’istanza di revisione tempestiva, si rileva come il ricorrente, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato ora: il contribuente non poteva infatti ignorare che, al momento della morte della zia, avrebbe ereditato una consistente somma di denaro e che questa sottostava ad un’imposta di successione. Egli pertanto, una volta adempiute le condizioni soggettive e oggettive poste dalla legge per l’imposizione fiscale, avrebbe dovuto indicare, nelle dichiarazioni di tassazioni ordinarie, l’esistenza di un debito fiscale, anche se non ancora esigibile. Egli stesso o l’autorità di tassazione avrebbe dunque proceduto ad una valutazione.
Si consideri anche che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenze del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Trattandosi nella fattispecie della deduzione per debiti di imposta, l’autorità di tassazione non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza del contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
-; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: