Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2011.103
Entscheidungsdatum
23.01.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2011.103 80.2011.104 80.2011.105

Lugano 23 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 25 luglio 2011 contro le decisioni del 23 giugno 2011 in materia di IC 2007, 2008 e 2009.

Fatti

A. RI 1, domiciliato dapprima a __________ () e dal 2010 a __________ (), è limitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.

Nonostante l’invio di richiami e diffide, il contribuente ha omesso di inoltrare le dichiarazioni fiscali per i periodi 2007, 2008 e 2009. Per tale ragione, l’CO 1 di Locarno gli ha inflitto tre multe disciplinari: una di fr. 400.– l’8 agosto 2008 (per il periodo fiscale 2007), una di fr. 450.– il 21 agosto 2009 (per il periodo fiscale 2008) e una di fr. 1'200.– il 20 agosto 2010 (per il periodo fiscale 2009).

B. Con decisioni, rispettivamente, del 5 novembre 2008 e del 3 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente tre tassazioni dell’imposta cantonale, allestite d’ufficio, per i periodi fiscali dal 2007 al 2009. Il reddito e la sostanza erano stabiliti come segue:

2007

2008

2009

reddito imponibile

34’000

30’000

42’700

reddito determinante per aliquota

1'034’000

1'030’000

1'042’700

sostanza imponibile

1'036’000

1'030’000

1'030’000

sostanza determinante per aliquota

10'036’000

10'976’000

10'976’000

Il contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 12 marzo 2011, redatto in lingua tedesca, contestando sia il reddito e la sostanza imponibili nel Cantone sia gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle aliquote.

L’autorità fiscale si rivolgeva al reclamante con lettera del 9 maggio 2011, invitandolo a giustificare l’inosservanza dei termini di reclamo ed a tradurre il gravame in italiano.

Con scritto del 27 maggio 2011, il contribuente giustificava il ritardo nell’inoltro dei reclami, adducendo motivi di salute, l’ignoranza della lingua italiana e l’assenza dal Canton Ticino.

L’autorità di tassazione dichiarava irricevibili i reclami, con tre decisioni del 23 giugno 2011. Quanto alla pretesa malattia del reclamante, rilevava che la stessa non era stata documentata; le altre due ragioni addotte non venivano ritenute idonee per giustificare una restituzione del termine di reclamo.

C. Con tre tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la modifica delle tassazioni IC 2007, 2008 e 2009, riproponendo i tre motivi che a suo avviso giustificano la restituzione del termine di reclamo.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  1. 2.1.

Nella fattispecie, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sostenendone la tardività.

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.3.

Richiesto di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con un ritardo che, nel caso della tassazione per il periodo fiscale 2007, superava abbondantemente i due anni, il contribuente ha addotto tre motivi: malattia, mancanza di competenze linguistiche, assenza dal Cantone.

2.3.1.

Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

Nella fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare di essere stato “molto sotto pressione di stress di lavoro” negli anni 2008-2010, in relazione al fallimento del gruppo societario da lui controllato. Nel ricorso, ha anche annunciato il prossimo invio di un certificato medico, che peraltro non è mai pervenuto.

È immediatamente evidente che la situazione descritta è ben lungi dal giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. Lo stato di stress legato alle difficoltà economiche delle sue imprese non ha certamente impedito al ricorrente di tutelare i suoi interessi fiscali in un cantone in cui è imponibile solo quale proprietario di una casa; meno ancora lo avrà ostacolato nel conferimento di una procura ad un professionista, che si occupasse di questa piccola pratica fiscale.

2.3.2.

Meno che mai una restituzione dei termini può essere giustificata con l’ignoranza della lingua italiana.

Basti ricordare al ricorrente, a tale proposito, che nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

Il ricorrente, proprietario di una casa nel Canton Ticino, è pertanto tenuto a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale. Non può certamente pretendere una restituzione dei termini di reclamo per il solo fatto che ha trascurato il contenuto degli scritti indirizzatigli dall’Ufficio di tassazione, per “mancanza di competenze linguistiche”.

2.3.3.

Neppure l’assenza prolungata dal Canton Ticino basta a giustificare la restituzione del termine di reclamo.

Secondo la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata)

Nella fattispecie, non si può ignorare che il contribuente era ed è domiciliato in un altro cantone, dove gli veniva e viene regolarmente notificata ogni decisione dell’autorità fiscale ticinese. Il fatto che non si sia “quasi mai” recato nella sua casa di vacanza di __________ nel corso degli anni dal 2008 al 2010 è pertanto del tutto ininfluente.

2.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, non essendo adempiuti i presupposti per la restituzione dei termini, deve essere confermata.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

12

CEDU

  • art. t. a CEDU

CEDU

  • art. 5 CEDU

Cost

  • art. 18 Cost
  • art. 70 Cost

CPCT

  • art. 137 CPCT

DIFD

  • art. 85 DIFD

CEDU

  • art. 6 CEDU

LAID

  • art. 73 LAID

LT

  • art. 192 LT
  • art. 206 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

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