Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2010.79
Entscheidungsdatum
17.08.2010
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2010.79

Lugano 17 agosto 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, astenutosi)

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 7 giugno 2010 contro la decisione del 22 aprile 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2008.

Fatti

  • RI 1, nata nel 1944, divorziata, già dipendente dello Stato del Canton Ticino, beneficia attualmente delle rendite AVS e della cassa pensioni;

  • il 7 gennaio 2010, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2008;

  • a sostegno della sua domanda, la contribuente evidenziava la necessità di aiutare economicamente la figlia __________, incarcerata il 22 settembre 2009 e successivamente sottoposta agli arresti domiciliari (dal 16 dicembre 2009 al 18 gennaio 2010) presso il suo domicilio di __________, dove vive ancora oggi;

  • con separate decisioni del 26 febbraio 2010, l’Ufficio esazione e condoni respingeva la domanda, spiegando nelle motivazioni allegate che l’aiuto alla figlia maggiorenne, seppure lodevole sul piano umano, non poteva essere preso in considerazione per giustificare il condono delle imposte ancora scoperte;

  • la contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 22 marzo 2010, nel quale osservava in particolar modo che l’aiuto economico prestato alla figlia si era reso necessario a causa della latitanza dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che sino ad allora le aveva riconosciuto unicamente le prestazioni speciali di fr. 130.20 e fr. 44.10 durante il periodo trascorso agli arresti domiciliari;

  • l’autorità fiscale, con separate decisioni del 22 aprile 2010, respingeva il reclamo, dando rilievo all’evoluzione della situazione finanziaria della figlia __________, che nel frattempo aveva ricevuto dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento anche le prestazioni ordinarie di fr. 547.– (dicembre 2009) e fr. 1'060.– (gennaio 2010), ed all’importante disponibilità mensile della contribuente, che poteva contare su un importo di 1'378 franchi;

  • con scritto del 1° giugno 2010, indirizzato all’Ufficio esazione e condoni e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, RI 1 postulava la restituzione dei termini di ricorso, adducendo motivi di salute che le avrebbero impedito “di far uso lucidamente” dei suoi diritti;

  • questa Camera, con lettera del 30 giugno 2010, le assegnava un termine di dieci giorni per motivare il gravame, avvertendola nel contempo che il certificato medico allegato alla sua richiesta era troppo generico per giustificare una restituzione dei termini;

  • in risposta, RI 1 ha inoltrato un ricorso motivato, con il quale richiede la concessione del condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2008;

  • la ricorrente ha allegato al gravame un nuovo certificato medico, con cui si attesta un “importante deperimento psicofisico con insonnia, stati d’ansia, paure, sentimenti di rovina e stati depressivi”, che sarebbe all’origine del mancato rispetto dei termini legali per inoltrare il ricorso;

Diritto

  • la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia di condono contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1), è competente a pronunciarsi nel merito del ricorso a condizione che esso sia ricevibile in ordine;

  • questa Camera deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

  • per quanto concerne il condono dell’imposta cantonale, il combinato disposto degli art. 246 cpv. 3 LT e 227 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della stessa, mentre l’art. 192 precisa che tale termine è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

  • analoghe disposizioni sono previste per il condono dell’imposta federale diretta, dall’art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, che rinvia espressamente all’art. 246 cpv. 3 LT, e dagli art. 133 e 140 LIFD;

  • in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

  • nella fattispecie, la ricorrente ha prodotto un certificato medico rilasciatole dal dott. med. __________ di __________, dal seguente tenore:

Con la presente attesto che la signora RI 1 non ha potuto rispettare i termini legali per il ricorso a causa di gravi motivi di salute. In particolare per importante deperimento psicofisico con insonnia, stati d’ansia, paure, sentimenti di rovina e stati depressivi. Per questi motivi è in cura dal Dr. med. __________, FMH psichiatria, dal 19 aprile 2010;

  • secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

  • analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);

  • come visto, il certificato medico allestito dal dott. med. __________ attesta che la ricorrente soffre di un “importante deperimento psicofisico con insonnia, stati d’ansia, paure, sentimenti di rovina e stati depressivi”;

  • anche volendo ammettere che il “deperimento psicofisico” sia tale da diminuirne la capacità di occuparsi di problemi contabili e fiscali, ciò non basterebbe comunque a giustificare una restituzione dei termini, ove si pensi appena che la stessa avrebbe potuto delegare il disbrigo delle sue pratiche fiscali alla figlia __________, con la quale convive tutt’oggi e che già si occupava della copiosa corrispondenza intrattenuta con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e con l’Ufficio di patronato;

  • si aggiunga inoltre che il certificato medico in discussione pare anche troppo funzionale agli interessi della ricorrente, laddove esordisce affermando espressamente che quest’ultima non ha potuto rispettare i termini legali per il ricorso a causa di gravi motivi di salute, pur ammettendo infine che la stessa è per questi motivi e sin dal 19 aprile 2010 in cura da uno psichiatra, il dott. med. __________;

  • a tale proposito, non può non essere evidenziato che di fronte ad un asserito “importante deperimento psicofisico” avrebbe senz’altro avuto maggiore rilevanza l’opinione del suo psichiatria e psicoterapia, piuttosto che quella del suo medico di famiglia;

  • in simili circostanze, ne viene che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente tardivo;

  • è qui appena il caso di rilevare che il gravame andrebbe comunque respinto nel merito, giacché la figlia __________ ha nel frattempo potuto beneficiare di maggiori aiuti assistenziali, per cui verrebbe in ogni caso a cadere il suo obbligo di mantenimento, regolato dagli art. 328 e 329 CC (cfr. decisione CDT n. 80.2009.61 del 24 agosto 2009);

  • vista l’entità dei redditi esposti nella dichiarazione fiscale 2008, pari a 97'573 franchi, e la sua attuale disponibilità mensile, accertata dall’Ufficio esazione e condoni in 1'378 franchi e non contestata in quanto tale, la tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al minimo per tenere conto della particolarità della fattispecie, sono poste a carico della ricorrente, soccombente;

  • contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF);

  • teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 328 CC
  • art. 329 CC

CPCT

  • art. 137 CPCT

DIFD

  • art. 85 DIFD

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 133 LIFD
  • art. 140 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD
  • art. 167 LIFD

LT

  • art. 192 LT
  • art. 227 LT
  • art. 231 LT
  • art. 246 LT

LTF

  • art. 82 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 113 LTF

Gerichtsentscheide

2