Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2010.147
Entscheidungsdatum
13.01.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2010.147

Lugano 13 gennaio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 20 novembre 2010 contro la decisione del 21 ottobre 2010 in materia di revisione dell’imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

A. Con atto pubblico del 29 marzo 2006, iscritto a Registro fondiario l’11 aprile 2007, RI 1 acquistava la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente a 127‰ del fondo base n. __________ del RFD di __________, al prezzo di fr. 850'000.–. Insieme all’appartamento, acquistava pure due parcheggi nell’autorimessa condominiale (fr. 50'000.–) e due parcheggi esterni (fr. 10'000.–).

Il 14 novembre 2008, RI 1 vendeva a __________ l‘appartamento in questione, al prezzo di fr. 1'030'000.–, oltre ai parcheggi interni (fr. 100'000.–) ed un parcheggio esterno (fr. 15'000.–). Il venditore si impegnava contrattualmente a far svolgere a proprie spese lavori artigianali e di arredo per fr. 11'000.–.

Con decisione del 26 maggio 2009, l’CO 1 di Locarno notificava al venditore la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, nella quale commisurava l’utile imponibile in fr. 97'237.– e l’imposta in fr. 28'198.75.

B. Con atto pubblico del 25 settembre 2009, iscritto a RF il 19 aprile 2010, RI 1 acquistava da __________ e da __________ n il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 1'200'000.–.

Con scritto del 22 aprile 2010, il contribuente chiedeva la revisione dell’imposta sugli utili immobiliari, argomentando che vi era stato un reinvestimento nell’abitazione primaria.

L’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 6 settembre 2010, nella quale negava che il bene alienato fosse stato usato durevolmente quale abitazione primaria.

C. In seguito ad un reclamo, nel quale il contribuente aveva contestato l’interpretazione del termine “durevole” fatta dall’autorità, quest’ultima confermava la propria precedente decisione, in data 21 ottobre 2010. Nella motivazione, sottolineava che nell’aprile 2007 il reclamante aveva trasferito il domicilio dalla casa di __________, ove abitava coi genitori, a __________, dove aveva acquistato l’appartamento. Solo al momento della rivendita però avrebbe fatto fare lavori di sistemazione di quest’ultimo. Inoltre, aveva pagato una provvigione ad un mediatore per la vendita dello stesso.

D. Con scritto del 20 novembre 2010 all’Ufficio di tassazione, da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario quale ricorso, RI 1 postula nuovamente la revisione della decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari. Per la motivazione, riprende gli argomenti già precedentemente addotti.

E. All’udienza del 13 novembre 2013, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che a suo avviso l’appartamento venduto non ha mai funto da abitazione primaria. Il ricorrente ha per contro sostenuto di averlo abitato per venti mesi. Il giudice delegato gli ha allora attribuito un termine di venti giorni per produrre la seguente documentazione:

· consumi elettrici e dell’acqua;

· eventuale allacciamento telefonico (rete fissa) e contratto per TV via cavo;

· contratto di mediazione;

· eventuale documentazione in merito ai traslochi del 2008 e del 2010;

· spiegazioni in merito alla sua residenza fra la vendita dell’appartamento di __________ (2008) e l’acquisto di quello di __________ (2010).

Il ricorrente non ha dato seguito all’invito in questione.

Diritto

  1. 1.1.

Lo Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).

Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.59).

1.2.

L’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

  1. 2.1.

Come esposto in narrativa, RI 1 ha venduto l’appartamento di __________, di cui era proprietario da due anni e mezzo, il 14 novembre 2008 (iscrizione a RF il 12 dicembre 2008). Il 25 settembre 2009 (iscrizione a RF il 19 aprile 2010) ha poi acquistato una casa a __________.

Il ricorrente chiede di poter beneficiare del differimento di imposizione, in applicaz ione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l’utile conseguito dalla vendita della casa d’abitazione primaria per acquistarne un’altra avente lo stesso scopo.

Dal canto suo l’autorità di tassazione ha ritenuto che non sia stata provata l’utilizzazione personale dell’appartamento venduto, da parte del ricorrente. Considerata anche la sua professione di agente immobiliare, ritiene che sia escluso il differimento dell’imposizione.

2.2.

Per l’art. 125 lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita in caso di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

La citata disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali il reinvestimento deve essere effettuato.

Il legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari, nell’intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l’abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio Federale, nel Messaggio sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per l’elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è possibile acquistare nel nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore e che l’as-senza di una tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 131).

La dottrina è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come un’eccezione propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata, nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di una componente dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückegewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo, Die Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo 1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia inteso promuovere, con tale mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità della popolazione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 132).

2.3.

Le condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g LT, sono le seguenti:

a) l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale;

b) l’uso personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei seguenti casi eccezionali:

• l’esistenza di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;

• la locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita, sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia comunque ecceduto quella della locazione;

c) deve trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza;

d) limite temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura precedere la vendita;

e) il reinvestimento deve avvenire in Svizzera

(Soldini/Pedroli, op. cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 100).

  1. 3.1.

In una sentenza del 15 marzo 2012, il Tribunale federale ha avuto modo di confermare che la condizione dell’uso durevole e esclusivo va interpretata in modo restrittivo, sottolineando in particolare che l’abitazione alienata doveva costituire il domicilio principale del contribuente (decisione TF n. 2C_497/2011).

Nella fattispecie in esame, tale condizione non risulta adempiuta. L’immobile di __________, nel quale si trova l’appartamento acquistato nel corso del 2006, era ancora in costruzione, come si evince dal contratto di compravendita del 29 marzo 2006, nel quale la consegna viene prevista “al più tardi entro il 31 dicembre 2006”. Dal contratto di vendita dello stesso appartamento, stipulato il 14 novembre 2008, risulta che la consegna è avvenuta alla fine di giugno del 2007 (cfr. atto pubblico del 14 novembre 2008, punto 4). Tanto basta per escludere che, come affermato nel reclamo, “il contribuente ha abitato per ben 20 mesi l’immobile”.

In ogni caso, a fondare i dubbi dell’Ufficio di tassazione, in merito all’effettivo uso personale dell’appartamento, vi sono anche l’impegno, assunto con il contratto di vendita, di procedere a diversi lavori di sistemazione (arredo del bagno, posa zoccolini e tende da sole ecc.) e il mandato conferito ad un mediatore per trovare un acquirente.

3.2.

Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). In concreto, spettava quindi al ricorrente dimostrare in modo ineccepibile l’adempimento delle condizioni cui è soggetto il differimento dell’imposizione, ed in particolare l’uso durevole ed esclusivo dell’appartamento __________, acquistato nel 2006 e rivenduto nel 2008. RI 1 si è invece limitato a sostenere di aver abitato l’appartamento per venti mesi, senza tuttavia apportarne la benché minima prova. Dal certificato di domicilio reperibile agli atti dell’Ufficio di tassazione si evince unicamente che il ricorrente è stato domiciliato __________ dal 17 aprile 2007 al 30 novembre 2008. Nonostante l’invito, rivoltogli ancora nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, l’insorgente non ha per contro fornito alcuna prova in merito ai consumi elettrici e dell’acqua, all’eventuale allacciamento telefonico (rete fissa) e della TV via cavo, ai diversi traslochi che avrebbe affrontato dal 2008 ed alla sua residenza fra la vendita dell’appartamento di __________ (2008) e l’acquisto di quello di __________ (2010). Neppure ha fornito copia del contratto di mediazione, dal quale si sarebbe potuto verificare quando era stato conferito il mandato.

.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:


Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

8

LAID

LT

  • art. 123 LT
  • art. 125 LT
  • art. 128 LT
  • art. 129 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

4