Incarto n. 80.2010.106
Lugano 5 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 agosto 2010 contro la decisione del 28 luglio 2010 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1 è titolare del Ristorante __________, a __________.
Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'528.–, importo cui si aggiungevano fr. 43'060.–, provenienti dall’affitto di camere.
Con decisione del 18 marzo 2009, l’RS 1 notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2007, nella quale commisurava l’utile aziendale in fr. 126'000.–, importo comprensivo anche delle entrate relative alla locazione di camere. La motivazione indicava che i valori dichiarati erano stati “rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti di utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.
B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 aprile 2009, nel quale definivano “ingiustificata ed eccessiva la ripresa” sul reddito dell’attività indipendente.
Il 7 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente, invitandolo a trasmettergli il “listino prezzi camere e ristorante”, “eventuali accordi o contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di lunga durata“, la “ventilazione conto acquisti (con la presentazione delle pezze giustificative relative ad acquisto caffè e birra)” e l’elenco degli stipendi “con nominativo del dipendente e relativa occupazione”.
Con lettera del 29 aprile 2009, i reclamanti inviavano all’Ufficio una copia di alcune schede contabili e le fatture di __________ in merito alla tassa di soggiorno pagata. Il 12 maggio 2009, trasmettevano poi il listino prezzi del ristorante, la scheda contabile degli acquisti per il ristorante e quella relativa ai dipendenti, precisando, da un lato, che non esistevano “accordi o contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di lunga durata… in quanto essi sono sempre stati stipulati verbalmente” e, dall’altro, che la documentazione relativa agli acquisti era “a disposizione”, con la conseguenza che l’eventuale “ventilazione del conto acquisti” poteva essere fatta direttamente dall’Ufficio di tassazione “in occasione di una vostra eventuale revisione contabile”.
C. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 2010, così motivata:
L’autorità di tassazione ha definito tale reddito sommando al reddito del ristorante quello da affittacamere come in passato.
La valutazione effettuata è determinata dagli unici dati certi in possesso dell’autorità di tassazione, il numero di pernottamenti dichiarati all’ente del turismo è dato che permette di verificare la reale frequenza di alloggio.
Su richiesta di documentazione aggiuntiva, dopo diversi incontri e contatti telefonici, il contribuente per tramite del suo rappresentante è stato alquanto vago e poco collaborativo nel presentare dati e documenti a comprova di eventuali riduzioni di entrate.
Alla luce di quanto sopra la valutazione effettuata in sede di tassazione appare oltremodo giustificata e prudenziale in funzione dell’andamento dei pernottamenti dichiarati nel corso degli ultimi anni rapportato al dato dell’anno di tassazione.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la commisurazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente intrapresa dall’autorità fiscale. Gli insorgenti lamentano in primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti, per il fatto che dalla decisione impugnata non si comprenderebbe “quale documentazione aggiuntiva sarebbe stata richiesta”. Censurano quindi la violazione del principio della buona fede, nella misura in cui in passato l’autorità fiscale avrebbe sempre accettato la documentazione così come presentata. Sottolineano inoltre di avere prestato tutta la collaborazione richiesta e denunciano l’inosservanza, da parte dell’autorità fiscale, dei principi cui è subordinata la tassazione d’ufficio.
Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2010, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, rilevando che la mancata collaborazione rimproverata ai ricorrenti si riferirebbe all’utile non del ristorante bensì della locazione delle camere. A tale riguardo, i contribuenti avevano sottoscritto una transazione con l’autorità in precedenti periodi fiscali, accettando riprese rilevanti.
Nella replica del 22 settembre 2010, gli insorgenti ritengono arbitrario che l’autorità fiscale si basi su transazioni relative a periodi fiscali precedenti.
Diritto
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
1.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197).
L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
Oltre a gestire un ristorante, RI 1 svolge anche un’attività di locazione di camere. L’immobile che è oggetto di tale attività non è tuttavia iscritto a bilancio né il relativo ricavo è considerato nel conto economico. Nella loro dichiarazione del resto i contribuenti non forniscono alcuna indicazione in merito al numero di camere, ai servizi offerti (con o senza prestazioni alberghiere), alle tariffe, all’occupazione, limitandosi per contro ad aggiungere al valore locativo della propria abitazione, sul modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), un importo di fr. 43'060.– per “diversi affitti camere”. Solo nel corso della procedura di reclamo hanno prodotto i dati relativi alla tassa di soggiorno pagata. Agli atti è inoltre reperibile una lista con il numero dei pernottamenti mensili di una ventina di persone che sono state ospiti dei locali del ricorrente, senza ulteriori precisazioni in merito alle condizioni convenute.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non vi è attività lucrativa indipendente quando ci si limita ad amministrare il proprio patrimonio privato ed in particolar modo quando si cedono in locazione i propri immobili. Ciò si verifica anche nel caso in cui il patrimonio è di proporzioni rilevanti, viene amministrato in modo professionale e vengono anche tenuti i libri contabili (ASA 74 p. 737). Anche qualora si tratti della locazione di appartamenti arredati i proventi si considerano essenzialmente reddito della sostanza e non dell’attività lucrativa indipendente, nonostante i lavori che il proprietario deve intraprendere in vista della locazione, se si tratta di lavori che, come quelli di manutenzione, servono a rendere l’oggetto idoneo al conseguimento del reddito (RDAT I-2000 n. 19t consid. 3c/bb e giurisprudenza citata). Su quest’ultimo aspetto, è anche vero che la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali considera invece la locazione di appartamenti ammobiliati come reddito dell’attività lucrativa indipendente (RCC 1987 p. 554 consid. 3a; DTF 111 V 81 consid. 2-5), determinando in tal modo una difformità con il diritto tributario, criticata dalla dottrina (Böhi, Der unterschiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die Beitragserhebung, Berna, 2001, p. 239 ss., in particolare p. 284) e deplorata anche dallo stesso Tribunale federale in una recente sentenza, nella quale si auspica un allineamento alla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, in considerazione proprio del fatto che nel caso della locazione di appartamenti arredati la componente di attività non puramente immobiliare è molto più significativa rispetto al caso degli appartamenti vuoti (sentenza del 27 giugno 2008 n. 2C_135/2008 consid. 3.3).
2.3.
Nel caso in esame, come visto, l’immobile del ricorrente è considerato sostanza privata. Il reddito proveniente dalla locazione di camere, inserito fra i proventi della sostanza privata nella sua dichiarazione, è stato invece aggiunto al reddito dell’attività lucrativa da parte dell’Ufficio di tassazione, in funzione verosimilmente della trasmissione dei dati fiscali alla cassa di compensazione AVS.
In considerazione delle scarse informazioni disponibili, è ben difficile stabilire se l’attività sia più vicina a quella di un albergatore o a quella di una semplice locazione di camere. Sia che la locazione in discussione sia considerata amministrazione patrimoniale sia che invece venga ritenuta un’attività lucrativa del contribuente, quest’ultimo è obbligato a prestare all’autorità fiscale la più estesa collaborazione ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Si ricorda, in particolare, che secondo gli articoli 200 LT e 126 LIFD il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (cpv. 2).
Nella misura in cui la locazione di camere costituisse un’attività commerciale, troverebbero applicazione gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, per i quali le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
2.4.
I contribuenti non hanno fornito, come detto, alcuna indicazione che permetta all’autorità fiscale di verificare la completezza dell’importo dichiarato quale reddito della locazione di camere. In tal modo hanno chiaramente disatteso i loro obblighi di collaborazione, nonostante le ripetute richieste indirizzategli dall’Ufficio di tassazione.
Non si comprende, in questo contesto, come nel ricorso possano lamentare una violazione del principio della buona fede e del diritto di essere sentiti e sostenere, invece, di aver ossequiato il principio di collaborazione.
I ricorrenti lamentano un “abuso (applicazione errata) dell’istituto della tassazione d’ufficio”. L’autorità non avrebbe infatti notificato loro la diffida cui la legge subordina una tassazione per apprezzamento ed avrebbe intrapreso una valutazione punitiva.
3.2.
L’Ufficio di tassazione ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Sin dal principio, le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non sono infatti state rispettate: non solo non è stata intimata ai contribuenti la diffida a collaborare, ma soprattutto, notificando loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 9 marzo 2009, l’autorità di tassazione ha omesso di indicare espressamente nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. Viene così a cadere l’inversione dell’onere della prova voluta dal legislatore, tipica del reclamo nei confronti di una tassazione d’ufficio a’ sensi degli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.
Ciò non toglie tuttavia che la tassazione in discussione rimanga pur sempre una tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza. Come vedremo meglio di seguito, di fronte ad una documentazione inadeguata in merito all’attività di locazione di camere, l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che procedere ad una valutazione dei suoi redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono i coefficienti sperimentali, l’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).
3.3.
Ne consegue che l’autorità fiscale non ha affatto violato le disposizioni legali concernenti l’accertamento del reddito imponibile, pur discostandosi da quanto dichiarato dai contribuenti. Come illustrato nelle osservazioni al ricorso, ha proceduto ad una valutazione basata in particolar modo sul confronto con la situazione dei periodi fiscali precedenti. In particolare, ha rilevato il notevole calo del ricavo unitario medio, cioè del ricavo per singolo pernottamento, rispetto agli anni prima: dividendo il ricavo dichiarato in relazione alla locazione delle camere per il numero di pernottamenti dichiarati, si ottiene infatti un importo di fr. 93.– nel 2004, di fr. 81.– nel 2005, di fr. 152.– nel 2006 e di soli fr. 39.– nel 2007. L’Ufficio di tassazione ha fatto quanto possibile per ottenere una spiegazione al riguardo, chiedendo anche espressamente ai ricorrenti informazioni circa il “listino prezzi” delle camere come pure su “eventuali accordi o contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di lunga durata”. Come già ricordato, i contribuenti si sono accontentati di escludere l’esistenza di un listino prezzi ed anche di accordi relativi ad agevolazioni (cfr. in particolare la lettera del 12 maggio 2010 all’Ufficio di tassazione).
La stima intrapresa dall’autorità fiscale appare senz’altro coscienziosa (“pflichtgemäss”), come richiesto dalla legge, se non prudenziale, e tutt’altro che punitiva, come invece sostenuto nel ricorso. Basti osservare che, rispetto alla somma degli importi dichiarati come cifra d’affari del ristorante e come ricavi delle camere (fr. 284'702.–), il reddito netto assoggettato all’imposta (fr. 126'000.–) corrisponde al 44,26% ed è pertanto nettamente inferiore alla percentuale dei periodi precedenti, che erano stati definiti in via transattiva: il 52,94% nel 2004, il 53,94% nel 2005 ed il 51,19% nel 2006.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: