Incarto n. 80.2009.53
Lugano 8 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 aprile 2009 contro la decisione dell’11 marzo 2009 in materia di IC/IFD 2006.
Fatti
A. RI 1 ha lavorato fino al 30 giugno 2006 alle dipendenze del __________, nella sede di __________; dal 1° luglio 2006, ha cominciato una nuova attività presso la __________ di __________. Nel certificato di salario rilasciatole dal __________, era indicata una deduzione dallo stipendio di fr. 12'570.–, quale “rimborso perfezionamento professionale”.
Nella dichiarazione fiscale 2006, presentata insieme al marito RI 2, la contribuente chiedeva la deduzioni delle seguenti spese professionali:
spese di trasporto (veicolo privato) fr. 13'897.–
doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'000.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
spese di perfezionamento fr. 14'024.–
totale fr. 33'321.–
Nelle spese di perfezionamento rientravano i costi del corso per il conseguimento del diploma federale di esperto in economia bancaria (fr. 12'570.–), degli esami per il diploma federale (fr. 900.–) e di un corso di tedesco (fr. 554.–).
B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 23 aprile 2008, l’RS 1 di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 107'900.– per l’IC ed in fr. 115'200.– per l’IFD.
Per quanto attiene alle spese professionali della moglie, erano state ammesse nella misura che segue:
spese di trasporto (veicolo privato) fr. 11'440.–
doppia economia domestica (pasto) fr. 1'500.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 15'340.–
Per l’imposta federale diretta, le deduzioni ammontavano a fr. 15'373.–, per il fatto che il forfait era stabilito in fr. 2'433.–.
La deduzione delle spese di perfezionamento, in particolare, era stata negata “perché non giustificata”.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 maggio 2008, contestando il mancato riconoscimento di tutte le spese professionali fatte valere. Per quanto concerne in particolare le spese di perfezionamento della moglie, ribadivano che per la maggior parte si trattava del contributo che ella era stata obbligata a rimborsare al __________ in seguito all’inoltro delle sue dimissioni, in base alle condizioni contrattuali. Sottolineavano che il conseguimento del diploma era servito alla moglie per poter assumere la carica di capo-filiale presso il nuovo datore di lavoro.
D. Convocati in audizione dall’Ufficio di tassazione, i reclamanti sottoscrivevano un verbale che conteneva in particolare le seguenti frasi:
Entrando nel merito della contestazione che riguarda la mancata concessione delle spese di perfezionamento della moglie, il contribuente riconferma che dopo aver seguito il corso per il diploma di esperto in economia bancaria, la moglie ha ottenuto una migliore situazione professionale, assumendo la carica di capo filiale presso __________. Inoltre l’aumento di stipendio è avvenuto dopo e grazie al conseguimento di questo diploma.
Visto quanto sopra, l’autorità fiscale riconferma la non deducibilità delle spese riferite a tale corso. Il contribuente prende atto di quanto spiegato, ma si riserva la possibilità di inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario.
Con decisione dell’11 marzo 2009, l’autorità fiscale accoglieva quindi parzialmente il reclamo dei contribuenti, elevando la deduzione per spese di trasporto ed ammettendo in deduzione l’importo di fr. 554.– per spese di perfezionamento (corso di tedesco).
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano la deduzione delle spese di perfezionamento professionale, nella misura di fr. 26'366.–, oltre a fr. 1'230.– di spese varie, “fra cui spostamenti, materiale didattico, esami, ecc.”.
Spiegano che la moglie ha iniziato a frequentare il corso, finalizzato al conseguimento del diploma di esperto in economia bancaria, nel 2000. Durante 4 anni ha subito una riduzione del 10% dello stipendio, oltre a dover sostenere personalmente le spese di trasferta, di vitto, di materiale didattico e quelle per l’esame stesso. Contesta inoltre di avere ottenuto la promozione a responsabile della filiale solo in virtù del diploma conseguito.
Diritto
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per l'IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.1.
Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l'esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
1.2.2.
Sono altresì deducibili le spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale: esse non sono considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2). La giurisprudenza più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento della professione come tale o a seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
In altre parole, la riqualificazione deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura personale (ad es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n. 80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)
1.3.
Il Tribunale federale, in alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che risultano oggettivamente correlate con l’attività esercitata dal contribuente al momento in cui le effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento delle sue opportunità di lavoro; non occorre che le stesse appaiano assolutamente indispensabili per non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza del Tribunale federale del 28 aprile 2006 n. 2A.424/2005, in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid. 3a-d; 113 Ib 114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 pag. 41, consid. 2.3.1).
Quali spese di perfezionamento professionale sono deducibili solo i costi assunti in relazione alla professione già appresa, rispettivamente esercitata. Non lo sono per contro le «spese di formazione professionale» giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento del reddito dipenda in maniera imprescindibile dalla spesa in questione, in quanto è sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si situino entro limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il livello delle competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione. Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere ad una posizione professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza o addirittura di cambiare professione, non rappresentano spese di perfezionamento ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa, rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova formazione tout court (DTF 124 II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD II-2006 pp. 574-575).
1.4.
Il Tribunale federale ha poi osservato che gli oneri finanziari legati all’acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, gli studi di post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno quando la formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta fino a quel momento.
Rilevante per giudicare la deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove conoscenze apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento alle sentenze del Tribunale federale n. 2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid. 3.2).
1.5.
Uno degli aspetti più rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene attribuito alla valutazione del caso concreto: è cioè necessario prendere in esame i precedenti del contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante la frequenza del corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono trasmesse con il corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso di studi venga considerato perfezionamento per una persona già attiva in tale settore ma non per un altro contribuente che lo frequenta per esempio subito dopo la conclusione degli studi (Beusch, Bildungskosten – Eine Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer Entwicklungen in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21 e n. 35; Beusch, Steuerliche Abzugsfähigkeit der Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del Tribunale federale del 18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer, Steuerliche Aspekte der Aus- und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).
1.6.
Un criterio di delimitazione fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è suggerito dalla giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo di quest’ultimo cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP 2004 p. 116) ha infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che definisce l’oggetto della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine presente all’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in due parti, che concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di formazione o riqualificazione:
nella misura in cui la formazione professionale continua serve a “rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte LFPr), corrisponde alla nozione di perfezionamento;
quando invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a seconda parte LFPr) o a favorire la flessibilità professionale (art. 30 lett. b LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o di riqualificazione.
Tale criterio permetterebbe di suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche peculiari:
§ la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice da valutare, per il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto esaminare la situazione personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;
§ la formazione continua specialistica in un settore molto particolare, che prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un titolo protetto dalla Confederazione (p. es. esperto fiscale diplomato): anche in questo caso non dovrebbero esserci grossi problemi di delimitazione;
§ i corsi che non trasmettono vere e proprie conoscenze specialistiche sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili nell’attività professionale quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un corso di lingua russa può essere perfezionamento per chi ne ha bisogno nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione tuttavia delle lingue nazionali e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli sviluppi nel settore dei programmi informatici;
§ infine gli studi postdiploma o master: in questi casi la valutazione del caso concreto diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione del contribuente nella prova del carattere di costo di perfezionamento
(Beusch, Bildunsgkosten, cit., nn. 39-51).
1.7.
Ragionamenti analoghi sono contenuti in un recente rapporto del Consiglio federale, redatto in seguito ad un postulato presentato dal consigliere agli Stati Eugen David il 2 marzo 2004. Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a sua volta sullo studio, presentato nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. In una lista di esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la deducibilità dei costi per master e studi postdiploma viene per esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i corsi di lingua vengono qualificati perfezionamento quando si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso concreto quando si tratta di altri idiomi (Studie der Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre 2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).
1.8.
Questa Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha quindi negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
Per contro, questa Camera, ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente all’esercizio di un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il sistema educativo svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e pertanto differiscono dall’offerta delle scuole universitarie professionali (SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto dalla Circolare n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale il conseguimento della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP) presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile 2005). Lo stesso vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che conduce al conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39 del 18 aprile 2005). Nello stesso senso, ha considerato che costituisse un corso di perfezionamento deducibile la frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto tributario da parte di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava in una banca; tale modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la legge sulle scuole universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD I-2006 n. 8t).
Come appena ricordato, questa Camera ha già avuto modo di esprimersi sulla questione della deducibilità delle spese per frequentare un corso che prepara a sostenere gli esami per conseguire l’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria (sentenza CDT n. 80.2005.39 del 18 aprile 2005). Se ne ripropongono pertanto le considerazioni principali.
2.2.
Dapprima è stato ricordato che la stessa Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10) distingue fra “formazione professionale di base” e “formazione professionale superiore”.
La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all’acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia necessarie all’esercizio di un’attività in una professione o in un campo professionale o d’attività (art. 15 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell’obbligo o a una qualifica equivalente (art. 15 cpv. 3 LFPr).
La formazione professionale superiore serve invece a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità. Essa presuppone pertanto il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente (art. 26 LFPr).
La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a. un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b. una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore
(art. 27 LFPr).
Secondo l’art. 29 LFPr, l’ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un’esperienza professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia integrata nel ciclo di formazione. Inclusi i periodi di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente all’esercizio di un’attività professionale, almeno tre.
2.3.
Dalle considerazioni che precedono, questa Camera ha tratto la conseguenza che la specifica formazione, offerta al ricorrente dal __________ parallelamente allo svolgimento dell’attività lavorativa, conduceva proprio all’acquisizione di un attestato federale professionale (in casu, l’attestato professionale federale di specialista in economia bancaria). La Camera ha osservato che si tratta quindi di una formazione acquisita mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore secondo l’art. 27 LFPr, che è equivalente a quella offerta dalle scuole specializzate superiori, e rientra, entro il sistema educativo svizzero, nel cosiddetto settore terziario di livello non universitario. Essa differisce pertanto dall’offerta delle scuole universitarie professionali (SUP).
Ha poi ricordato che, secondo l’AFC, sono deducibili “le spese inerenti al perfezionamento allorquando trattasi di migliorare le conoscenze di una professione già appresa ed esercitata; esempi sono il caso dell'impiegato di commercio che diventa contabile diplomato/perito contabile, il pittore che dà gli esami di maestria” (circolare n. 26, citata supra, consid. 3.2.1.).
La stessa autorità fiscale ammette dunque in modo esplicito che le spese legate alla formazione che si acquisisce mediante un esame professionale federale superiore costituiscono spese di perfezionamento.
2.4.
Nella stessa sentenza, questa Corte ha rilevato che tale conclusione si conforma anche alla giurisprudenza del Tribunale federale.
Si è detto infatti che secondo l’Alta Corte nella nozione di spese di perfezionamento non rientrano solo quelle che servono a conservare le conoscenze già acquisite ma anche quelle finalizzate all’acquisizione di migliori conoscenze per l’esercizio della stessa professione (STF del 18 dicembre 2003, cit., consid. 2.2.).
In questa prospettiva, il caso di un contribuente che, come il ricorrente, frequenta un corso preparatorio al conseguimento di un attestato professionale federale, che serve ad “acquisire… le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità” (art. 26 cpv. 1 LFPr), non è comparabile con quello di chi invece dopo avere interrotto una formazione di livello universitario nel settore dell’economia, cerca in seguito di recuperare tale formazione di base seguendo un Master of Business Administration.
2.5.
Passando poi all’esame della fattispecie concreta che le era stata sottoposta dal ricorrente, la Camera di diritto tributario aveva osservato che la documentazione fornita dal ricorrente consentiva di affermare che il corso seguito dal ricorrente presso il __________ era intimamente legato all’esercizio della professione appresa e allo svolgimento dell’attività all’interno dell’Istituto bancario in cui operava, al punto che l’interdipendenza delle due attività, quella lavorativa e quella di studio, era tale da far apparire il corso alla stregua di un perfezionamento della professione appresa ed esercitata, come dimostrava d’altronde anche l’attestazione federale che gli sarebbe stata rilasciata dopo il superamento dell’esame organizzato dal BAP (Organo svizzero responsabile degli esami professionali e superiori in banche, assicurazione e pianificazione finanziaria). Pur ammettendo che la frequenza dei corsi preparatori, come quello del CSB, non è obbligatoria, per il fatto che i candidati sono liberi di scegliere il modo di acquisire le conoscenze necessarie per sostenere gli esami, si era sottolineato che il BAP ne raccomanda comunque la frequenza (cfr. “indicazioni generali attestati” del BAP).
Accogliendo il ricorso, si era concessa al ricorrente la deduzione delle spese per la frequentazione del corso presso il __________.
2.6.
Non vi è dunque ragione di trattare diversamente il caso della ricorrente. Anch’essa ha frequentato, fra il 2000 ed il 2004 i corsi organizzati dal Centro Studi Bancari per la preparazione all’esame per conseguire l’attestato federale.
In un’altra sentenza, questa Camera ha pure affermato che alla deduzione delle spese di perfezionamento non si oppone la circostanza che l’importo chiesto in deduzione dal ricorrente sia stato da questi rimborsato al datore di lavoro in base ad un accordo contrattuale (sentenza CDT 80.2006.105 del 16 aprile 2006 consid. 3).
Si giustifica pertanto la deduzione dell’importo di fr. 12'570.–, corrispondente a quanto trattenuto dal datore di lavoro precedente sull’ultimo stipendio.
3.2.
Non può essere accolta per contro la richiesta di dedurre ulteriori spese di perfezionamento, fino a raggiungere l’importo di fr. 26'366.–, per la prima volta rivendicato in sede di ricorso.
Secondo i ricorrenti, infatti, l’allora datore di lavoro avrebbe assunto solo la metà dei costi per la frequenza dei corsi in questione, sicché l’altra metà sarebbe stata sopportata dalla contribuente stessa.
A prescindere dal fatto che la prova di tale affermazione è tutt’altro che ineccepibile, non essendo stato prodotto un contratto in tal senso, alla deduzione di tali spese si oppone la circostanza che si tratta di costi sostenuti in altri periodi fiscali. La ricorrente avrebbe tutt’al più potuto farli valere quando ha inoltrato le dichiarazioni fiscali dei periodi interessati.
Per la stessa ragione, non possono essere dedotti gli ulteriori fr. 1'230.– per “spese varie”, sempre riferite agli stessi corsi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 marzo 2009 è riformata nel senso che la deduzione delle spese di perfezionamento è elevata nella misura di fr. 12'570.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 540.–).
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: