Incarto n. 80.2009.51
Lugano 6 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 aprile 2009 contro la decisione del 5 marzo 2009 in materia di revisione IC e IFD 2006.
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2006, i coniugi RI 1 indicavano, alla cifra 15.1 (“generalità e indirizzo dei beneficiari” di alimenti versati al coniuge divorziato o separato) i nomi seguenti: __________. Nella colonna “deduzioni” non figurava per contro alcun importo in corrispondenza di tale menzione.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 7 gennaio 2008, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 143'900.– per l’IC ed in fr. 149'100.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione indicava le seguenti modifiche rispetto alla dichiarazione dei contribuenti: rettifica del valore locativo, deduzione dei contributi al Pilastro 3a ammessa solo in parte, interessi passivi ammessi solo per i debiti riconosciuti.
B. Il 9 gennaio 2008, i contribuenti, tramite il loro rappresentante RA 1, interponevano reclamo contro la suddetta decisione, contestando la mancata deduzione di contributi al 2° Pilastro per fr. 1'829.–, argomentando di avere erroneamente indicato tale importo alla cifra 12.1.
L’autorità fiscale accoglieva il reclamo con decisione del 6 febbraio 2008, aumentando le deduzioni nella misura di fr. 1'829.– e riducendo il reddito imponibile nella misura corrispondente.
Non essendo stata ulteriormente impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
C. Con istanza del 30 gennaio 2009, i contribuenti, sempre rappresentati dalla stessa fiduciaria, chiedevano la revisione della tassazione IC/IFD 2006. Spiegavano di essersi accorti solo durante l’allestimento della dichiarazione fiscale 2007 che non erano stati dedotti dal reddito imponibile gli alimenti pagati dal marito alla prima moglie ed ai figli, per complessivi fr. 36'000.–. A loro avviso, si trattava di un mezzo di prova che l’autorità di tassazione doveva conoscere, trattandosi di un importo già indicato nelle dichiarazioni precedenti e verificabile anche con un controllo incrociato.
L’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza, con decisione del 5 febbraio 2009, sottolineando la circostanza che lo stesso rappresentante degli istanti aveva interposto reclamo contro la tassazione IC/IFD 2006 senza sollevare la questione degli alimenti.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 20 febbraio 2009, sostenendo in particolare che non avrebbero potuto rilevare la mancata concessione della deduzione in questione, non essendo la stessa indicata sulla decisione di tassazione, neppure con l’indicazione di un importo pari a zero.
L’autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 5 marzo 2009, nella quale ribadiva che i contribuenti avrebbero già potuto far valere il motivo di revisione nella procedura di tassazione o in quella di reclamo.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, ancora rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la revisione della tassazione per il periodo fiscale 2006. Rilevano nuovamente di avere correttamente indicato nella dichiarazione il nome dei beneficiari degli alimenti, “senza tuttavia esporre alcuna cifra, verosimilmente a causa di un problema di salvataggio dati”. La ragione per cui non avrebbero potuto avvedersi della mancata deduzione degli alimenti già al momento della notificazione della tassazione sarebbe da ricondurre al fatto che la stessa non menzionava la cifra 15.1, relativa agli alimenti. A loro avviso, negligenza dovrebbe essere rimproverata, piuttosto che a loro, al tassatore, per non avere tenuto conto di quanto dichiarato nel periodo precedente né della tassazione della ex moglie. I ricorrenti censurano poi il fatto che il funzionario che ha respinto l’istanza di revisione sia lo stesso che ha successivamente respinto anche il reclamo contro la propria decisione.
Diritto
In primo luogo, i ricorrenti lamentano che lo stesso funzionario dell’Ufficio di tassazione si sia occupato due volte della loro istanza di revisione, dapprima respingendola e poi rigettando il reclamo da loro interposto contro la decisione negativa. A questo proposito, domandano che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano ritornati all’autorità di tassazione per una nuova decisione da parte di un altro funzionario.
1.2.
Gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda.
La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD).
Nella fattispecie, la decisione oggetto della domanda di revisione era la decisione su reclamo del 6 febbraio 2008. Competente era pertanto l’Ufficio di tassazione, che aveva adottato tale decisione. Il rimedio giuridico ammesso contro la decisione sull’istanza di revisione avrebbe tuttavia dovuto essere il ricorso alla Camera di diritto tributario, perché tale era il rimedio ammesso “contro la decisione o sentenza anteriori” secondo gli articoli 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD.
Ne consegue che l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito del reclamo contro la decisione negativa, con l’ulteriore conseguenza che la questione sollevata dai ricorrenti non ha alcuna rilevanza.
1.3.
Non sarebbe comunque censurabile la circostanza che la decisione su reclamo sia stata adottata dallo stesso funzionario che aveva deciso in prima istanza.
Per gli articoli 206 cpv. 1 e 208 LT e 132 cpv. 1 e 135 LIFD, l’autorità di reclamo è l’autorità di tassazione, cioè quella che ha adottato la decisione contestata. A tale riguardo, la legge lascia alle autorità la massima libertà nella definizione della propria composizione personale, che può essere uguale a quella della procedura di tassazione ma può anche essere diversa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, art. 132 LIFD, n. 4, p. 319; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, art. 48 LAID, n. 5, p. 780; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, art. 132, n. 8, p. 999; Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1272; cfr. anche sentenza CDT 80.2005.175 del 3 agosto 2006 consid. 1.4.).
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
2.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
2.3.
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Il Tribunale federale ha per esempio deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando l'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).
Le circostanze che hanno condotto all’adozione, da parte dell’autorità fiscale, di una decisione di tassazione che non teneva conto degli alimenti versati dal contribuente alla ex moglie per sé e per i figli minorenni, sono abbanstanze chiare e, sostanzialmente, non sono contestate.
Si è detto, infatti, che nella dichiarazione fiscale 2006, i contribuenti avevano indicavato, alla cifra 15.1 (“generalità e indirizzo dei beneficiari” di alimenti versati al coniuge divorziato o separato) tre nomi, cioè quello della ex moglie e quelli dei figli. Nella colonna “deduzioni” non figurava per contro alcun importo in corrispondenza di tale indicazione.
La decisione di tassazione non conteneva invece alcuna indicazione di una deduzione di alimenti, neppure, come auspicato nel ricorso in esame, nella forma di un semplice richiamo di quanto indicato nella dichiarazione, accompagnato dall’importo zero.
3.2.
Nelle circostanze descritte, pare difficile negare che la dimenticanza sia imputabile ai contribuenti, che hanno omesso di indicare l’importo degli alimenti versati dal marito alla ex moglie per sé e per i figli minorenni con lei conviventi. È vero che, alla cifra 15.1, che si riferisce alla deduzione dei contributi alimentari, i ricorrenti avevano indicato “generalità e indirizzo dei beneficiari” (precisamente __________), tuttavia la colonna nella quale figurano gli importi dei redditi e delle deduzioni è stata lasciata intatta. Di conseguenza, anche la somma delle deduzioni non tiene conto dei contributi alimentari.
Secondo gli insorgenti, una negligenza più grave dovrebbe essere rimproverata all’autorità fiscale e precisamente al funzionario che si è occupato della verifica della loro dichiarazione, per il fatto che avrebbe potuto, e a loro avviso dovuto, basarsi sull’indicazione dei nomi dei beneficiari degli alimenti per accertare anche l’importo dei versamenti in questione, procedendo ad un controllo incrociato.
Effettivamente, l'autorità fiscale controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in linea di principio, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari nell'incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che l’Ufficio di tassazione avrebbe sì potuto, come auspicano i ricorrenti, rivolgersi a loro per chiedere spiegazioni in merito alla menzione dei beneficiari degli alimenti non accompagnata dall’importo degli stessi o anche procedere ad una verifica incrociata nella dichiarazione della beneficiaria medesima. Ma il fatto che non abbia intrapreso tali indagini non costituisce una colpa tale da giustificare una revisione della tassazione passata in giudicato.
3.3.
Si consideri anche che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenze del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Trattandosi nella fattispecie della deduzione dei contributi alimentari, l’autorità di tassazione non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza dei contribuenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: