Incarto n. 80.2009.175
Lugano 1 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
Oggetto
ricorso del 30 novembre 2009 contro la decisione del 28 ottobre 2009 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1, coniugata con __________, di formazione infermiera diplomata CRS, lavora alle dipendenze del __________ di Bellinzona ed è inoltre infermiera indipendente.
Dall’anno accademico 2005/2006, la contribuente frequenta il Master in Medical Humanities organizzato dalla Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), articolato in tre anni di corsi post-diploma e un anno per la produzione e difesa del lavoro finale di Master.
B. Nella dichiarazione fiscale 2006, i coniugi __________ chiedevano, fra l’altro, la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali della moglie:
veicolo privato fr. 8'125.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento professionale fr. 5'350.–
totale fr. 15'875.–
Per quanto concerne le spese di perfezionamento, i contribuenti precisavano in una lettera allegata che gli importi rivendicati in deduzione corrispondevano alle tasse di iscrizione al secondo corso annuale del Master in Medical Humanities (fr. 5'000.–) e ad un corso di lingue per adulti (fr. 350.–).
C. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito dell’attività dipendente della moglie in fr. 38'531.– e quello della sua attività indipendente in fr. 8'000.–. Quanto alle spese professionali, ammetteva in deduzione solo i costi di trasporto ed il forfait per le altre spese. Negava per contro la deduzione delle spese di perfezionamento professionale, argomentando che difettavano i requisiti di legge.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 30 agosto 2008. Chiedevano la deduzione della tassa di iscrizione al secondo corso del MAS in Medical Humanities organizzato dalla SUPSI, omettendo invece di rivendicare la tassa di iscrizione al corso per adulti.
L’autorità di tassazione, con decisione del 28 ottobre 2009, respingeva nuovamente la richiesta dei contribuenti, sostenendo che il MAS in questione rappresentava una ulteriore formazione, che avrebbe permesso all’interessata di “di ottenere delle promozioni o delle posizioni più elevate”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono la richiesta di deduzione dell’importo di fr. 5'000.– dal reddito imponibile. Osservano in particolare che l’iscrizione ai singoli corsi annuali era finalizzata al perfezionamento delle proprie conoscenze professionali, aggiungendo poi che “la decisione di proseguire con il ciclo formativo per cercare di ottenere anche il titolo MAS è avvenuta unicamente in questi giorni ed in base al buon risultato conseguito nei tre cicli di studio”.
Diritto
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Non sono quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005, 2A.623/2004/sza).
1.4.
In una sentenza del 18 dicembre 2003 (inc. 2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p. 451), il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria, dall’altro. La stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con l’attività esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro, precisando nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento professionale rispetto all’attività svolta.
L’Alta Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui scopo è di ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente differenziata dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione, non sono spese di perfezionamento secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.
Questa Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha così negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in: RtiD II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
Come esposto in narrativa, dall’anno accademico 2005/2006 RI 1, titolare di un diploma di infermiera CRS, frequenta il Master of Advanced Studies (MAS) in Medical Humanities organizzato dalla SUPSI.
Dalla consultazione del sito internet del Master risulta che lo scopo di quest’ultimo è quello di fornire agli operatori sanitari, sociali, psico-educativi e psicosociali (infermieri, psicologi, medici, quadri superiori in ambito sanitario e amministrativo) le necessarie conoscenze per accrescere la loro capacità di comprendere e vivere il bisogno, la fragilità e il dolore dei loro ospiti, utenti o pazienti e delle loro famiglie. Esso si compone di tre distinti corsi post-diploma, indipendenti l’uno dall’altro e caratterizzati ognuno da specifiche peculiarità, e di un ulteriore anno per la produzione e difesa di una tesi e di un Report di best practice. Ogni corso, di durata annuale, prevede degli esami finalizzati al conseguimento di un Certificate of Advanced Studies (CAS).
Nel periodo fiscale qui in esame, la ricorrente rivendica la deduzione della tassa di iscrizione al secondo anno di corso, denominato “Sensi e sentimenti nella cura”.
2.2.
Chiamata a giudicare il caso di un giovane laureato in economia alle dipendenze di una banca, questa Camera ha già avuto modo di considerare che la frequenza di un singolo modulo introduttivo di un MAS in Tax Law, pure organizzato dalla SUPSI, costituisse un corso di perfezionamento in quanto tale deducibile dal reddito imponibile (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in: RtiD I-2006 n. 8t). In una successiva decisione dell’11 maggio 2009, riallacciandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha però negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati da un altro laureato in economia, che nel corso degli anni aveva seguito l’intero MAS in Tax Law, precisando che dai semplici corsi post-diploma (CAS), che consentono ai titolari di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione in corso di alcuni settori specifici, occorre distinguere gli studi post-diploma, che hanno invece uno scopo ben più ambizioso e si concludono con un esame che se superato porta al rilascio di un “postdiploma” riconosciuto a livello federale (CDT n. 80.2008.120 dell’11 maggio 2009).
2.3.
Tornando al caso in esame, oggetto di discussione, come detto, è la tassa di iscrizione di fr. 5'000.– al secondo modulo del MAS in Medical Humanities. Nel frattempo, la contribuente ha tuttavia portato a termine con successo il percorso formativo modulare e si è iscritta all’ultimo anno, caratterizzato dalla produzione e dalla difesa del lavoro di Master.
Certo, la ricorrente sottolinea in particolar modo di essersi iscritta ai singoli corsi annuali allo scopo di approfondire le proprie conoscenze professionali, quotidianamente sollecitate nell’ambito della sua attività professionale, e di essersi decisa a completare il ciclo di studio solo in un secondo momento. Senza voler mettere in dubbio le sue argomentazioni, decisiva rimane però la circostanza che la contribuente ha seguito, nel corso degli anni, l’intero MAS in Medical Humanities. Una simile formazione complementare non configura un semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, come potrebbe avvenire frequentando un singolo corso postdiploma oppure delle settimane di corsi di perfezionamento, ma gli ha permesso di conseguire un titolo di studio riconosciuto e rispettato sul mondo del lavoro, che ha migliorato considerevolmente le sue aspettative professionali (cfr. decisione TF n. 2A.424/2005 del 28 aprile 2006).
Come già manifestato nel parallelo caso del laureato in economia che frequenta l’intero MAS in Tax Law, anche la durata della formazione ed il relativo dispendio finanziario, da considerarsi sull’arco dei tre anni di studi frequentati dalla contribuente, costituiscono un indizio più che convincente per concludere che si tratta di un investimento sul lungo termine e non semplicemente di un ripasso delle conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (decisione TF n. 2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
2.4.
Da tutto quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che la tassa di iscrizione al secondo corso annuale del Master in Medical Humanities, di fr. 5'000.–, costituisce spesa di formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tale non deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: