Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2009.131
Entscheidungsdatum
29.03.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2009.131

Lugano 29 marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 4 settembre 2009 contro la decisione del 6 agosto 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

A. La RI 1 è una società, con sede __________, che è stata costituita nel 2005 con lo scopo di acquistare e detenere partecipazioni in altre società. Il suo capitale, di fr. 147'000.–, è diviso in 220'000 azioni nominative.

Nel corso del 2006, il rappresentante della società si è rivolto all’autorità fiscale ticinese, prospettando un’operazione di acquisto di azioni proprie: l’azionista minoritario avrebbe ceduto alla società le sue 33'000 azioni, contro pagamento del valore nominale (fr. 22'100.–) e di un superdividendo di fr. 247'000.–. L’CO 1 (UTPG) ha preso posizione con scritto del 16 novembre 2006, osservando che a suo avviso l’importo che la società intendeva versare all’azionista di minoranza costituiva un’eccedenza di liquidazione e non un superdividendo. Tale importo avrebbe pertanto dovuto sottostare all’imposta preventiva ed essere dichiarato quale reddito da parte dell’azionista. L’autorità spiegava poi come avrebbe dovuto essere rilevata contabilmente l’operazione in discussione, che si sarebbe conclusa con la riduzione di capitale.

B. Con contratto del 26 gennaio 2007, __________ vendeva alla RI 1 le sue 33'000 azioni, al prezzo di fr. 270'000.–, composto dalla somma del valore nominale delle azioni (fr. 22'100.–) e di “una quota dell’utile d’esercizio realizzato” (fr. 247'890.–).

Il successivo 31 maggio 2007, “tenuto conto delle prescrizioni dell’art. 659 CO”, la RI 1 vendeva 11'000 delle azioni acquistate all’azionista maggioritario __________, al prezzo di fr. 8'000.–.

C. Nella dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di aver subito una perdita d’esercizio di fr. 25'351.–.

Notificandole la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 18 giugno 2009, l’UTPG commisurava l’utile imponibile in fr. 56'600.–. Aveva infatti assoggettato all’imposta, a titolo di “vantaggi economici” l’importo di fr. 82'000.–, pari alla differenza fra il valore venale delle 11'000 azioni proprie vendute a __________ (fr. 90'000.–) ed il relativo prezzo di vendita (fr. 8'000.–).

D. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 2009, contestando di avere acquistato le azioni da __________ per il prezzo di fr. 270'000.–; l’azionista in questione avrebbe infatti ottenuto un dividendo straordinario, regolarmente assoggettato all’imposta preventiva.

L’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 6 agosto 2009. Nella motivazione, osservava che la reclamante non aveva tenuto conto degli avvertimenti dello stesso Ufficio, in particolar modo distribuendo all’azionista uscente il “superdividendo” e rinunciando all’annullamento delle azioni proprie acquistate. Confermato quindi il principio dell’imposizione del vantaggio costituito dalla cessione all’azionista “a un prezzo sotto elevato” delle azioni precedentemente acquistate, l’autorità fiscale riduceva tuttavia la misura dell’utile, considerando che il valore venale delle azioni era stato ridotto in seguito alla distribuzione del cosiddetto “superdividendo”. Il valore venale delle 11'000 azioni vendute si riduceva pertanto a fr. 83'951.– e la prestazione valutabile in denaro a fr. 75’951.–.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, laRI 1 contesta nuovamente la decisione dell’autorità fiscale di assoggettare all’imposta sull’utile la differenza fra il preteso valore venale delle azioni vendute all’azionista ed il loro prezzo di vendita. Ripercorse le vicende che hanno condotto alla decisione di cedere al suo unico azionista i titoli riacquistati, l’insorgente sottolinea che tale scelta è stata dettata soprattutto dalla necessità di conformarsi alle prescrizioni dell’art. 659 CO e dai costi che sarebbero stati necessari per procedere all’annullamento delle azioni. Considerato il fatto che, al momento dell’acquisto delle azioni dal socio di minoranza, l’importo versato a quest’ultimo è stato assoggettato all’imposta preventiva, la contribuente ritiene che la successiva vendita costituisca una semplice rimessa in circolazione dei diritti di partecipazione fiscalmente liquidati, che non ha alcuna conseguenza fiscale.

F. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UTPG ha affermato che, riesaminata la fattispecie alla luce della circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, la cessione delle quote in discussione rappresenta effettivamente “una rimessa in circolazione di diritti di partecipazione fiscalmente liquidati”.

Diritto

  1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l’utile netto imponibile.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

1.2.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

  1. 2.1.

Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in denaro della ricorrente a favore del suo unico azionista nel fatto che essa ha ceduto a quest’ultimo, ad un prezzo di favore, 11'000 azioni proprie, di cui era diventata proprietaria quattro mesi prima, quando l’altro azionista allora esistente le aveva ceduto la sua quota di partecipazione, contro rimborso del capitale azionario e versamento di un cosiddetto superdividendo.

Secondo la ricorrente, cui si è allineata la stessa autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, la cessione delle azioni all’azionista non avrebbe fatto altro che rimettere in circolazione dei titoli già fiscalmente liquidati.

In effetti, per le ragioni che seguono si deve ritenere che i titoli di cui si tratta siano stati fiscalmente liquidati prima che la società li cedesse al suo ormai unico azionista.

2.2.

Come noto, il diritto tributario svizzero esenta dall’imposta sul reddito gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT).

Per l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è invece imponibile quale reddito della sostanza mobiliare, fra l’altro, l’eccedenza di liquidazione in caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi. A tale proposito la legge rinvia, per la determinazione del momento in cui il reddito si considera realizzato, all’articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21).

L’art. 19 cpv. 1 lett. c LT, per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

Per l’art. 4a cpv. 1 LIP, la società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell’intento di ridurlo deve l’imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

L’art. 4a cpv. 2 LIP dispone quindi che gli stessi principi si applichino per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell’articolo 659 o 783 CO non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

2.3.

In linea di principio, l’azionista che vende le azioni alla società che le ha emesse consegue un utile in capitale di carattere privato e potrebbe pertanto entrare in possesso delle riserve della società senza subire un’imposizione. L’acquisto di azioni proprie finalizzato ad una riduzione del capitale azionario si considera allora una liquidazione parziale diretta della società, per il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale, consente di procedere ad una liquidazione di fatto della società (Berndardoni/Borto-lotto, op. cit., p. 368 ss.).

Le disposizioni introdotte nella legislazione tributaria, in particolar modo l’art. 4a LIP, tengono conto del fatto che il diritto commerciale dal 1992 consente alla società di acquistare azioni proprie, a condizione che possieda capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi necessari per l’acquisto, e che il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede il 10 per cento del capitale azionario (il limite sale al 20% se si tratta di azioni nominative nell’ambito di una restrizione della trasferibilità; cfr. art. 659 CO).

Come spiega l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella circolare n. 5 del 19 agosto 1999, la disciplina legale, per quanto attiene all'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 659 cpv. 1 CO in vista di una riduzione di capitale, porta sempre a un’imposizione immediata secondo l’articolo 4a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale, l’acquisto del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell’articolo 4a capoverso 2 LIP. Se il limite legale non è superato, l’imposizione ha luogo solo dopo la scadenza del termine di sei anni. Per contro, tutti gli acquisti che eccedono il limite del 10 per cento provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale (cfr. circolare cit., par. 2.1, p. 3).

2.4.

Nella fattispecie, come ricordato in narrativa, la società ricorrente aveva acquistato all’inizio dell’anno il 15% delle proprie azioni, tutte detenute da un unico azionista, al prezzo di fr. 270'000.–. Quest’ultimo era composto dalla somma del valore nominale delle azioni (fr. 22'100.–) e di “una quota dell’utile d’esercizio realizzato” (fr. 247'890.–). Sebbene la contribuente abbia qualificato quest’ultimo importo come “superdividendo”, è chiaro che si tratta invece proprio dell’”eccedenza di liquidazione in caso di vendita di diritti di partecipazione”, che gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT assoggettano all’imposta sul reddito. Tanto è vero che, conformemente a quanto disposto dall’art. 4a LIP, la società lo ha sottoposto alla ritenuta d’imposta preventiva. Del resto, almeno nella misura del 5% non vi era alcuno spazio per una soluzione diversa, poiché come poc’anzi rilevato tutti gli acquisti che eccedono il limite del 10% provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale.

In ogni caso, proprio l’assoggettamento all’imposta preventiva dell’importo versato all’azionista al momento dell’acquisto delle sue azioni indica in modo inequivocabile che l’operazione è stata considerata dalla stessa insorgente come liquidazione parziale diretta.

  1. 3.1.

A dipendenza del fatto che le azioni siano state fiscalmente liquidate o meno, la loro rivendita da parte della società comporta evidentemente conseguenze fiscali diverse.

Nel secondo caso, se il valore di mercato delle azioni proprie è salito al di sopra del prezzo di acquisto e le azioni vengono rimesse in circolazione a tale valore di mercato, la società realizza in tale misura un utile in capitale imponibile (Buchser/Jaussi, Zivil- und steuerrechtliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener Aktien, in ASA 70/2002, pp. 619-676, p. 657). Se poi la società vende le azioni proprie ad un prezzo manifestamente inferiore al valore di mercato, vi è una distribuzione occulta di utile, se l’acquirente è un azionista o una persona vicina (Buchser/Jaussi, op. cit., p. 657).

Se invece le azioni sono state fiscalmente liquidate, la loro cessione equivale all’emissione di nuove azioni. Il corrispettivo percepito dalla società costituisce un conferimento di capitale e la differenza fra il prezzo di vendita ed il valore nominale deve essere contabilizzato nelle riserve. Per quanto attiene alle conseguenze fiscali, è pertanto irrilevante se il prezzo di rivendita sia superiore o inferiore rispetto a quello per cui le azioni erano state acquistate dalla società: nel primo caso la società registrerà un ricavo, che viene fiscalmente ignorato, nel secondo caso il costo contabilizzato dalla società non viene fiscalmente considerato. Solo se la vendita avviene al di sotto del valore nominale o addirittura gratuitamente, si devono considerare le conseguenze previste per il caso di emissione di azioni gratuite (Buchser/Jaussi, op. cit., p. 658).

3.2.

La stessa distinzione fra i due casi appena evocati è proposta anche dalla circolare dell’AFC, su cui si è fondata anche l’autorità fiscale.

L’AFC dispone dapprima che, “se una società vende a un prezzo sotto elevato i propri diritti di partecipazione all’azionista, la differenza tra il valore venale effettivo e il prezzo di vendita costituisce un reddito in captiale dell’azionista e rientra nell’utile imponibile della società” (circolare n. 5 del 19 agosto 1999, par. 5.2, p. 9).

In seguito, la stessa circolare precisa peraltro che “non vi sono conseguenze fiscali se una società vende, almeno al valore nominale, i propri diritti di partecipazione, il cui acquisto ha già prodotto un’imposizione immediata (art. 4a cpv. 1 LIP) o differita (art. 4a cpv. 2 LIP) come liquidazione parziale”.

3.3.

Poiché, per le ragioni precedentemente esposte, si deve ritenere che, nonostante il procedimento insolito adottato dalla ricorrente, le azioni di cui si discute siano state fiscalmente liquidate, non è ravvisabile alcuna distribuzione occulta di utile a favore del solo azionista rimasto. Ciò che è determinante non è infatti tanto la circostanza che la società ricorrente non abbia proceduto alla cancellazione delle azioni a suo tempo acquistate, quanto piuttosto il fatto che le riserve prelevate dall’azionista che aveva ceduto le azioni alla società siano state assoggettate all’imposta preventiva ed a quella sul reddito.

Tale conclusione si impone a maggior ragione pensando al fatto che le azioni che sono state rivendute all’azionista unico sono quelle che oltrepassavano il limite del 10% previsto dal diritto commerciale. Come si è già avuto modo di sottolineare, infatti, tutti gli acquisti che eccedono tale limite provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale. In altre parole, per questa quota azionaria, la società ricorrente non aveva neppure la facoltà di optare per un differimento della liquidazione fiscale delle azioni.

Del resto, non si vede come l’azionista che ha riacquistato le azioni dalla società sia stato arricchito, come dovrebbe accadere se vi fosse una distribuzione occulta di utili. Se le riserve prelevate dall’azionista uscente, nel momento in cui ha venduto la sua partecipazione alla società, sono state regolarmente assoggettate all’imposta, ne consegue che il valore della partecipazione detenuta dall’unico socio rimasto non può essere condizionato dal fatto che quest’ultimo abbia acquistato le azioni già “ammortizzate”, che l’altro socio aveva venduto. Né vi è stato, per le stesse ragioni, un corrispondente impoverimento della società.

  1. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 6 agosto 2009 è riformata nel senso che è stralciato l’utile di fr. 75'951.–.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  3. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

10

LAID

  • art. 73 LAID

LIFD

  • art. 16 LIFD
  • art. 20 LIFD
  • art. 144 LIFD
  • art. 146 LIFD

LIP

  • art. 4a LIP

LT

  • art. 19 LT
  • Art. 67 LT
  • art. 231 LT

LTF

  • art. 82 LTF

Gerichtsentscheide

4