S
Incarto n. 80.2009.105
Lugano 5 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 luglio 2009 contro la decisione del 1° luglio 2009 in materia di IC e IFD 2006 - 2007.
Fatti
A. RI 1, domiciliata in Germania, risiede ad __________.
Non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2006 e 2007, l’CO 1 di Locarno, con due decisioni del 25 marzo 2009, le notificava le tassazioni IC/IFD 2006 e IC 2007, allestite d’ufficio.
reddito imponibile
reddito per l’aliquota
sostanza imponibile
sostanza per l’aliquota
IC 2006
16’900
935’900
1'395’000
25'126’000
IFD 2006
25’900
935’900
–
–
IC 2007
15’200
116’700
1'275’000
25'506’000
B. La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 aprile 2009, nel quale contestava di avere sostanza a __________ (GR), di avere ereditato immobili in Germania e di conseguire un reddito dalla casa d’abitazione di __________.
Con scritto del 29 maggio 2009, l’autorità fiscale si rivolgeva alla reclamante, attribuendole un termine per presentare copia dele decisioni di tassazione tedesche. La contribuente non dava seguito a tale richiesta.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con due decisioni del 1° luglio 2009. Rinunciava ad imporre la sostanza immobiliare di __________, spiegando di aver verificato presso l’autorità fiscale grigionese che se ne era già tenuto conto nella partita fiscale dei figli. Riduceva poi il valore locativo della casa d’abitazione a fr. 18'900.–, mentre confermava la stima del reddito e della sostanza all’estero, non avendo la reclamante dato seguito alla richiesta di collaborazione. Gli elementi determinanti per il calcolo dell’imposta erano i seguenti:
reddito imponibile
reddito per l’aliquota
sostanza imponibile
sostanza per l’aliquota
IC 2006
14’100
924’100
1'395’000
23'856’000
IFD 2006
15’100
925’100
–
–
IC 2007
14’100
108’800
1'275’000
24'236’000
C. Con scritto del 22 luglio 2009 all’Ufficio di tassazione, da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario quale ricorso, RI 1 contesta nuovamente la stima del reddito e della sostanza esteri sulla cui base l’autorità fiscale ha calcolato le imposte. Sottolinea che il suo defunto marito __________ l’avrebbe diseredata.
In seguito ad una lettera con cui questa Camera l’ha invitata nuovamente ad inoltrare una dichiarazione fiscale completa, l’11 aprile 2012 la ricorrente ha comunicato che fino al 2008 la casa in cui abita apparteneva ad una comunione ereditaria e solo in seguito a divisione la stessa le è stata attribuita in proprietà. Allega poi una decisione con cui nel 2001 l’Ufficio cantonale degli stranieri le ha revocato il permesso di domicilio e due estratti di conti bancari presso la __________ di __________
Diritto
Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica.
Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente agli articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.
1.2.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).
La procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.
Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e transparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
1.2.
La ricorrente non ha mai inoltrato una dichiarazione fiscale per i periodi fiscali 2006 e 2007 e, nonostante il ripetuto invito da parte dell’autorità fiscale, non ha prodotto copia delle decisioni di tassazione dell’autorità fiscale tedesca. In tal modo, l’Ufficio di tassazione si è visto obbligato a procedere ad una valutazione del reddito e della sostanza all’estero, determinanti per l’aliquota.
Alla luce della (poca) documentazione agli atti, ci si domanda tuttavia se la premessa su cui si è fondata l’autorità fiscale ticinese, per considerare la contribuente limitatamente imponibile nel Cantone, sia fondata. L’Ufficio di tassazione considera infatti la ricorrente domiciliata in Germania e pertanto illimitatamente imponibile in quello Stato. L’imposizione nel Cantone è basata pertanto solo sull’appartenenza economica, precisamente sulla proprietà immobiliare.
L’insorgente sembra peraltro risiedere ad __________ e non in __________ __________
Se la contribuente avesse effettivamente il domicilio fiscale nel Canton Ticino, dovrebbe esservi assoggettato illimitatamente sia per l’imposta cantonale (art. 2 LT) sia per quella federale (art. 3 LIFD).
Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2.2.
Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
· l'effettiva residenza in un determinato luogo;
· l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore.
2.3.
Nella fattispecie, la ricorrente ha indicato in tutta la sua corrispondenza con l’Ufficio di tassazione ed anche con la Camera di diritto tributario il suo recapito ad __________. Qui dispone di un’abitazione importante e, secondo i documenti trasmessi alla Camera, in un istituto di credito dello stesso paese ha aperto due conti bancari sui quali percepisce la rendita AVS e la pensione tedesca.
La stessa ricorrente ha del resto ripetutamente escluso di essere proprietaria di sostanza all’estero, in particolare in Germania, dove il defunto marito disponeva di un ingente patrimonio.
È vero che, secondo una decisione del 2001, trasmessa alla Camera dalla ricorrente durante la procedura di ricorso, l’Ufficio degli stranieri le ha revocato il permesso di domicilio, constatando che non soggiornava nel Canton Ticino. Tuttavia, non vi sono elementi che dimostrino che in tale occasione abbia effettivamente trasferito all’estero il suo centro degli interessi.
2.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono si giustifica pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché riesamini le condizioni dell’assoggettamento all’imposta cantonale, in collaborazione con la stessa contribuente.
In ogni caso – cioè sia che si ammetta l’assoggettamento limitato sia che si stabilisca quello illimitato – la contribuente è obbligata ad una dichiarazione completa della sua sostanza e del suo reddito, compresi gli elementi che non sono imponibili in Svizzera, ma che servono per determinare le aliquote.
Alla luce degli obblighi procedurali precedentemente ricordati, la collaborazione dell’insorgente è evidentemente lacunosa: non ha inoltrato una dichiarazione fiscale e non ha offerto alcuna indicazione in merito alla situazione patrimoniale in Germania ed ai relativi redditi. Solo nella procedura di ricorso ha accennato alle rendite percepite ed all’esistenza di relazioni bancarie.
L’autorità fiscale dovrà inoltre verificare se il domicilio fiscale della contribuente sia effettivamente nel Canton Ticino e stabilire di conseguenza se il suo assoggettamento sia illimitato o limitato.
Se la contribuente persistesse nel suo atteggiamento non collaborativo, l’Ufficio di tassazione potrebbe procedere ad una tassazione d’ufficio secondo gli articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Le decisioni su reclamo del 1° luglio 2009 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno, per una nuova decisione dopo gli accertamenti indicati.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: