Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2009.1
Entscheidungsdatum
03.02.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.2009.1

Lugano 3 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 31 dicembre 2008 contro la decisione del 10 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

A. RI 1, pensionato, ha percepito nel 2007 una rendita di fr. 62'004.–, erogatagli dalla cassa pensione della __________. La moglie __________ ha dichiarato un reddito netto dell’attività lucrativa dipendente di fr. 12'792.–, corrispondente a provvigioni versatele dalla __________.

Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito di spese professionali della moglie per fr. 2'680.–, oltre alla deduzione dell’importo di fr. 7'400.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

B. Notificando loro la dichiarazione fiscale 2007, con decisione del 12 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 58'400.– per l’IC ed in fr. 68'200.– per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni, ammetteva quella per spese professionali mentre negava quella dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, argomentando che era concessa solo se entrambi i coniugi hanno un reddito dell’attività lucrativa.

C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 novembre 2008, nel quale ribadivano la richiesta che fosse loro concessa la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, allegando una lettera della __________, nella quale si attestava che il marito, ex dipendente della stessa impresa, collaborava “in modo attivo e determinante all’attività di intermediazione svolta dalla moglie __________”.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 dicembre 2008, spiegando che “per la deduzione prospettata dal reclamante, in caso di attività lucrativa (principale o accessoria del coniuge) occorre che la collaborazione sia prevista contrattualmente”, cosa che non si verificava nella fattispecie, essendo il marito al beneficio della pensione.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contestano nuovamente il mancato riconoscimento della deduzione dell’importo di fr. 7'400.– dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

A loro avviso la “collaborazione determinante alla professione” della moglie da parte del marito sarebbe comprovata dalla dichiarazione del datore di lavoro. Ritengono inoltre che il requisito dell’esistenza di un contratto non si debba interpretare nel senso che sia richiesto un contratto fra il marito e il datore di lavoro della moglie, essendo sufficiente invece un accordo fra quest’ultima e l’assicurazione.

Diritto

  1. 1.1.

I ricorrenti rivendicano dunque la deduzione dal reddito dell’attività dei coniugi, argomentando che l’attività di intermediazione, per la quale la moglie è retribuita mediante provvigioni, sarebbe svolta con la “collaborazione determinante” del marito.

1.2.

Secondo gli art. 212 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, applicabile al presente caso) e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7'600.– per l’IFD e di fr. 7'200.– per l’IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.

1.3.

Secondo le indicazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella sua circolare n. 13 del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare un'attività lucrativa (circolare cit., p. 1). Il semplice fatto che percepire una pensione non costituisce attività lucrativa (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 92 ad art. 33 LIFD, p. 844 e giurisprudenza citata) basterebbe dunque a giustificare la decisione dell’autorità di tassazione.

  1. 2.1.

I contribuenti, fondandosi sul testo delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta, osservano tuttavia che l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di entrambi i coniugi non sembra necessario, bastando in alternativa la “collaborazione determinante alla professione, al commercio o all’impresa del coniuge… a condizione che questa collaborazione sia prevista contrattualmente”.

2.2.

A tale riguardo, sempre secondo la circolare dell’AFC, la collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata regolarmente e in misura essenziale e se per questa collaborazione un terzo riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare cit., par. 2.). In caso di attività lucrativa dipendente (principale o accessoria) del coniuge, occorre inoltre che la collaborazione sia prevista contrattualmente (Circolare cit., par. 2. lett. c).

2.3.

Come ha recentemente ricordato questa Camera (sentenza CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la deduzione in questione è stata introdotta per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 148 ad art. 33 LIFD e n. 7 ad art. 212 LIFD; Locher, op. cit., n. 89 ad art. 33 LIFD) e, di riflesso, la diminuzione del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007 II 22).

Va però ricordato che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; blumenstein/locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con particolare riguardo alla deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San Gallo ha avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso dimostrare accuratamente, non fosse altro che per la sua entità, che la collaborazione è prestata regolarmente e in misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo 2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).

2.4.

A questo proposito, i ricorrenti non possono certo pretendere di avere adempiuto l’onere di provare la collaborazione regolare ed essenziale del marito all’attività della moglie, limitandosi a produrre una dichiarazione dell’agenzia generale di __________ della __________.

Come si è detto, nel caso della collaborazione ad un’attività di carattere dipendente, si richiede in particolar modo che essa sia prevista contrattualmente. Un simile contratto non è stato prodotto dai ricorrenti, i quali si sono limitati a fare riferimento, da un lato, al contratto d’intermediazione stipulato dall’assicurazione con la moglie e, dall’altro, allo scritto già citato dell’agenzia generale.

Ma, anche volendo fare astrazione da tale aspetto, i contribuenti non hanno intrapreso alcuno sforzo per dimostrare che il marito abbia prestato una collaborazione “essenziale”, tale da meritare un compenso pari almeno all’importo della deduzione richiesta (cfr. a tale riguardo anche la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 1992, in RF 53/1993 p. 552).

2.5.

Si aggiunga che l’autorità fiscale ha già mostrato un’estrema generosità, concedendo ai contribuenti una deduzione di ben fr. 2'680.– per “altre spese professionali”, quando la regola è che per attività esercitate con un grado d’occupazione inferiore al 50% la deduzione forfetaria di fr. 2'400.– viene dimezzata, potendo al contrario essere aumentata solo se il contribuente giustifica la totalità delle spese e la loro necessità professionale (cfr. art. 8 decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007, del 12 dicembre 2006). Dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano in alcun modo documentato spese professionali effettive.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

;

;

;

.

Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

8

LAID

LIFD

LT

LTF

  • art. 82 LTF

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