Incarto n. 80.2007.95
Lugano 11 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1 RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 luglio 2007 contro la decisione del 13 giugno 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1 si è separato dalla moglie __________ nell’estate del 2003. Nel corso di un’udienza svoltasi dinanzi alla pretura di Mendrisio-Nord il 17 dicembre 2003, i coniugi hanno raggiunto un accordo giudiziale cautelare, con il quale l’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie; le figlie __________ e __________ sono state affidate alla madre, riservato il più ampio diritto di visita a favore del padre. Il marito, da parte sua, si è impegnato a versare alla moglie l’importo mensile di fr. 1'600.– per sé, oltre a fr. 1'000.– per ciascuna figlia. Si è inoltre assunto il pagamento degli oneri ipotecari e assicurativi relativi alla casa.
B. Il 25 gennaio 2005 __________ ha inoltrato alla Pretura una nuova istanza di misure supercautelari e cautelari. In particolar modo, chiedeva un aumento degli alimenti per sé a fr. 3'550.– al mese e degli alimenti per le figlie a fr. 1'352.50 al mese per ognuna. Tale richiesta si fondava soprattutto sulla circostanza che dal 1° settembre 2004 la moglie aveva lasciato l’abitazione coniugale, assumendosi in tal modo il pagamento della pigione della nuova abitazione; inoltre, faceva valere di avere incontrato notevoli difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro, soprattutto a causa delle necessità di cura e custodia delle bambine.
All’udienza del 7 aprile 2005, il marito ha contestato le pretese della moglie, rilevando in particolare di assumersi già una certa parte delle spese dell’intera famiglia, quali i premi di cassa malati, le partecipazioni alle spese mediche, le imposte di circolazione e i premi dell’assicurazione RC dell’automobile della moglie, i costi della mensa scolastica delle figlie. Un’ulteriore udienza del 2 settembre 2005 non ha permesso il raggiungimento di un accordo.
C. Nella dichiarazione fiscale 2005, RI 1 faceva valere una deduzione per alimenti per complessivi fr. 55'200.–.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 28 febbraio 2007, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ammetteva in deduzione alimenti versati all’ex moglie per fr. 25'200.– ed ai figli minorenni per fr. 24'000.–, spiegando la rettifica con riferimento “agli elementi noti”.
D. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 marzo 2007. Facendo riferimento al verbale dell’udienza tenutasi il 7 aprile 2005 dinanzi al pretore, sosteneva di aver versato mediamente fr. 4'600.– al mese per alimenti.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 13 giugno 2007. A suo avviso, nessun accordo legale risultava essere intervenuto dopo la decisione del 17 dicembre 2003, con cui erano stati definiti gli obblighi del reclamante nei confronti della moglie e dei figli. Quanto alle considerazioni figuranti sul verbale d’udienza indicato dal contribuente, osservava che esse non erano state avallate dal pretore.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile l’importo di fr. 59'442.80 a titolo di alimenti. Sottolinea che la legge tributaria non fa dipendere la possibilità di deduzione da un accordo giudiziale, tanto è vero che la deduzione è riconosciuta anche nel caso di coniugi separati di fatto. Inoltre, nel caso in cui venga versato meno di quanto stabilito dal giudice, l’autorità di tassazione non consente di dedurre quest’ultimo importo. Nella fattispecie, oltre all’importo fisso di fr. 3'600.– mensili, il ricorrente ha pagato i premi della cassa malati per tutti i membri della famiglia ed ha sostenuto diverse spese, per un ammontare complessivo di fr. 59'442.80.
Diritto
Secondo l’art. 22 lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
2.1.
Il ricorrente contesta l’argomentazione con cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione dei contributi di mantenimento da lui versati alla moglie ed alle figlie, assumendosi il pagamento di diverse spese legate al loro mantenimento. A suo avviso, con le sue motivazioni l’Ufficio di tassazione ha violato l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, il quale non subordina la deduzione dei contributi all’esistenza di un accordo omologato dal giudice.
2.2.
Va rilevato anzitutto che questa Camera ha già avuto modo di affermare che l’assunzione, da parte di un coniuge, dei costi di mantenimento dell'altro coniuge, nell'ambito di una convenzione di divorzio, si può assimilare al versamento della comune rendita alimentare. Tale interpretazione delle norme sul trattamento fiscale degli alimenti è infatti compatibile sia con la ratio sia con la lettera delle stesse (CDT n. 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999, in RDAT I-2000 n. 3t).
Infatti, i coniugi che divorziano qualificano spesso come alimenti prestazioni che assumono forme diverse da quella della rendita. Fra gli altri, vi rientra il caso del debitore che si obbliga a pagare, in aggiunta o al posto della rendita vera e propria, spese di mantenimento dell'altro coniuge, che presentano carattere periodico, come canone di locazione, imposte di circolazione, imposte dirette, premi assicurativi o rette scolastiche
(cfr. anche Pedroli, Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, pp. 495-496).
Ora, l'assunzione, da parte di un coniuge, dei costi di mantenimento dell'altro coniuge, nell'ambito di una convenzione, può assumere diverse forme, a dipendenza, in primo luogo, del carattere periodico o meno delle spese di cui si tratta e, in secondo luogo, delle modalità di pagamento delle stesse (versamento all'altro coniuge o pagamento diretto ai creditori di quest'ultimo). I casi sono cioè quattro:
· pagamento diretto da parte del debitore di spese periodiche dell'altro coniuge;
· pagamento diretto da parte del debitore di spese non periodiche dell'altro coniuge;
· versamento da parte del debitore degli importi necessari all'altro coniuge per il pagamento di spese periodiche;
· versamento da parte del debitore degli importi necessari all'altro coniuge per il pagamento di spese non periodiche.
La lettera delle norme legali applicabili non si oppone all'assimilazione di tutti i casi descritti a quello del versamento della comune rendita alimentare. La legge si limita infatti a parlare di "alimenti versati" da una parte e di "alimenti percepiti" dall'altra, senza aggiungere ulteriori requisiti, in particolare quello della periodicità degli stessi.
Quanto alla ratio delle disposizioni che si esaminano, essa esige addirittura che i casi appena esposti siano trattati allo stesso modo di quello in cui un coniuge versa all'altro una rendita. Non vi è infatti alcuna differenza, sul piano della capacità contributiva, che è accresciuta, nella misura in cui uno dei due coniuge riceva dall'altro quanto gli occorre per sostenere determinati costi o addirittura li fa pagare direttamente dall'altro, ed è invece ridotta, per il coniuge che paga i conti dell'altro o versa a quest'ultimo quanto occorre per saldare determinati costi di mantenimento (RDAT I-2000 n. 3t consid. 5.1.1., con riferimento a: Pedroli, op. cit., p. 497; Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda 1989, p. 146 ss).
2.3.
Diverso è il caso in cui il pagamento delle spese di mantenimento del coniuge separato o divorziato e per i figli minorenni viene assunto dal contribuente senza che ciò sia previsto da una sentenza o da una convenzione.
Con riferimento agli alimenti versati per il mantenimento di un figlio minorenne, il Tribunale federale ha avuto occasione di affrontare la questione se il contributo di mantenimento debba fondarsi su una convenzione ratificata dall’autorità tutoria o se l’imposizione presso il genitore che riceve la prestazione e la deduzione presso quello che la eroga debbano intervenire anche se si tratta di contributi pagati senza convenzione, purché esista un obbligo legale e non si tratti di contributi puramente volontari. La questione è tuttavia stata lasciata aperta, perché il Tribunale federale ha comunque potuto accogliere il ricorso, constatando che la ratifica della convenzione, pur essendo stata concessa in un momento successivo, esplicava effetti retroattivi (sentenza del 1° settembre 2006 n. 2A.37/2006, in RDAF 2007 II p. 134 consid. 3.3).
L’Alta Corte ha in ogni caso constatato che la dottrina è divisa: alcuni autori ritengono che anche senza convenzione i contributi di mantenimento siano, rispettivamente, imponibili e deducibili (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, n. 28 ad art. 35 LIFD, p. 873; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 58 ad art. 23, p. 340, e n. 53 ad art. 33 LIFD, p. 461; inoltre Hauser, Zu den steuerlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, ASA 68 p. 359); secondo un altro punto di vista, è invece necessaria una convenzione approvata, in mancanza della quale si deve ritenere che si tratti di contributi fittizi (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo, 2000, p. 151 s.).
2.4.
La questione poc’anzi evocata può essere lasciata aperta anche in questo caso, dovendo il ricorso essere comunque respinto.
In effetti, il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 23, p. 596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p. 828; inoltre, Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 515; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.)
Anche volendo ammettere che i coniugi separati o divorziati possano modificare l’assetto definito con la convenzione omologata dal giudice o con una decisione giudiziaria e stabilire di conseguenza prestazioni ulteriori, si richiede in ogni caso che vi sia un’intesa in tal senso fra debitore e creditore delle prestazioni in questione e che sia quindi garantita la congruenza fra le dichiarazioni fiscali dei due coniugi. Altrimenti, si finirebbe per esigere dall’autorità fiscale che si assuma essa stessa l’onere di verificare l’esistenza e la portata degli accordi intervenuti fra le parti, che magari, come nel caso qui in discussione, hanno già una disputa in corso dinanzi al giudice civile.
2.5.
Va ricordato, a questo proposito, che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
Nella fattispecie, la pretesa del ricorrente si fonda su quanto verbalizzato nel corso di un’udienza tenutasi dinanzi al pretore. Le affermazioni in questione sono tuttavia dello stesso legale del ricorrente e, per ammissione di quest’ultimo, la discussione davanti al giudice non ha permesso di raggiungere un accordo in quella sede.
L’accordo giudiziale cautelare del 17 dicembre 2003 era dunque ancora formalmente in vigore nel periodo fiscale litigioso e, in mancanza di una chiara ed univoca pattuizione difforme fra i due coniugi, deve essere considerato tuttora determinante per l’autorità di tassazione.
D’altronde, la moglie del ricorrente ha dichiarato quali alimenti per sé e per i figli minorenni proprio gli importi risultanti dall’accordo giudiziale.
È vero che al ricorso, per la prima volta, il contribuente ha allegato una serie di estratti bancari e di fatture, che comproverebbero a suo dire l’effettività delle ulteriori spese sostenute. Ma si tratta di documentazione che richiederebbe una verifica, in contraddittorio con la moglie, che non si può esigere dall’autorità di tassazione. Si pensi per esempio ai premi dell’assicurazione ed agli altri costi relativi all’automobile che sarebbe usata dalla moglie: tutte le fatture in questione sono indirizzate al ricorrente, che è dunque intestatario della vettura in questione; inoltre, dallo stesso accordo giudiziale del 2003 si evince che la Toyota Previa “è assegnata in uso alla moglie, ritenuto che durante l’esercizio del diritto di visita il padre usufruirà di detta vettura”.
Come si vede, anche se si volesse ammettere che in linea di principio sia giustificato estendere la deduzione alle spese sostenute dal debitore degli alimenti in aggiunta a questi ultimi, le pretese del ricorrente sono tutt’altro che liquide.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: