Incarto n. 80.2007.38
Lugano 10 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1 marzo 2007 contro le decisioni del 31 gennaio 2007 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
A. RI 1 è massaggiatore/terapista, con studio presso la palestra __________ di __________. La moglie RI 2 è invece docente di educazione fisica alle dipendenze del Canton Ticino.
Nelle dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, il contribuente indicava di avere subito una perdita aziendale di, rispettivamente, fr. 10'000.– (nel 2003) e fr. 352.– (nel 2004). La moglie RI 2 faceva invece valere le seguenti spese professionali:
spese di trasporto fr. 700.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'300.–
spese di perfezionamento fr. 500.–
totale fr. 3'500.–
B. Notificando loro le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 27 settembre 2006, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito professionale indipendente del marito in fr. 14'000.– annui, in considerazione segnatamente dei prelevamenti privati di RI 1. Stralciava inoltre le spese di perfezionamento della moglie “perché non giustificate”.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 24 ottobre 2006, contestando anzitutto il mancato riconoscimento delle perdite aziendali. Al proposito, spiegavano che il marito, dopo la nascita della figlia __________, aveva dovuto ridurre i propri impegni lavorativi, aggiungendo inoltre che i prelevamenti registrati come “Prel. __________” si riferivano esclusivamente a spese professionali non altrimenti contabilizzate, quali ad es. pasti fuori domicilio e corsi di formazione all’estero. In merito alle spese professionali della moglie, i contribuenti allegavano al reclamo un elenco dettagliato delle spese sostenute durante gli anni 2003 e 2004, distanziandosi dagli importi inizialmente indicati nella dichiarazione fiscale:
altre spese professionali (2003) fr. 4'528.50
spese di perfezionamento (2003) fr. 2'839.40
altre spese professionali (2004) fr. 5'431.–
spese di perfezionamento (2004) fr. 4'239.–
D. Convocati ad un’udienza il 18 gennaio 2007, i reclamanti producevano dei nuovi conteggi relativi all’attività indipendente del marito.
L’Ufficio di tassazione, con separate decisioni del 31 gennaio 2007, accoglieva parzialmente il reclamo, nel senso che annullava il reddito aziendale del marito. Per contro, respingeva le spese professionali richieste con l’elenco annesso al reclamo, confermando la deduzione forfetaria di fr. 2'300.–. Stralciava inoltre la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, “ammessa solo se ambedue i coniugi hanno un reddito da attività lucrativa”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono di ammettere le perdite aziendali dichiarate e le deduzioni per altre spese professionali e per spese di perfezionamento rivendicate in sede di reclamo.
Con scritto dell’8 aprile 2008, in risposta alla richiesta di questa Camera di documentare i costi professionali sostenuti, RI 2 ha fatto pervenire alcune ricevute postali, alcune fatture di Swiss Snowsports, copia di un brevetto federale di sci ottenuto nel 2004, un volantino corso power yoga (con annesso un attestato di partecipazione) ed un resoconto della formazione continua 2003-2004.
Diritto
In discussione è anzitutto il mancato riconoscimento delle perdite aziendali dichiarate da RI 1.
Di professione massaggiatore/terapista, il contribuente svolge la propria attività presso lo __________ di __________ e la palestra __________ di __________. Nelle dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, indicava di avere subito una perdita aziendale di, rispettivamente, fr. 10'000.– (nel 2003) e fr. 352.– (nel 2004) ed allegava una documentazione estremamente lacunosa, ove si pensi appena che nei rendiconti annuali il totale dei ricavi non figura (nel 2003) oppure è aggiunto a mano (nel 2004), senza peraltro produrre alcuna pezza giustificativa.
1.2.
Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi obbligati. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).
I requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n. 2A.272/2003 consid. 4 con riferimento a: Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125 LIFD, p. 260).
1.3.
Come già anticipato, in mancanza di documentazione atta ad accertare l’effettivo utile/l’effettiva perdita proveniente dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente, l’Ufficio di tassazione di __________ ha dapprima commisurato per apprezzamento il reddito imponibile in fr. 14'000.– annui. In sede di reclamo, sulla scorta delle ulteriori precisazioni fornite da RI 1 in merito ai conti “Prelievi __________” e “Acquisti diversi”, l’autorità fiscale ha infine azzerato il reddito aziendale.
Dall’esame dei costi aziendali, colpiscono anzitutto le poste “Assicurazione malattia”, “Spese mediche”, “Riparazione autoveicoli”, “Spese per benzina”, Assicurazioni auto”, che nulla hanno a che vedere con la professione di massaggiatore/terapista. Non può inoltre passare inosservato il fatto che la pigione di __________ sia passata da fr. 3'600.– (nel 2001 e 2002) a fr. 7'200.– (nel 2003) a fr. 4'000.– (nel 2004), senza dimenticare inoltre che la moglie RI 2, dalla fine del 2003, è proprietaria del fondo part. __________ RFD di __________, dove è ubicato lo __________. Manifestamente eccessivo appare poi l’importo di fr. 4'443.40 (nel 2003) e di fr. 4'709.15 (nel 2004) per i costi telefonici, l’importo di fr. 3'000.– per “Rimborsi spese effettive” (nel 2003), come pure l’importo di fr. 1'497.55 (nel 2004) per “Spese postali e porti”. Con particolare riferimento alla tabella prodotta dal ricorrente in sede di reclamo, va invece osservato che le spese riferite ai conti “Prelievi __________” e “Acquisti diversi” si confondono, perlomeno in parte, con i costi già elencati nelle distinte dei rendiconti annuali. È il caso, per esempio, delle spese per corsi (di fr. 3'600.– nel 2003 e di fr. 5'000.– nel 2004) e per lo studio (di fr. 4'000.– annui), che ritroviamo nelle distinte dei rendiconti sotto le voci “Corsi di form. professionale” oppure “Materiale di studio” oppure “Materiale d’ufficio”. Si aggiunga infine che un importo di fr. 4'800.– per pranzi e cene a __________ appare decisamente spropositato.
In siffatte circostanze, la valutazione dell’autorità di tassazione appare finanche generosa, per cui le decisioni impugnate, con le quali sono stati azzerati i redditi aziendali del ricorrente, devono senz’altro essere confermate.
Altro elemento di discussione sono le spese professionali di RI 2, docente di educazione fisica presso la __________ di __________, alle dipendenze del Canton Ticino. Nelle dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, la contribuente faceva valere alla voce “altre spese professionali” l’importo forfetario di fr. 2'300.– ed alla voce “spese di perfezionamento” un importo di fr. 500.– annui. In sede di reclamo, si distanziava da tali importi: in sostituzione del forfait, postulava la deduzione di fr. 4'528.50 (nel 2003) e fr. 5'431.– (nel 2004); invece dell’importo di fr. 500.–, una deduzione di fr. 2'839.40 (nel 2003) e di fr. 4'239.– (nel 2004). In allegato produceva un elenco dettagliato delle spese sostenute e, in risposta alla richiesta di questa Camera, alcune ricevute postali, alcune fatture di __________, copia di un brevetto federale di sci ottenuto nel 2004, un volantino corso power yoga (con annesso un attestato di partecipazione) ed un resoconto della formazione continua 2003-2004.
2.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
2.3.
Sono in particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 decreto esecutivo del 3 settembre 2002 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2003). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'300.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 3 settembre 2002). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE del 3 settembre 2002).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
2.4.
Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE del 3 settembre 2002). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE del 3 settembre 2002; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
2.5.
A titolo di “altre spese professionali”, la ricorrente ha fatto valere una lunga lista di attrezzi e articoli sportivi: sci, snowboard, attacchi, caschi, scarponi, pattini, scarpette, training, giacche a vento, pantaloni, guanti e occhiali, magliette, costumi da bagno, abbigliamento intimo, calze, ecc., a cui vanno aggiunte le spese per l’acquisto/manutenzione di un PC portatile, di libri e riviste specializzate e di cd musicali, che pure rientrano sotto la voce “altre spese professionali”.
Sennonché, in relazione a tali spese mancano le necessarie pezze giustificative, fatta eccezione per due ricevute postali allegate allo scritto dell’8 aprile 2008, verosimilmente inerenti la rivista di educazione fisica e sport “__________” edita dall’Ufficio federale dello sport Macolin e dall’Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola. Già per questa ragione, le postulate deduzioni vanno respinte. Con particolare riferimento all’acquisto/manutenzione del PC portatile, si aggiunga inoltre che la ricorrente non dimostra di doversene servire per l’esercizio della propria attività professionale (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.99.103 del 29 novembre 1999), senza dimenticare inoltre che le scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi didattici, compresi i supporti informatici. In merito all’acquisto di libri e riviste, va invece evidenziato che non è sufficiente che si tratti di pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale: per esempio, sono state considerate parzialmente spese non deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di un docente di lingue e di un cancelliere di tribunale (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 34 ad art. 26 LIFD e giurisprudenza citata). Lo stesso dicasi per i cd musicali, al cui proposito si dovrebbe ritenere che, se devono essere utilizzati durante le lezioni di educazione fisica, un docente normalmente li fa acquistare dalla scuola; se invece decide di sostenerne personalmente i costi, ciò indica che ha interesse a conservarli personalmente. Con particolare riferimento ai numerosi articoli sportivi elencati dalla ricorrente, è infine sufficiente ricordare che le spese per abiti civili che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Solo eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, op. cit., n. 41 ad art. 26 LIFD).
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, deve essere confermata la deduzione forfetaria di fr. 2'300.– annui concessa dall’Ufficio di tassazione.
2.6.
A titolo di “spese di perfezionamento”, RI 2 postula in particolare la deduzione delle tasse annuali pagate a società sportive, l’abbonamento generale di sci nonché le tasse di iscrizione a corsi speciali.
Le ricevute postali allegate allo scritto dell’8 aprile 2008 si riferiscono a pagamenti a favore di società sportive/professionali (__________, __________, __________, __________, __________, __________) oppure in relazione a manifestazioni sportive (triathlon di __________), che nulla hanno a che vedere con le spese di perfezionamento, che devono invece permettere al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
In merito alle tasse di iscrizione a corsi speciali (corso danza __________, corso danza del ventre, corso danza __________, corso danza __________) manca invece ogni documento giustificativo. Nel resoconto della formazione continua 2003-2004 fornito dalla ricorrente non è nemmeno dato a sapere quali corsi sono a carico della scuola. Si noti, a tal proposito, che l’attestato di partecipazione al corso power yoga serve in realtà per richiedere la restituzione delle spese intraprese dal partecipante. Si aggiunga infine che le spese di malattia e di infortunio, così come sottolineato dall’ufficio di tassazione, esulano manifestamente dalle spese professionali di perfezionamento.
In simili circostanze, nel rispetto del principio dell’onere della prova, che spetta al contribuente per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), la decisione impugnata va senz’altro tutelata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei ricorrenti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -; -.
Copia per conoscenza:
terzi implicati
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: