Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.1999.60
Entscheidungsdatum
07.04.1999
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 80.99.00060

Lugano 7 aprile 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 marzo 1999

in materia di: IC 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. L'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava il 16 febbraio 1998 la tassazione IC 1997-98 ai coniugi __________, domiciliati a __________ e proprietari di sostanza immobiliare in Ticino, esponendo loro un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 12'900.- e una sostanza imponibile lorda di fr. 277'454.-.

  2. Con lettera del 29 dicembre 1998, spedita il 4 gennaio 1999, i coniugi __________ presentavano reclamo contro le tassazioni IC 1997-98, producendo i riparti d'imposta intercantonali del Canton Zurigo degli anni di computo 1993 e 1994, come pure copia della dichiarazione fiscale 1997 presentata e relativi allegati.

Il 15 febbraio 1999 l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna dichiarava irricevibile il reclamo contro le surriferite notifiche di tassazioni in quanto tardivo.

  1. Con il presente ricorso del 5 marzo 1999 i contribuenti chiedono la correzione della tassazione IC 1997-98, asserendo, alla luce delle ingenti spese di manutenzione sopportate negli anni di computo 1995-96, che l'immobile di __________ non ha prodotto alcun reddito.

  2. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

  3. 5.1.

Secondo l'art. 206 cpv. 1 LT, contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).

5.2.

Nel presente caso, il reclamo presentato il 4 gennaio 1999 dai contribuenti contro la notifica di tassazione del 16 febbraio 1998 in materia di IC 1997-98 è irrimediabilmente tardivo, essendo stato presentato dieci mesi dopo la scadenza del termine per reclamare.

5.3.

I ricorrenti non invocano per altro nessun motivo di restituzione dei termini, limitandosi invece a chiedere la modifica della loro tassazione, presentando le decisioni di riparto del Canton Zurigo per gli anni di computo 1993 e 1994, entrambe datate rispettivamente 4 e 21 settembre 1998.

Stando così le cose, non può quindi essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame.

  1. 6.1.

Va nondimeno rilevato, a titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).

Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

6.2.

Va quindi fatto presente ai ricorrenti che per la tassazione IC 1997-98 fanno stato gli anni di computo 1995 e 1996.

Dagli atti dell'incarto non risulta se il Canton Zurigo li abbia già emessi. Quelli prodotti con il reclamo si riferiscono agli anni di computo 1993 e 1994, base di calcolo della tassazione IC 1995-96, notificata il 14 agosto 1995 e passata incontestata in giudicato.

Qualora la tassazione del Canton Zurigo relativa al periodo fiscale 1997-98 (anni di computo 1995 e 1996), non fosse ancora stata emessa, così come la relativa decisione di riparto, i contribuenti avranno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gesetze

6

Cost

  • art. 46 Cost

LT

  • art. 192 LT
  • art. 206 LT
  • art. 230 LT
  • art. 231 LT

OG

  • art. 89 OG

Gerichtsentscheide

2