Incarto n. 80.99.00056
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 agosto 1998 l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva un reddito d'altra fonte attribuibile in parte (fr. 13'455.-) a indennità di disoccupazione e in parte (fr. 12'000.-) al reddito conseguito all'estero e, meglio, in __________.
L' 8 gennaio 1999 il contribuente presentava reclamo, giustificando il ritardo con un'assenza prolungata in __________, dove era già stato per diversi mesi nel 1996, dall' 11 luglio al 13 dicembre 1998.
Con decisione del 15 febbraio 1999 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo perché tardivo.
Il contribuente si rivolge a questa camera con tempestivo ricorso del 25 febbraio 1999, ribadendo che al momento della notifica della tassazione si trovava all'estero e che al momento della partenza, all'inizio di luglio del 1998. la durata del suo soggiorno non era prevedibile: poteva durare un mese come pure un anno. Contesta vivacemente l'operato del funzionario dell'UT che si sarebbe permesso di aggiungere ai suoi redditi un presunto reddito in __________ di mille franchi al mese, mentre che avrebbe invece conseguito un reddito complessivo di appena mille dollari in tutto il periodo.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
4.2.
Va comunque rilevato che, in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736). Una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
4.3.
Così, per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT 393 del 22.11.1989 ;. W.), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT 241/ del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120; CDT n. ..__________ del 3 settembre 1997 in re A. e . M.).
Più in generale, l'assenza del contribuente o del suo rappresentante non giustifica da sola il mancato ossequio di un termine. Sia il contribuente sia il suo rappresentante (avvocato o fiduciario) hanno l'obbligo di organizzare la propria assenza, organizzandosi in modo tale che anche durante l'assenza le comunicazioni possano raggiungerli (DTF 90 II 352). Secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini.
La prevedibilità dell'assenza, anche se imprevedibile nella durata, esclude, conformemente alla giurisprudenza sopra citata, che in concreto possa essere dato un motivo di restituzione del termine.
La decisione, con cui l'UT ha dichiarato tardivo il reclamo del contribuente, è conforme alla giurisprudenza e quindi corretta. Questo giudice non può discostarsene e deve quindi astenersi dall'esprimersi sulla fondatezza o meno degli argomenti di merito sviluppati nel ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.-, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: