Incarto n. 80.98.00208
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi, Il segretario
statuendo sul ricorso del 28 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 26 gennaio 1998 l' Ufficio di tassazione notificava a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva loro in via valutativa un reddito aziendale di fr. 38'000.- di media annua, a fronte di uno dichiarato di soli fr. 23'900.-. Infatti, dal raffronto delle entrate e delle uscite allestito dall'autorità fiscale sulla base dei dati forniti dai contribuenti medesimi risultava una mancanza di liquidità per vivere di circa fr. 16'000.- di media annua.
Il 13 maggio 1998 i contribuenti presentavano reclamo, giustificando il loro ritardo con un'assenza prolungata in , dove sarebbero stati ospitati da parenti e nel __________ -, dove la vita costerebbe molto meno che in Svizzera.
Con decisione del 22 giugno 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo perché tardivo.
I contribuenti si rivolgevano all'UT con lettera del 28 luglio 1998, argomentando d'aver reclamato tardivamente a causa della loro assenza all'estero. Il 7 agosto 1998 l'UT trasmetteva per ragioni di competenza a questa Camera il suddetto scritto, dandone comunicazione ai contribuenti, che con il loro silenzio avallavano la trasmissione.
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
4.2.
Va comunque rilevato che, in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736). Una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
4.3.
Così, per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT 393 del 22.11.1989 ;. W.), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT 241/ del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120; CDT n. ..__________ del 3 settembre 1997 in re A. e . M.).
Più in generale, l'assenza del contribuente o del suo rappresentante non giustifica da sola il mancato ossequio di un termine. Sia il contribuente sia il suo rappresentante (avvocato o fiduciario) hanno l'obbligo di organizzare la propria assenza, organizzandosi in modo tale che anche durante l'assenza le comunicazioni possano raggiungerli (DTF 90 II 352). Secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini.
È quanto basta per escludere che in concreto possa essere dato un motivo di restituzione del termine.
La decisione, con cui l'UT ha dichiarato tardivo il reclamo dei contribuenti, è conforme alla giurisprudenza e quindi corretta. Essa deve pertanto essere confermata.
Per economia di giudizio, visto l'esito nel merito della questione, si fa quindi astrazione dall'accertare quando i ricorrenti abbiano ricevuto la decisione su reclamo spedita loro per lettera raccomandata il 22 giugno 1998 e se il presente ricorso, datato 28 luglio 1998, sia stato spedito entro il termine utile di trenta giorni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: